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Sezioni Unite severe sull’omesso versamento delle ritenute

Rileva il mancato versamento nel maggiore termine per presentare la dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta dell’anno precedente Con la sentenza n. 37425, depositata il 12 settembre, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito la “linea dura” in materia di omesso versamento delle ritenute certif icate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000), sia per quanto riguarda la suf f icienza del c.d. dolo generico (consapevolezza di non versare, senza f inalità di evadere) sia per quanto riguarda la punibilità dell’omesso versamento delle ritenute 2004. In dottrina, si era dubitato che la nuova f attispecie, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, non dovesse applicarsi alle ritenute operate nel 2004, sotto il prof ilo che, al momento della scadenza del termine f iscale per il versamento delle ritenute relative all’anno 2004, il reato in esame non era stato ancora introdotto (essendo l’entrata in vigore dell’art. 10-bis posteriore a detta scadenza). Le SS.UU. rispondono a tale obiezione con l’osservazione che “la condotta penalmente rilevante non è l’omesso versamento delle ritenute nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certif icate nel maggiore termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell’anno precedente”. Di conseguenza, “il soggetto che aveva omesso il versamento delle ritenute per il 2004 nel termine previsto dalla normativa tributaria avrebbe avuto ancora, f ino al 30 settembre o 31 ottobre 2005, la possibilità di assumere le proprie determinazioni in ordine all’effettuazione di un versamento che, in relazione alle ritenute da lui stesso certif icate dopo l’entrata in vigore della norma penale, mantenesse l’omissione non oltre la soglia dei cinquantamila euro”. Quindi “la risoluzione di non provvedere a tanto, che dà luogo alla commissione del reato”, si colloca “in un’epoca ampiamente successiva alla introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, alla quale non può, pertanto, attribuirsi un ef f etto retroattivo”. Ancora, secondo le Sezioni Unite, non risulta violato il principio costituzionale di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost.), che era stato invocato. Con tale decisione cade, quindi, qualunque speranza di poter ottenere l’assoluzione per l’omesso versamento delle ritenute 2004, come alcuni giudici di merito (f ra cui Trib. Milano 21 novembre 2008 n. 2255) avevano ritenuto e come la prevalente dottrina, con dovizia di argomenti sistematici, aveva sostenuto. Poco valgono ora tali argomenti e, per i processi ancora in corso, il problema è da considerarsi chiuso, a meno che sia intervenuta o intervenga la prescrizione. Nessuna speranza di poter ottenere l’assoluzione Quello che preoccupa l’interprete ed il prof essionista è, comunque, un altro e diverso prof ilo, ossia quello della rigorosa severità con cui dalla giurisprudenza di merito e di legittimità viene interpretata una f attispecie criminosa (come quella omologa dell’omesso versamento di IVA di cui all’art. 10-ter dello stesso DLgs.), introdotta nel 2004 superando la “f ilosof ia” della rif orma penal-tributaria del 2000, incentrata sulla sola repressione di comportamenti dichiarativi od altri, sostenuti dal “dolo specif ico” della f inalità di evasione. Per mere ragioni di “cassa” si è pensato di ripristinare la sanzione penale per f atti omissivi, la cui presenza nel precedente sistema (art. 2 della L. 516/82) aveva dato luogo ad asprezze repressive degne di miglior causa ed era stata una delle ragioni dell’avvenuto intasamento dei Tribunali da parte di migliaia di procedimenti “bagatellari” (a cui poi conseguì un condono tributario con connessa amnistia, oggi non più proponibili). Impropriamente, tali nuovi reati vengono da taluni denominati “f rode riscossiva”, in quanto essi hanno un contenuto non-f rodatorio (a dif f erenza di quelli di cui nel successivo art. 11 del DLgs. 74/2000), ma meramente omissivo. A f ronte di tanto rigore legislativo, che sta intasando le Procure della Repubblica ed i Tribunali in un momento di grave crisi economica quale quello attuale, solo pochi giudici di merito danno ingresso ad interpretazioni di buon senso (mancanza di dolo in conseguenza dell’illiquidità dell’impresa perché a sua volta la stessa è creditrice dello Stato, mutamento dei soggetti tra il momento dell’ef f ettuazione delle ritenute ed il versamento e simili). Ma trattasi, appunto, di decisioni isolate, laddove la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, sceglie conclusioni di f orte rigore repressivo. Avrà modo e tempo la delega f iscale (di cui non si conosce l’esito) di occuparsi di tale problema, sulla base dell’af f ermata necessità di riservare la sanzione penale ai f atti f iscali più gravi (come avviene in tutti gli altri Paesi dell’UE)?

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