Comunicazioni «black list» senza più codice fiscale della
controparte
Nel nuovo modello polivalente il dato non è più richiesto, mentre la partita IVA rimane un dato f acoltativo
Le istruzioni al “modello di comunicazione polivalente” f orniscono un chiarimento
importante in merito alle modalità di “identif icazione” della controparte estera per
le comunicazioni “black list”. Come si ricorderà, inf atti, per espressa disposizione
di legge nelle comunicazioni deve essere indicato il codice f iscale attribuito a tale
soggetto dallo Stato estero ovvero, in mancanza, un altro codice identif icativo
(come, ad esempio, il numero di iscrizione al Registro delle imprese locale), mentre
non viene espressamente menzionata la partita IVA del cliente o f ornitore estero.
In presenza di controparti residenti in Stati nei quali non esiste né il codice f iscale,
né la partita IVA, la prassi corretta nel modello di comunicazione approvato nel
2010 è, quindi, quella di non compilare il rigo A1, campo 10, relativo alla partita IVA, e di inserire nel campo
11 del medesimo rigo (rubricato “Codice f iscale”) il numero di iscrizione al Registro delle imprese, o un
codice equipollente.
Qualora venga usato il nuovo modello polivalente (opzione ammessa dalla mensilità di ottobre 2013, o dal
terzo trimestre 2013), tali indicazioni si semplif icano: nel rigo BL002, inf atti, è presente un solo campo
“Codice identif icativo IVA”, per il quale le istruzioni al modello (pagina 11) precisano come la sua
compilazione non sia obbligatoria. Nel momento in cui la controparte non abbia, quindi, né partita IVA, né
codice f iscale (situazione estremamente f requente nelle comunicazioni “black list”), se viene utilizzato il
vecchio modello risulterebbe obbligatorio inserire almeno il numero di iscrizione al Registro imprese del
cliente o f ornitore estero (o altro codice similare), mentre se si usa il quadro BL dello spesometro la parte
non verrebbe identif icata da nessun codice di carattere numerico, ma solo dalla denominazione sociale e
dall’indirizzo della sede. Tale conclusione appare singolare se si pensa che il legislatore, nel disciplinare tali
comunicazioni, ha privilegiato il codice f iscale del soggetto estero (e non la sua partita IVA) per la relativa
identif icazione, mentre nel nuovo modello l’indicazione del codice f iscale semplicemente sparisce, lasciando
il posto alla sola indicazione della partita IVA, come detto f acoltativa.
Si tratta di un’indicazione che semplif icherà parecchio l’adempimento, in molti contesti gravato dalla
necessità di richiedere alla controparte dati non conosciuti, spesso con esiti negativi, in special modo
nell’ambito di
rapporti commerciali occasionali. Va detto che, a questo punto, dovrebbero ritenersi non sanzionabili anche
le comunicazioni “black list” inviate con il vecchio modello e prive non solo della partita IVA, ma anche del
codice f iscale o di un codice equipollente. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 2 del 28
gennaio 2011, § 4.4), inf atti, l’unica possibilità di evitare le sanzioni sarebbe legata all’impossibilità, per il
soggetto italiano, di ottenere il codice f iscale della controparte estera (con esiti, tra l’altro, incerti, visto che
la stessa circolare lascia agli organi accertatori la valutazione, nelle specif iche circostanze, dell’esimente
dell’errore scusabile).
Ora, sembrerebbe irrealistico pensare che una comunicazione priva del codice f iscale possa essere
sanzionata o meno solo per il f atto che il soggetto che la presenta utilizza un modello piuttosto che l’altro,
per cui il passo sopra evidenziato della circolare 2/2011 dovrebbe ritenersi non più attuale, considerato che
evidentemente l’indicazione di tale dato, seppure previsto dalle norme, appare privo di una reale utilità,
tanto che ne è stata disposta la soppressione nel modello polivalente.
Dati più semplici rispetto al quadro A del vecchio modello
Vanno, poi, evidenziate apprezzabili semplif icazioni nel quadro BL dello spesometro rispetto al quadro A del
vecchio modello. In primo luogo, vengono accorpati in due soli righi (BL003 e BL006) gli estremi delle
operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (rispettivamente per le operazioni attive e passive), dati che
sono invece presenti con una maggiore analisi nel vecchio modello. Per le operazioni non soggette viene,
invece, previsto il solo dettaglio delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le operazioni attive
(per quelle passive, invece, il dato è cumulato nel rigo BL007). Da ultimo, anche per le note di credito e di
debito il nuovo modello risulta molto semplif icato, essendo necessario indicare, separatamente per le
vendite e per gli acquisti, il solo ammontare rettif icato e la relativa imposta.
Nelle comunicazioni da presentare entro il 30 novembre 2013, che rappresentano il primo banco di prova
per il nuovo modello polivalente, il suo utilizzo in luogo della vecchia modulistica “black list” potrebbe quindi
rappresentare una semplif icazione concreta.
controparte
Nel nuovo modello polivalente il dato non è più richiesto, mentre la partita IVA rimane un dato f acoltativo
Le istruzioni al “modello di comunicazione polivalente” f orniscono un chiarimento
importante in merito alle modalità di “identif icazione” della controparte estera per
le comunicazioni “black list”. Come si ricorderà, inf atti, per espressa disposizione
di legge nelle comunicazioni deve essere indicato il codice f iscale attribuito a tale
soggetto dallo Stato estero ovvero, in mancanza, un altro codice identif icativo
(come, ad esempio, il numero di iscrizione al Registro delle imprese locale), mentre
non viene espressamente menzionata la partita IVA del cliente o f ornitore estero.
In presenza di controparti residenti in Stati nei quali non esiste né il codice f iscale,
né la partita IVA, la prassi corretta nel modello di comunicazione approvato nel
2010 è, quindi, quella di non compilare il rigo A1, campo 10, relativo alla partita IVA, e di inserire nel campo
11 del medesimo rigo (rubricato “Codice f iscale”) il numero di iscrizione al Registro delle imprese, o un
codice equipollente.
Qualora venga usato il nuovo modello polivalente (opzione ammessa dalla mensilità di ottobre 2013, o dal
terzo trimestre 2013), tali indicazioni si semplif icano: nel rigo BL002, inf atti, è presente un solo campo
“Codice identif icativo IVA”, per il quale le istruzioni al modello (pagina 11) precisano come la sua
compilazione non sia obbligatoria. Nel momento in cui la controparte non abbia, quindi, né partita IVA, né
codice f iscale (situazione estremamente f requente nelle comunicazioni “black list”), se viene utilizzato il
vecchio modello risulterebbe obbligatorio inserire almeno il numero di iscrizione al Registro imprese del
cliente o f ornitore estero (o altro codice similare), mentre se si usa il quadro BL dello spesometro la parte
non verrebbe identif icata da nessun codice di carattere numerico, ma solo dalla denominazione sociale e
dall’indirizzo della sede. Tale conclusione appare singolare se si pensa che il legislatore, nel disciplinare tali
comunicazioni, ha privilegiato il codice f iscale del soggetto estero (e non la sua partita IVA) per la relativa
identif icazione, mentre nel nuovo modello l’indicazione del codice f iscale semplicemente sparisce, lasciando
il posto alla sola indicazione della partita IVA, come detto f acoltativa.
Si tratta di un’indicazione che semplif icherà parecchio l’adempimento, in molti contesti gravato dalla
necessità di richiedere alla controparte dati non conosciuti, spesso con esiti negativi, in special modo
nell’ambito di
rapporti commerciali occasionali. Va detto che, a questo punto, dovrebbero ritenersi non sanzionabili anche
le comunicazioni “black list” inviate con il vecchio modello e prive non solo della partita IVA, ma anche del
codice f iscale o di un codice equipollente. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 2 del 28
gennaio 2011, § 4.4), inf atti, l’unica possibilità di evitare le sanzioni sarebbe legata all’impossibilità, per il
soggetto italiano, di ottenere il codice f iscale della controparte estera (con esiti, tra l’altro, incerti, visto che
la stessa circolare lascia agli organi accertatori la valutazione, nelle specif iche circostanze, dell’esimente
dell’errore scusabile).
Ora, sembrerebbe irrealistico pensare che una comunicazione priva del codice f iscale possa essere
sanzionata o meno solo per il f atto che il soggetto che la presenta utilizza un modello piuttosto che l’altro,
per cui il passo sopra evidenziato della circolare 2/2011 dovrebbe ritenersi non più attuale, considerato che
evidentemente l’indicazione di tale dato, seppure previsto dalle norme, appare privo di una reale utilità,
tanto che ne è stata disposta la soppressione nel modello polivalente.
Dati più semplici rispetto al quadro A del vecchio modello
Vanno, poi, evidenziate apprezzabili semplif icazioni nel quadro BL dello spesometro rispetto al quadro A del
vecchio modello. In primo luogo, vengono accorpati in due soli righi (BL003 e BL006) gli estremi delle
operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (rispettivamente per le operazioni attive e passive), dati che
sono invece presenti con una maggiore analisi nel vecchio modello. Per le operazioni non soggette viene,
invece, previsto il solo dettaglio delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le operazioni attive
(per quelle passive, invece, il dato è cumulato nel rigo BL007). Da ultimo, anche per le note di credito e di
debito il nuovo modello risulta molto semplif icato, essendo necessario indicare, separatamente per le
vendite e per gli acquisti, il solo ammontare rettif icato e la relativa imposta.
Nelle comunicazioni da presentare entro il 30 novembre 2013, che rappresentano il primo banco di prova
per il nuovo modello polivalente, il suo utilizzo in luogo della vecchia modulistica “black list” potrebbe quindi
rappresentare una semplif icazione concreta.