Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Bonus arredamento: no ritenuta con carta di credito

«Bonus arredamento», con carta di credito nessuna ritenuta
L’assenza di una specif ica causale non consente all’istituto di credito di distinguere le transazioni che
godono del benef icio f iscale
L’art. 16, comma 2 del DL n. 63/2013, conv. L. n. 90/2013, ha introdotto la nuova
detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con
determinate caratteristiche) f inalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di
ristrutturazione” (per un approf ondimento delle novità in materia di agevolazioni
per il recupero e la riqualif icazione energetica degli edif ici e sul c.d. “bonus mobili”
si veda l’apposito Tema on line).
Possono benef iciare dell’agevolazione le spese documentate e sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (quest’ultima data non è indicata dalla norma, ma
è uno dei chiarimenti f orniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 18 settembre 2013 n.
29) per l’acquisto di:
- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inf eriore alla A+ (A per i f orni), per le apparecchiature per le quali sia
prevista l’etichetta energetica (c.d. “bonus arredamento”).
Come abbiamo già avuto modo di osservare (si veda “«Bonus arredamento» anche senza bonif ico” del 19
settembre), sebbene la norma non lo specif ichi, essendo la nuova agevolazione strettamente collegata alla
detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per benef iciare del nuovo benef icio le spese
di acquisto dei mobili ed elettrodomestici devono essere pagate con le stesse modalità, cioè mediante
bonif ico bancario o postale:
- contenente le previste indicazioni;
- ef f ettuato dallo stesso soggetto che benef icia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.
Le prime indicazioni in tal senso sono state f ornite dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 4
luglio 2013 n. 100 (nei bonif ici, pertanto, dovranno essere indicati la causale del versamento attualmente
utilizzata dalle banche e da Poste Italiane spa per i bonif ici relativi ai lavori di ristrutturazione f iscalmente
agevolati, il codice f iscale del benef iciario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice f iscale
del soggetto a f avore del quale il bonif ico è ef f ettuato).
Nella circ. 18 settembre 2013 n. 29, inoltre, la stessa Agenzia ha ritenuto corretto, ai f ini dell’accesso
all’agevolazione e
per esigenze di semplif icazione legate alle tipologie di beni acquistabili, ef f ettuare il pagamento mediante:
- carte di credito;
- carte di debito (c.d. “bancomat”).
Non è consentito, invece, ef f ettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di
pagamento.
Applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sui bonif ici
Si osservi che le diverse modalità di pagamento concesse (bonif ico o carte) per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici non sono indif f erenti né per coloro che acquistano tali beni, né per i negozianti/venditori.
Inf atti, sia per gli acquirenti (che evitano di dover ef f ettuare un bonif ico, mediante i sistemi inf ormatici o
addirittura presentandosi agli sportelli di banche o poste), che per i venditori, è sicuramente pref eribile
optare per il pagamento mediante le carte summenzionate.
Dal punto di vista del negoziante o artigiano, inf atti, nel caso in cui si proceda al pagamento tramite carta di
credito o bancomat,
non viene applicata la ritenuta d’acconto del 4%. L’assenza di una specif ica causale, inf atti, non consente
all’istituto di credito di distinguere le transazioni che godono del benef icio f iscale.
Nei casi in cui si ef f ettui il pagamento di mobili/elettrodomestici tramite bonif ico bancario o postale, invece,
le banche o le poste tratterranno la ritenuta d’acconto del 4% introdotta dall’art. 25 del DL 31 maggio 2010
n. 78 (conv. L. n. 122/2010) (la misura della suddetta ritenuta è stata ridotta dal 10% al 4% dall’art. 23
comma 8 del DL n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011, a decorrere dal 6 luglio 2011).
Stante la precisazione contenuta nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2013 n. 100
secondo cui “Nei bonif ici, pertanto dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente
utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonif ici relativi ai lavori di ristrutturazione f iscalmente
agevolati…”, si può ritenere, inf atti, che debba essere indicato nella causale l’art. 16-bis del TUIR

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...