e DICHIARAZIONE IVA 2014
NOVITÀ
In
questa Circolare
- Comunicazione annuale dati Iva 2014
- Dichiarazione Iva 2014
1.
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2014
Con
il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2014 (pubblicato sul sito
Internet nella stessa data) è stato approvato il nuovo modello di
«Comunicazione annuale dati Iva 2014», con le relative
istruzioni, da utilizzare per l’indicazione dei dati contabili
riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare
precedente in applicazione delle disposizioni contenute nell’art.
8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322.
Le
istruzioni approvate con il presente provvedimento sostituiscono
quelle approvate, unitamente al predetto modello, con il
Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2013 e devono essere utilizzate a
partire dall’adempimento relativo all’anno d’imposta 2013.
Si
precisa, infatti, che il provvedimento in esame approva le sole
istruzioni, mentre il modello e le specifiche tecniche da
utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati,
rispettivamente, con i Provvedimenti Agenzia Entrate 17.1.2011 e
15.1.2010.
La
nuova modulistica, da presentare entro il 28 febbraio di ogni
anno, esclusivamente attraverso il canale telematico (per
quest’anno il termine cade di venerdì – 28 febbraio 2014),
direttamente o tramite intermediari abilitati, è stata rivista per
tenere conto delle novità normative dello scorso anno, che
hanno inciso su alcune parti delle istruzioni, lasciando invariato il
modello in esame.
Come
già accennato, infatti, il modello non ha avuto alcuna modifica
strutturale ed è rimasto quello già approvato per gli anni
precedenti, salvo quella riguardante appunto l’aggiornamento delle
istruzioni nella parte relativa alle «Operazioni attive»,
nella Sezione dedicata ai «Dati relativi alle operazioni
effettuate».
In
particolare, le istruzioni al modello di comunicazione annuale dati
Iva 2014, per l’anno d’imposta 2013, sono state modificate per
introdurre le nuove disposizioni contenute nella L. 24.12.2012, n.
228 (Legge di stabilità 2013) che ha previsto, ai fini Iva, un nuovo
co. 6-bis dell’art. 21, D.P.R. 633/1972, introducendo un
generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le
operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto
territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies dello stesso
D.P.R.
Più
precisamente, al fine di recepire il contenuto della Direttiva
2010/45/UE in materia di fatturazione, la L. 228/2012 ha
introdotto numerose novità in materia di fatturazione,
applicabili alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013.
Più
dettagliatamente, adeguandosi alla normativa comunitaria, la legge
citata ha inserito il nuovo co. 6-bis all’art. 21, D.P.R. 633/1972
(comma già inserito dall’art. 1, co. 2, lett. d), D.L. 11.12.2012,
n. 216 non convertito) introducendo l’obbligo di emissione della
fattura per le operazioni di cui alle lett. a) e b) del citato co.
6-bis quando non sono soggette all’imposta per carenza del
presupposto territoriale ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies,
D.P.R. 633/1972.
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COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA 2014 – MODIFICHE
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Reperibilità
dei modelli
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Per
quanto concerne il paragrafo «Reperibilità dei modelli» è
stata eliminata l’indicazione riguardante la
disponibilità, nel sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate e nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
di uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano
sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate non predispone più il
formato specifico per le tipografie.
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Fatturazione
operazioni attive
Sezione
II – Dati relativi alle operazioni effettuate
Rigo
CD1, campo 1 – «Operazioni attive»
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Tra
le novità più importanti si evidenziano quelle previste sul
versante delle operazioni attive, e più nello specifico
per le prestazioni di servizi, per le quali il nuovo co. 6-bis
dell’art. 21, D.P.R. 633/1972 ha introdotto un generalizzato
obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni
fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, di cui
agli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972. Pertanto, al fine di
adeguare le istruzioni del modello di comunicazione dati Iva alla
normativa vigente, è stato modificato ed integrato il rigo
CD1, campo 1, dedicato alle «Operazioni attive»,
evidenziando, nello specifico, che nel presente campo devono
essere comprese anche le operazioni non soggette di cui agli artt.
da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972.
Più
precisamente, nel rigo CD1, campo 1, è stata inserita la seguente
indicazione: «Si evidenzia, inoltre, che nel presente campo
devono essere comprese anche le operazioni non soggette per
carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a
7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria
l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute
nell’art. 21, co. 6-bis, dello stesso decreto».
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Dati
da indicare nella comunicazione
Nel
modello di comunicazione annuale dati Iva il contribuente deve
riportare sostanzialmente l’indicazione complessiva
del risultato delle liquidazioni periodiche (oppure il
dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo
adempimento) per determinare l’Iva dovuta o a credito.
Dati
non rilevanti
Si
precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non
rilevano le seguenti operazioni:
- le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio (per esempio, il calcolo definitivo del pro-rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;
- le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
- il riporto del credito Iva relativo all’anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito Iva relativo all’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Questi
dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell’imposta,
devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale
Iva.
Contribuenti
obbligati e contribuenti esonerati
In
linea generale, sono tenuti alla presentazione della comunicazione
annuale dati Iva, tutti i titolari di partita Iva tenuti
alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se
nell’anno non abbiano effettuato operazioni imponibili ovvero non
siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, salvo le
ipotesi di esonero evidenziate nella seguente tabella illustrativa.
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SOGGETTI
ESONERATI dalla PRESENTAZIONE della COMUNICAZIONE
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Casi
particolari di presentazione della comunicazione
A)
SOCIETÀ ed ENTI ADERENTI alla PARTICOLARE PROCEDURA dell’IVA di
GRUPPO: gli enti e le società che si sono avvalsi per l’anno
cui si riferisce la comunicazione dati Iva della particolare
procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo di cui
all’ultimo co. dell’art. 73, D.P.R. 633/1972 presentano ognuno
una propria comunicazione dati Iva, con riferimento ai propri
dati nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
Pertanto,
la società controllante deve presentare la comunicazione dati Iva
con riferimento esclusivo alla propria attività e non anche a
quella relativa all’intero gruppo.
B)
CONTRIBUENTI con CONTABILITÀ SEPARATE: i contribuenti che hanno
esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per
obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai
sensi dell’art. 36, D.P.R. 633/1972, devono presentare un unico
modello di comunicazione dati Iva riepilogativo di tutte le
attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra le
attività esercitate ce ne sia una per la quale è previsto l’esonero
dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e,
conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di
quest’ultima attività non devono essere compresi nella
comunicazione annuale dati Iva, da presentare in relazione alle altre
attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
C)
SOGGETTI NON RESIDENTI: per i soggetti non residenti le regole
variano a seconda delle diverse situazioni di seguito
elencate.
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SOGGETTI
NON RESIDENTI
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Rappresentante
fiscale
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Identificazione
diretta
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Soggetti
che hanno operato mediante
rappresentante fiscale e mediante identificazione diretta |
Stabile
organizzazione
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I
rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai
sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972 sono tenuti a
presentare la comunicazione annuale dati Iva con l’indicazione
dei dati delle operazioni effettuate nell’anno cui la stessa si
riferisce ed indicando nel riquadro «Dichiarante» il codice di
carica 6.
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I
soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai
sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. 633/1972 sono tenuti a presentare
la comunicazione annuale dati Iva con riferimento alle operazioni
da essi effettuate nell’anno d’imposta.
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In
tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato,
nel medesimo anno d’imposta ma ovviamente in periodi diversi
dell’anno, operazioni rilevanti agli effetti dell’Iva in
Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi
direttamente, l’obbligo di presentazione della comunicazione
annuale dati Iva deve essere assolto mediante la presentazione di
un’unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante
fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente)
operante alla data di presentazione della comunicazione.
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In
presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non
residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati
Iva con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa
imputabili effettuate nell’anno d’imposta. In tale ipotesi,
nel riquadro «Dichiarante» deve essere indicato il codice di
carica 1.
Pertanto,
come è noto, in base alla vigente disciplina, al soggetto non
residente non è consentito assumere una duplice posizione Iva nel
territorio dello Stato e lo stesso può essere titolare di un solo
numero di partita Iva (in base alle disposizioni contenute
nell’art. 17, D.P.R. 633/ 1972 come modificato dall’art. 11,
D.L. 26.9.2009, n. 135).
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Sanzioni
applicabili – Natura «non dichiarativa» della comunicazione
In
tema di sanzioni riferibili al modello di comunicazione
annuale dati Iva, si precisa che la natura e gli effetti
dell’adempimento della stessa non sono quelli propri della
dichiarazione Iva bensì quelli relativi alle comunicazioni di
dati e notizie.
Infatti,
attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non
procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta
dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento
della dichiarazione annuale Iva, ma deve sostanzialmente riportare
l’indicazione complessiva delle risultanze delle
liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i
contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di
determinare l’Iva dovuta o a credito, senza tener conto delle
eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo
definitivo del pro-rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle
operazioni effettuate nel periodo.
Si
ricorda, infatti, che l’adempimento in esame, previsto dalla
normativa comunitaria, consente di effettuare il calcolo delle
«risorse proprie» che ciascuno Stato membro deve versare al
bilancio comunitario.
Pertanto,
la natura «non dichiarativa» della comunicazione dati Iva
comporta l’inapplicabilità delle sanzioni previste in caso
di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni
di cui all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 in materia di
ravvedimento operoso in caso di violazione degli obblighi di
dichiarazione.
Inoltre,
l’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati
incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da 258 euro a 2.065 euro, prevista dall’art. 11,
D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 per l’omessa o inesatta comunicazione di
dati, così come richiamato dal co. 6, dell’art. 8-bis, D.P.R.
322/1998.
Si
evidenzia che, non essendo prevista la possibilità di rettificare o
integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi
saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale Iva.
2.
DICHIARAZIONE IVA 2014
Con
il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2014 (pubblicato sul sito
Internet alla medesima data) sono stati approvati i seguenti modelli,
con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative
l’anno d’imposta 2013 da presentare ai fini Iva:
- Modello Iva 2014 composto da:
- frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- Quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;
- Modello Iva Base 2014 composto da:
- frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.
Il
modello di dichiarazione Iva 2014 dovrà essere utilizzato sia dai
soggetti che intendono presentare la dichiarazione Iva autonoma,
sia da coloro che preferiscono invece presentarla insieme all’Unico
2014 (cd. unificata).
In
alternativa al modello ordinario, si può usufruire, se ne sussistono
le condizioni, del Modello Iva Base 2014, sicuramente più veloce e
semplice da compilare.
Si
ricorda fin da subito che la dichiarazione Iva (in forma
autonoma o unificata) va presentata in via telematica,
direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il
30.9.2014.
Novità
Fra
le novità più importanti da evidenziare per la dichiarazione
annuale Iva 2014 è la soppressione del Modello 26/LP, che
conteneva le liquidazioni periodiche delle società aderenti all’Iva
di gruppo, e l’ampliamento del volume d’affari, al quale
concorrono ora anche le operazioni non territoriali
assoggettate all’obbligo di fatturazione dal 1° gennaio 2013.
Il
Modello Iva 2014 è stato aggiornato infatti con le novità
introdotte nel 2013, tra cui si ricordano in particolare:
la nuova aliquota Iva al 22% dal 1° ottobre 2013,
l’eliminazione del vecchio regime Iva per cassa (art.
7, D.L. 185/2008), la nuova formulazione dell’art. 21, D.P.R.
633/1972 che prevede l’obbligo di emissione della fattura anche
per le operazioni carenti del requisito della territorialità,
l’ingresso nell’Ue della Croazia, l’abrogazione per
il 2013 dei regimi opzionali per le imprese agricole.
Si
ricorda che il Modello Iva 2014 deve essere presentato entro
il 30.9.2014 e che il versamento del saldo Iva 2013
(risultante dal Modello Iva 2014) dovrà avvenire entro il
17.3.2014 (in quanto il 16.3 cade di domenica) oppure secondo
le scadenze di Unico 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
Volume
d’affari
È
previsto il nuovo obbligo di fatturazione per le operazioni
fuori campo per carenza del requisito della territorialità (artt. da
7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972).
L’art.
21, co. 6-bis, D.P.R. 633/1972, inserito dalla L. 228/2012 con
effetto dal 1° gennaio 2013, prevede che gli operatori stabiliti in
Italia devono emettere la fattura anche per le operazioni
mancanti del requisito della territorialità, se effettuate
nei confronti di soggetti passivi tenuti ad applicare
l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile in un altro
Stato membro, oppure se effettuate fuori dell’Ue (artt. da 7 a
7-septies, D.P.R. 633/1972).
Queste
operazioni, inoltre, concorrono al volume d’affari del
contribuente. È stato, pertanto, modificato il contenuto del
rigo VE39, nel quale devono essere riportate non soltanto le
prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese a committenti di
altri Paesi Ue, bensì tutte le operazioni non territoriali soggette
ora ad obbligo di fatturazione.
Diversamente
che nel passato, pertanto, queste operazioni rilevano ai fini del
volume d’affari del contribuente.
L’importo
di dette operazioni non influenza comunque la determinazione
dello status di esportatore abituale e del
plafond, grazie a una specifica previsione normativa che ha
sterilizzato questo possibile effetto negativo. La circostanza è
puntualmente evidenziata nelle istruzioni di compilazione del Quadro
VC in cui nell’apposita colonna 3 va indicato
l’ammontare mensile delle operazioni effettuate al netto
delle predette operazioni.
Iva
di gruppo – Soppressione del Quadro LP
Tenendo
fede alle anticipazioni del Comunicato stampa dello scorso luglio
concernente le semplificazioni in materia fiscale, l’Agenzia delle
Entrate ha mandato in soffitta il Modello Iva 26/LP, che riportava il
prospetto delle liquidazioni periodiche delle società
aderenti all’Iva di gruppo, che la società controllante
doveva presentare all’agente della riscossione, entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale, insieme a un esemplare
sottoscritto del prospetto Iva 26/PR e alle eventuali garanzie
per le eccedenze di credito compensate.
Per
effetto della soppressione del Modello Iva 26/LP, la società
controllante dovrà presentare all’agente della riscossione, nel
suddetto termine, soltanto le predette garanzie.
Altra
conseguenza della soppressione del modello in esame, riguarda il
Quadro VH, dove diviene ora necessario, da parte delle società
aderenti all’Iva di gruppo, compilare il rigo VH13
per consentire alla controllante la determinazione dell’acconto
dovuto per il gruppo.
Altre
modifiche alle istruzioni
Le
istruzioni, nel Quadro VX, danno conto del nuovo limite di
700mila euro annui per le compensazioni orizzontali e
per i rimborsi in procedura semplificata, così elevato dal
D.L. 35/2013 a decorrere dal 2014.
Sono
state, inoltre, integrate le istruzioni del rigo VL40,
precisando che vi si deve indicare l’importo del credito
(esistente, ma non spettante) che il contribuente ha indebitamente
utilizzato in compensazione, per esempio oltre il limite
annuo, e poi riversato a seguito di atto di recupero notificato
dall’Agenzia delle Entrate. In tal modo, il credito viene
«rigenerato» nell’anno di riferimento della dichiarazione e potrà
essere riutilizzato o chiesto a rimborso, nei limiti di legge.
Non
va, invece, riportato nel rigo VL40, ma nel rigo VX3
(eccedenza di versamento), il credito relativo allo stesso periodo
d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione (anche se
inesistente) e riversato spontaneamente.
Nelle
istruzioni del Quadro VC, inoltre, si chiarisce che in caso di
trasferimento della facoltà di acquistare in sospensione d’imposta,
ad esempio a seguito di affitto o cessione di azienda, il soggetto
avente causa deve compilare i righi relativi al plafond ricevuto a
partire dalla data di utilizzo.
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DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA 2014 – MODIFICHE
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Quadri
della dichiarazione annuale Iva 2014
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Modifiche
e novità
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Quadro
VE, «Determinazione
del volume d’affari e dell’imposta relativa alle operazioni imponibili» |
Nel
Quadro VE è stato introdotto il nuovo rigo VE23, dedicato
all’indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere
dall’1.10.2013, all’aliquota Iva del 22%.
Al
rigo VE36 relativo alle «Operazioni effettuate nell’anno ma
con imposta esigibile in anni successivi» è stato eliminato
il campo destinato all’indicazione delle operazioni
rientranti nel regime della liquidazione «Iva per cassa»
ex art. 7, D.L. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere
dall’1.12.2012.
Rientrano
nel Quadro VE al rigo VE39, ridenominato «Operazioni non
soggette ad imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies» le
operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione
della fattura, e che dal 2013 concorrono alla
determinazione del volume d’affari anche se non sono
soggette ad Iva in quanto carenti del requisito della
territorialità (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972).
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Quadro
VC, «Esportatori
e operatori assimilati» |
Viene
precisato che le operazioni non soggette ad Iva ex artt. da
7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, pur concorrendo alla formazione
del volume d’affari, non devono essere considerate ai
fini della verifica dello status di esportatore
abituale. Di conseguenza, nella colonna 3 (volume d’affari)
va indicato l’ammontare mensile delle operazioni effettuate al
netto delle predette operazioni.
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Quadro
VF, «Operazioni passive
e Iva ammessa in detrazione» |
Come
già visto nel Quadro VE, per le operazioni emesse, anche nel
Quadro VF è stato introdotto il nuovo rigo VF12 dedicato
all’indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere
dall’1.10.2013, all’aliquota Iva del 22%.
Al
rigo VF20, come già visto nel Quadro VE, è stato eliminato
il campo destinato alle operazioni assoggettate al regime
dell’»Iva per cassa» ex art. 7, D.L. 185/2008, soppresso
dall’1.12.2012.
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Quadro
VL, «Liquidazione
dell’imposta annuale» |
Nel
campo
1 del rigo VL8 le
società che hanno partecipato alla liquidazione Iva di gruppo per
l’intero anno, devono indicare anche il credito
Iva richiesto a rimborso in anni precedenti e negato
formalmente dall’Ufficio.
Tale
ammontare va evidenziato anche nel nuovo
campo 2.
Trattandosi di un credito maturato in un anno antecedente
l’ingresso nella liquidazione Iva di gruppo, lo stesso rimane
nella disponibilità della società controllata e non
può, quindi, essere trasferito
al gruppo.
In
caso di partecipazione alla liquidazione
Iva di gruppo per periodi inferiori all’anno il
credito in esame va ricompreso al rigo
VL27. |
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Quadro
VO, «Comunicazioni
delle opzioni e revoche» |
Nella
sezione
1,
rigo
VO10,
è stata prevista una nuova casella (è stata introdotta la
casella 28,
denominata «HR»)
a
seguito dell’ingresso della Croazia nell’Unione europea, a
partire dal 1° luglio 2013.
Nella
sezione
2,
righi
VO23
e
VO24,
sono state soppresse
le caselle relative alle opzioni
riservate
alle società agricole di
cui all’art. 1, co. 1093 e 1094, L. 296/2006, non più
esercitabili dalle società agricole per l’anno 2013. |
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Quadro
VH, «Liquidazioni periodiche»
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Iva
di gruppo: soppressione del Modello Iva 26/LP.
Da
quest’anno, a seguito della soppressione del Modello Iva 26/LP,
il rigo deve essere compilato, ad esclusione della casella metodo,
anche dalle società partecipanti alla liquidazione dell’Iva di
gruppo che devono indicare gli importi trasferiti alla
società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto
per il gruppo (si veda la C.M. 3.12.1991, n. 52).
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