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SALDO IVA 2013 VERSAMENTO ENTRO IL 17 MARZO 2014

Circolare informativa per la clientela
n. 6/2014 del 20 febbraio 2014


SALDO IVA 2013
VERSAMENTO ENTRO il 17 MARZO 2014


  1. Calcolo dell'Iva dovutA
  1. Modalità e termini di versamento
  1. Violazioni relative al versamento del saldo Iva – Sanzioni

In via generale, i soggetti passivi Iva, oltre a presentare la dichiarazione annuale Iva, devono effettuare il versamento dell’Iva dovuta in base alla predetta dichiarazione entro il 16 marzo di ciascun anno.
L’obbligo di versamento sussiste solo nel caso in cui l’importo dell’Iva dovuta superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Pertanto, il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale è dovuto da tutti i soggetti Iva che presentino un’imposta a debito superiore a euro 10,33 e deve essere effettuato rispettando i diversi termini previsti a seconda che il soggetto sia tenuto a presentare la dichiarazione in forma autonoma ovvero in forma unificata (tramite il Modello Unico).
I contribuenti Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dal Modello Iva 2014, relativo all’anno d’imposta 2013, entro il 17.3.2014 (il 16.3 cade di domenica).
Le Istruzioni al Modello Iva 2014, infatti, ricordano che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cada di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare il saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale in un’unica soluzione ovvero hanno la possibilità di rateizzare, ai sensi dell’art. 20, co. 1, D.Lgs. 241/1997 (il versamento dell’Iva a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9, dal 16 marzo al 16 novembre).
In quest’ultimo caso, le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre, e, quindi, il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (misura introdotta dall’art. 5, D.M. 21.5.2009). Pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, ecc.

MODALITÀ di RATEAZIONE
  • Il pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi;
  • la prima rata deve essere effettuata entro il giorno di scadenza del saldo Iva (16 marzo) e le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (16 aprile, 16 maggio, ecc.);
  • la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre. Come rilevato dalle Istruzioni al Modello Iva 2014, i soggetti che presentano la dichiarazione in forma autonoma possono versare il saldo in un’unica soluzione (entro il 16 marzo) ovvero rateizzare le somme dovute maggiorando dello 0,33% mensile a titolo d’interesse fisso l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

Come precisato nelle Istruzioni al Modello Iva 2014, se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva all’interno del Modello Unico, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla predetta dichiarazione unificata.
In tal caso, occorre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, D.P.R. 435/2001 (cfr. C.M. 14.6.2002, n. 51/E e R.M. 21.6.2012, n. 69/E).
Più precisamente, i contribuenti che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata (quindi insieme al Modello Unico 2014), hanno più opzioni per il versamento del saldo risultante dal Modello Iva 2014, relativo all’anno d’imposta 2013. Questi ultimi, infatti, oltre ai termini di versamento previsti per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma, possono anche decidere di usufruire di maggiori termini di versamento previsti per le imposte risultanti dal Modello Unico 2014, che, si ricorda, sono fissati al:
  • 16.6.2014;
  • 16.7.2014, con maggiorazione dello 0,40%.
Si precisa, a tal riguardo, che lo «slittamento» con i più ampi termini previsti per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva con il Modello Unico non è consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma (la scadenza del versamento per questi soggetti è tassativa).
Tali soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata ) entro il 16 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni ivi previste, come meglio specificato nel proseguo della presente circolare.
Infatti, si può tranquillamente affermare, che il versamento in scadenza il prossimo 16.3 (per quest’anno, come ricordato, la data prevista è il 17.3.2014) è dunque categorico per tutti coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma in quanto il mancato rispetto del predetto termine potrà essere sanato solo mediante l’istituto del ravvedimento operoso, cioè sanando volontariamente il mancato adempimento.
Pertanto, riguardo alle date in cui è possibile effettuare il versamento del saldo Iva, possiamo evidenziare che esistono tre possibili scadenze: 16 marzo, 16 giugno e 16 luglio.
Naturalmente, per individuare quella giusta, occorre sempre far riferimento alle modalità di presentazione della dichiarazione annuale Iva che, come abbiamo visto, può avvenire unitamente al Modello Unico o, separatamente da questo, in via autonoma.

SALDO IVA RELATIVO al 2013 – TERMINI di VERSAMENTO
  • I contribuenti che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva 2014, per l’anno d’imposta 2013, in via autonoma devono necessariamente versare l’imposta (o la prima rata, se scelgono il pagamento rateale) entro il 17.3.2014 (il 16.3 cade di domenica);
  • coloro che presentano la dichiarazione Iva 2014 all’interno del Modello Unico 2014 possono decidere liberamente (disponendo della facoltà di scegliere di rimandare il pagamento) se effettuare il versamento (in un’unica soluzione o della prima rata) entro il 17.3.2014 o rinviarlo al 16.6.2014 oppure, come ultima chance, a questi contribuenti è consentito di differire ulteriormente il pagamento al 16.7.2014, previa un’ulteriore maggiorazione, a titolo di interesse, della somma da versare dello 0,40%.

1. CALCOLO dell’IVA DOVUTA
La determinazione dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale avviene mediante la compilazione del Quadro VL «Liquidazione dell’imposta annuale» del Modello Iva.
In particolare, salvo specifici settori per i quali sono previsti regimi particolari, i contribuenti Iva sono obbligati ad effettuare le liquidazioni e i corrispondenti versamenti dell’imposta, con cadenza periodica (generalmente mensile o trimestrale).
Va però ricordato che, mentre i versamenti periodici costituiscono una liquidazione provvisoria del debito o del credito del contribuente, la liquidazione definitiva avviene con la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
In linea di massima, considerando il caso dei contribuenti Iva «ordinari», la procedura di calcolo dell’Iva annuale può essere così riassunta:
  • calcolo dell’imposta a debito o a credito mediante la somma algebrica tra Iva a debito e Iva detraibile;
  • calcolo dell’imposta dovuta o a credito, apportando al valore determinato al punto precedente, apposite rettifiche in aumento e in diminuzione per tenere conto degli altri fattori che incidono sul calcolo (tra i quali, ad esempio, i versamenti periodici effettuati nel corso del periodo d’imposta, eventuali crediti dell’anno precedente portati a nuovi o scomputati in sede di versamento di imposte e contributi, rimborsi infrannuali, ecc.).
Il risultato finale corrisponde all’esatto ammontare dell’Iva dovuta (e quindi da versare entro le scadenze accennate) o dell’Iva a credito (da utilizzare in compensazione o da riportare a nuovo).
In linea generale, pertanto, la posizione del contribuente si determina come differenza fra Iva a debito e Iva a credito (relative all’intero anno solare) e i crediti d’imposta eventualmente spettanti.
La determinazione dell’Iva dovuta o a credito per il periodo d’imposta si può così riassumere:

DETERMINAZIONE dell’IVA DOVUTA
Iva relativa alle operazioni imponibili, compresa quella relativa a particolari operazioni (ad esempio, acquisti di beni provenienti dallo Stato del Vaticano o da San Marino, acquisti di oro da investimento, ecc.)
meno
Iva ammessa in detrazione (compresa quella detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall’art. 34-bis)
uguale
Imposta dovuta (ovvero imposta a credito)

2. MODALITÀ e TERMINI
di VERSAMENTO
Come già anticipato in premessa, per quest’anno, entro il 17.3.2014 i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva 2014 devono versare il saldo Iva risultante dalla dichiarazione stessa.
Infatti, il 17.3.2014 è l’ultimo giorno per pagare il saldo Iva (prima o unica rata) relativo all’anno 2013. La scadenza, inderogabilmente impressa nel memorandum dei pagamenti Iva di tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione in via autonoma, anche quest’anno segue regole sostanzialmente immutate rispetto agli anni precedenti.
Infatti, chiamati alla cassa alla scadenza indicata sono espressamente i contribuenti Iva che presentano la dichiarazione annuale Iva 2014 «sganciata» dal Modello Unico 2014, che, in caso di mancato versamento entro il termine previsto, potranno sanare questo loro inadempimento solo attraverso il ravvedimento operoso, cioè riparando volontariamente alla loro dimenticanza.
Tutti i contribuenti, come accennato, possono scegliere se pagare in un’unica soluzione o invece scegliere la forma rateale.
In quest’ultima ipotesi, infatti, è possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, ecc.) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, ecc.).
Come già evidenziato, se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata (in tale categoria rientrano la maggior parte dei contribuenti Iva) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Naturalmente, avvalersi di tale facoltà, vuol dire comunque mettersi in regola con il Fisco entro il termine previsto per il versamento delle imposte riguardanti il Modello Unico.
Pertanto, riepilogando, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva 2014 in via autonoma, può scegliere tra:
  • il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
  • la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Se il contribuente, invece, è tenuto a presentare la dichiarazione Iva 2014 all’interno del Modello Unico 2014, può scegliere di:
  • versare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
  • versare tale importo sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base a Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Riguardo alle modalità, si precisa che il versamento del saldo Iva annuale 2013 va effettuato utilizzando il Modello F24, esclusivamente in modalità telematica, direttamente da parte dell’interessato (attraverso il servizio Fisconline, la rete Entratel o i servizi offerte da banche o Poste Italiane S.p.a.) oppure tramite gli intermediari autorizzati al servizio telematico Entratel, indicando nella sezione «Erario» il codice tributo 6099 «Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale». Quale anno di riferimento va riportato il 2013.
Gli interessi relativi alla rateizzazione, invece, devono essere esposti nel Modello F24 separatamente dall’ammontare della rata dell’Iva da versare a saldo, con il codice tributo 1668.
Pertanto, nella sezione «Erario» del Modello F24 vanno compilati i seguenti campi, come illustrato nella tabella riepilogativa.

MODELLO F24 – MODALITÀ di COMPILAZIONE
Codice tributo: in cui va riportato il codice 6099 (Iva annuale saldo)
Rateazione/regione/prov.: in cui si devono indicare il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate prescelte (ad esempio, «0106» per la prima rata di 6, «0101» se si è scelto il versamento in un’unica soluzione)
Anno di riferimento: che nel caso specifico è il 2013
Importi a debito versati: in cui riportare l’importo che si versa (importo del saldo Iva dovuto)

Si ricorda che i contribuenti che versano l’Iva trimestralmente devono sommare all’importo dovuto gli interessi dell’1%.
Si precisa, inoltre, che ai fini del versamento del saldo Iva, è possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti tributari o contributivi: in questo caso nella sezione «Erario» del Modello F24 si potrà esporre ed indicare anche l’importo del credito eventualmente disponibile (ad esempio, Irpef, Ires, ecc.) utilizzato in compensazione del saldo Iva.
3. VIOLAZIONI RELATIVE
al VERSAMENTO del SALDO IVA – SANZIONI
Le violazioni alle norme in materia di versamento dell’Iva possono determinare l’applicazione di sanzioni sia di natura amministrativa che penale.
Sanzioni amministrative
Nelle ipotesi di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto Iva, dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche o dell’Iva a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997, più gli interessi di mora.
Si precisa, a tal fine, che il mancato versamento del saldo Iva si può, comunque, regolarizzare ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997.
A tale riguardo si ricorda che grazie al ravvedimento operoso si può procedere all’autodeterminazione ed applicazione delle sanzioni amministrative ridotte, da calcolare nella misura:
  • di un decimo del 30% (3%), se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento breve);
  • di un ottavo del 30% (3,75%), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (cd. ravvedimento lungo).
Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza, l’art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta.
In particolare, la sanzione ordinaria del 30% (che si applica all’omesso o tardivo pagamento) si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento sprint o mini ravvedimento).
Contestualmente al versamento dell’imposta e alla sanzione ridotta, occorre versare anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo (pari al 1% dall’1.1.2014 – D.M. 12.12.2013) per tutti i giorni di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
A tal fine si ricorda che i codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso nel Modello F24 sono i seguenti:
  • 6099: per l’importo del debito versato in ritardo;
  • 1991: per la quota di interessi tardivi;
  • 8904: per la sanzione amministrativa, indicando l’anno di imposta per cui si effettua il pagamento.

SANZIONI AMMINISTRATIVE e RAVVEDIMENTO
SANZIONI per OMESSO VERSAMENTO del SALDO IVA
Violazione per omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento del saldo Iva è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta
Sanzione amministrativa del 30% dell’importo non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997)
RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, D.Lgs. 472/1997)
Il contribuente che non ha versato il saldo Iva, per sanare l’irregolarità, ha la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla suddetta sanzione minima:
1/10 del 30% (ossia il 3%)
se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento breve)
1/8 del 30% (ossia il 3,75%)
se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (cd. ravvedimento lungo)
1/15 del 3% (ossia lo 0,2%)
se il versamento dell’imposta è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento sprint o mini ravvedimento).
N.B.: con il ravvedimento sprint (entrato in vigore con il D.L. 98/2011) la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro 30 giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile. Oltre il trentesimo giorno si applica il ravvedimento lungo che prevede l’applicazione di una sanzione pari al 3,75%.

Sul fronte delle sanzioni amministrative, si ricorda, inoltre, che in caso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento iniziate da parte dell’Amministrazione finanziaria il contribuente non potrà più avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Anche in questo caso, però, è possibile ottenere una riduzione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (10% dell’imposta dovuta).
Gli importi richiesti con la predetta comunicazione possono essere rateizzati (art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997) e il numero di rate possibili è determinato dall’importo del debito.
Saranno, pertanto, un massimo di:
  • 6 rate trimestrali di pari importo, se il debito è fino a 5mila euro;
  • 20 rate trimestrali di pari importo, se il debito supera 5mila euro.
Sanzioni penali
Per quanto concerne le sanzioni di carattere penale, va ricordato che per l’omesso versamento del saldo Iva si può incorrere anche in sanzioni di natura penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni).
Queste scattano nel caso di mancato versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un importo superiore a 50mila euro e se l’omissione perdura fino alla scadenza per il versamento del successivo acconto.
Infatti, l’art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (50mila euro) «anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo».
Sotto il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene «entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo», come letteralmente previsto dalla norma in esame.
In sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se, ad esempio, alla data del 27.12.2013, non risulta versato un ammontare dell’Iva relativa all’anno 2012, superiore all’importo limite di 50mila euro.
A tal riguardo si precisa che, con specifico riferimento alle sanzioni di natura penale, al fine di contrastare l’evasione dell’Iva derivante dal mancato versamento dell’imposta, l’art. 35, co. 7, D.L. 223/2006 ha introdotto nel D.Lgs. 74/2000 gli artt. 10-ter e 10-quater, che prevedono due nuove fattispecie di reato.
In particolare, le disposizioni in commento prevedono la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi incorra in una delle seguenti fattispecie delittuose:
  • omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, per un importo superiore a 50mila euro per periodo d'imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000);
  • utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, per un importo superiore a 50mila euro per periodo d’imposta (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000).
Con riferimento alla prima ipotesi delittuosa, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento (quindi, come già detto, nell’esempio per l’Iva relativa all’anno di imposta 2012, fino al 27.12.2013).
Passando alla seconda fattispecie delittuosa (utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti), nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d’imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d’imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a 50mila euro.

SANZIONI PENALI
Omesso versamento Iva (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000)
Omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta
Reclusione
da 6 mesi a 2 anni
Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)
Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta
Reclusione
da 6 mesi a 2 anni

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