Circolare
informativa per la clientela
n. 6/2014 del 20 febbraio 2014
SALDO
IVA 2013
VERSAMENTO
ENTRO il 17 MARZO 2014
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Calcolo
dell'Iva dovutA
-
Modalità
e termini di versamento
-
Violazioni
relative al versamento del saldo Iva – Sanzioni
In
via generale, i soggetti passivi Iva, oltre a presentare la
dichiarazione annuale Iva, devono effettuare il versamento
dell’Iva dovuta in base alla predetta dichiarazione entro il 16
marzo di ciascun anno.
L’obbligo
di versamento sussiste solo nel caso in cui l’importo
dell’Iva dovuta superi euro 10,33 (10,00 euro per
effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Pertanto,
il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale è
dovuto da tutti i soggetti Iva che presentino un’imposta a debito
superiore a euro 10,33 e deve essere effettuato rispettando i diversi
termini previsti a seconda che il soggetto sia tenuto a presentare la
dichiarazione in forma autonoma ovvero in forma unificata
(tramite il Modello Unico).
I
contribuenti Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione in
forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante
dal Modello Iva 2014, relativo all’anno d’imposta 2013, entro
il 17.3.2014 (il 16.3 cade di domenica).
Le
Istruzioni al Modello Iva 2014, infatti, ricordano che in tutti i
casi in cui il termine di pagamento cada di sabato o in un giorno
festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
I
contribuenti possono versare il saldo Iva risultante dalla
dichiarazione annuale in un’unica soluzione ovvero hanno la
possibilità di rateizzare, ai sensi dell’art. 20, co. 1,
D.Lgs. 241/1997 (il versamento dell’Iva a debito può essere
rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un
massimo di 9, dal 16 marzo al 16 novembre).
In
quest’ultimo caso, le rate devono essere di pari importo e la prima
rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento
dell’Iva in unica soluzione.
Le
rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16
di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può
essere versata oltre il 16 novembre, e, quindi, il numero delle rate
deve essere al massimo pari a 9.
Sull’importo
delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso
di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (misura
introdotta dall’art. 5, D.M. 21.5.2009). Pertanto la seconda rata
deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, ecc.
n. 6/2014 del 20 febbraio 2014
Calcolo
dell'Iva dovutA
Modalità
e termini di versamento
Violazioni
relative al versamento del saldo Iva – Sanzioni
MODALITÀ
di RATEAZIONE
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Come
precisato nelle Istruzioni al Modello Iva 2014, se il soggetto è
tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva all’interno del
Modello Unico, il versamento può essere differito alla
scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla
predetta dichiarazione unificata.
In
tal caso, occorre applicare la maggiorazione dello 0,40%
a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento
previsti dall’art. 17, D.P.R. 435/2001 (cfr. C.M. 14.6.2002, n.
51/E e R.M. 21.6.2012, n. 69/E).
Più
precisamente, i contribuenti che sono obbligati alla presentazione
della dichiarazione in forma unificata (quindi insieme al Modello
Unico 2014), hanno più opzioni per il versamento del
saldo risultante dal Modello Iva 2014, relativo all’anno
d’imposta 2013. Questi ultimi, infatti, oltre ai termini di
versamento previsti per i soggetti tenuti a presentare la
dichiarazione Iva in forma autonoma, possono anche decidere di
usufruire di maggiori termini di versamento previsti per le
imposte risultanti dal Modello Unico 2014, che, si ricorda, sono
fissati al:
- 16.6.2014;
- 16.7.2014, con maggiorazione dello 0,40%.
Si
precisa, a tal riguardo, che lo «slittamento» con i più ampi
termini previsti per i contribuenti che presentano la dichiarazione
Iva con il Modello Unico non è consentito a coloro che
presentano la dichiarazione in forma autonoma (la
scadenza del versamento per questi soggetti è tassativa).
Tali
soggetti, infatti, devono versare il saldo (o la prima rata ) entro
il 16 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni ivi previste, come
meglio specificato nel proseguo della presente circolare.
Infatti,
si può tranquillamente affermare, che il versamento in scadenza il
prossimo 16.3 (per quest’anno, come ricordato, la data prevista è
il 17.3.2014) è dunque categorico per tutti coloro che
presentano la dichiarazione annuale Iva in via autonoma in quanto il
mancato rispetto del predetto termine potrà essere sanato solo
mediante l’istituto del ravvedimento operoso, cioè
sanando volontariamente il mancato adempimento.
Pertanto,
riguardo alle date in cui è possibile effettuare il versamento del
saldo Iva, possiamo evidenziare che esistono tre possibili
scadenze: 16 marzo, 16 giugno e 16 luglio.
Naturalmente,
per individuare quella giusta, occorre sempre far riferimento alle
modalità di presentazione della dichiarazione annuale Iva che, come
abbiamo visto, può avvenire unitamente al Modello Unico o,
separatamente da questo, in via autonoma.
SALDO
IVA RELATIVO al 2013 – TERMINI di VERSAMENTO
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1.
CALCOLO dell’IVA DOVUTA
La
determinazione dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
avviene mediante la compilazione del Quadro VL «Liquidazione
dell’imposta annuale» del Modello Iva.
In
particolare, salvo specifici settori per i quali sono previsti regimi
particolari, i contribuenti Iva sono obbligati ad effettuare le
liquidazioni e i corrispondenti versamenti
dell’imposta, con cadenza periodica (generalmente mensile o
trimestrale).
Va
però ricordato che, mentre i versamenti periodici
costituiscono una liquidazione provvisoria del debito o
del credito del contribuente, la liquidazione definitiva
avviene con la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
In
linea di massima, considerando il caso dei contribuenti Iva
«ordinari», la procedura di calcolo dell’Iva annuale può essere
così riassunta:
- calcolo dell’imposta a debito o a credito mediante la somma algebrica tra Iva a debito e Iva detraibile;
- calcolo dell’imposta dovuta o a credito, apportando al valore determinato al punto precedente, apposite rettifiche in aumento e in diminuzione per tenere conto degli altri fattori che incidono sul calcolo (tra i quali, ad esempio, i versamenti periodici effettuati nel corso del periodo d’imposta, eventuali crediti dell’anno precedente portati a nuovi o scomputati in sede di versamento di imposte e contributi, rimborsi infrannuali, ecc.).
Il
risultato finale corrisponde all’esatto ammontare dell’Iva dovuta
(e quindi da versare entro le scadenze accennate) o dell’Iva a
credito (da utilizzare in compensazione o da riportare a nuovo).
In
linea generale, pertanto, la posizione del contribuente si determina
come differenza fra Iva a debito e Iva a credito
(relative all’intero anno solare) e i crediti d’imposta
eventualmente spettanti.
La
determinazione dell’Iva dovuta o a credito per il periodo d’imposta
si può così riassumere:
DETERMINAZIONE
dell’IVA DOVUTA
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Iva
relativa alle operazioni imponibili, compresa quella
relativa a particolari operazioni (ad esempio, acquisti di beni
provenienti dallo Stato del Vaticano o da San Marino, acquisti di
oro da investimento, ecc.)
|
meno
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Iva
ammessa in detrazione (compresa quella detraibile per le
operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto
per le attività agricole connesse dall’art. 34-bis)
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uguale
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Imposta
dovuta (ovvero imposta a credito)
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2.
MODALITÀ e TERMINI
di VERSAMENTO
di VERSAMENTO
Come
già anticipato in premessa, per quest’anno, entro il 17.3.2014
i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva 2014
devono versare il saldo Iva risultante dalla
dichiarazione stessa.
Infatti,
il 17.3.2014 è l’ultimo giorno per pagare il saldo Iva (prima o
unica rata) relativo all’anno 2013. La scadenza, inderogabilmente
impressa nel memorandum dei pagamenti Iva di tutti i contribuenti che
presentano la dichiarazione in via autonoma, anche quest’anno segue
regole sostanzialmente immutate rispetto agli anni precedenti.
Infatti,
chiamati alla cassa alla scadenza indicata sono espressamente i
contribuenti Iva che presentano la dichiarazione annuale Iva 2014
«sganciata» dal Modello Unico 2014, che, in caso di mancato
versamento entro il termine previsto, potranno sanare questo loro
inadempimento solo attraverso il ravvedimento operoso, cioè
riparando volontariamente alla loro dimenticanza.
Tutti
i contribuenti, come accennato, possono scegliere se pagare in
un’unica soluzione o invece scegliere la forma rateale.
In
quest’ultima ipotesi, infatti, è possibile rateizzare la somma
dovuta in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, ecc.) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo
delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso
di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda
rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la
quarta dello 0,99%, ecc.).
Come
già evidenziato, se il contribuente è obbligato alla presentazione
della dichiarazione unificata (in tale categoria rientrano la
maggior parte dei contribuenti Iva) il versamento può essere
differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme
dovute in base al Modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a
titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al
16 marzo. Naturalmente, avvalersi di tale facoltà, vuol dire
comunque mettersi in regola con il Fisco entro il termine previsto
per il versamento delle imposte riguardanti il Modello Unico.
Pertanto,
riepilogando, se il contribuente presenta la dichiarazione Iva
2014 in via autonoma, può scegliere tra:
- il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Se
il contribuente, invece, è tenuto a presentare la dichiarazione
Iva 2014 all’interno del Modello Unico 2014, può
scegliere di:
- versare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- versare tale importo sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
- rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base a Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Riguardo
alle modalità, si precisa che il versamento del saldo Iva
annuale 2013 va effettuato utilizzando il Modello F24,
esclusivamente in modalità telematica, direttamente da parte
dell’interessato (attraverso il servizio Fisconline, la rete
Entratel o i servizi offerte da banche o Poste Italiane S.p.a.)
oppure tramite gli intermediari autorizzati al servizio telematico
Entratel, indicando nella sezione «Erario» il codice tributo 6099
«Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale». Quale anno
di riferimento va riportato il 2013.
Gli
interessi relativi alla rateizzazione, invece, devono essere
esposti nel Modello F24 separatamente dall’ammontare della rata
dell’Iva da versare a saldo, con il codice tributo 1668.
Pertanto,
nella sezione «Erario» del Modello F24 vanno compilati i seguenti
campi, come illustrato nella tabella riepilogativa.
MODELLO
F24 – MODALITÀ di COMPILAZIONE
|
Codice
tributo: in cui va riportato il codice 6099 (Iva
annuale saldo)
|
Rateazione/regione/prov.:
in cui si devono indicare il numero della rata che si sta
versando e il numero totale delle rate prescelte (ad
esempio, «0106» per la prima rata di 6, «0101» se si è scelto
il versamento in un’unica soluzione)
|
Anno
di riferimento: che nel caso specifico è il 2013
|
Importi
a debito versati: in cui riportare l’importo che si versa
(importo del saldo Iva dovuto)
|
Si
ricorda che i contribuenti che versano l’Iva trimestralmente
devono sommare all’importo dovuto gli interessi dell’1%.
Si
precisa, inoltre, che ai fini del versamento del saldo Iva, è
possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti
tributari o contributivi: in questo caso nella sezione «Erario» del
Modello F24 si potrà esporre ed indicare anche l’importo del
credito eventualmente disponibile (ad esempio, Irpef, Ires, ecc.)
utilizzato in compensazione del saldo Iva.
3.
VIOLAZIONI RELATIVE
al VERSAMENTO del SALDO IVA – SANZIONI
al VERSAMENTO del SALDO IVA – SANZIONI
Le
violazioni alle norme in materia di versamento dell’Iva
possono determinare l’applicazione di sanzioni sia di natura
amministrativa che penale.
Sanzioni
amministrative
Nelle
ipotesi di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto
Iva, dell’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche o dell’Iva
a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale è prevista una
sanzione amministrativa pari al 30% della somma non
versata, ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997, più gli
interessi di mora.
Si
precisa, a tal fine, che il mancato versamento del saldo Iva si può,
comunque, regolarizzare ricorrendo all’istituto del ravvedimento
operoso, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997.
A
tale riguardo si ricorda che grazie al ravvedimento operoso si può
procedere all’autodeterminazione ed applicazione delle sanzioni
amministrative ridotte, da calcolare nella misura:
- di un decimo del 30% (3%), se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento breve);
- di un ottavo del 30% (3,75%), se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (cd. ravvedimento lungo).
Per
i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di
imposte e ritenute entro i 14 giorni successivi alla scadenza,
l’art. 23, co. 31, D.L. 98/2011, ha previsto la possibilità di
ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta.
In
particolare, la sanzione ordinaria del 30% (che si applica
all’omesso o tardivo pagamento) si riduce allo 0,2% per ogni
giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato
entro 14 giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello,
spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento sprint o
mini ravvedimento).
Contestualmente
al versamento dell’imposta e alla sanzione ridotta, occorre versare
anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo
(pari al 1% dall’1.1.2014 – D.M. 12.12.2013) per tutti i giorni
di ritardo: dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere
effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
A
tal fine si ricorda che i codici tributo da utilizzare per il
ravvedimento operoso nel Modello F24 sono i seguenti:
- 6099: per l’importo del debito versato in ritardo;
- 1991: per la quota di interessi tardivi;
- 8904: per la sanzione amministrativa, indicando l’anno di imposta per cui si effettua il pagamento.
SANZIONI
AMMINISTRATIVE e RAVVEDIMENTO
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SANZIONI
per OMESSO VERSAMENTO del SALDO IVA
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Violazione
per omesso, tardivo o insufficiente versamento del saldo Iva
risultante dalla dichiarazione annuale
Il
mancato, tardivo o insufficiente versamento del saldo Iva è
punito con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta
dovuta
|
Sanzione
amministrativa del 30% dell’importo non versato (art.
13, co. 1, D.Lgs. 471/1997)
|
RAVVEDIMENTO
OPEROSO (art. 13, D.Lgs. 472/1997)
Il
contribuente che non ha versato il saldo Iva, per sanare
l’irregolarità, ha la possibilità di ricorrere all’istituto
del ravvedimento operoso applicando le seguenti riduzioni alla
suddetta sanzione minima:
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1/10
del 30% (ossia il 3%)
|
se
il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (cd.
ravvedimento breve)
|
1/8
del 30%
(ossia il 3,75%)
|
se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa (cd. ravvedimento lungo) |
1/15
del 3% (ossia
lo 0,2%)
|
se
il versamento dell’imposta è effettuato entro 14
giorni
dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei
relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30
giorni dalla scadenza (cd. ravvedimento
sprint o mini ravvedimento).
N.B.:
con il ravvedimento sprint (entrato in vigore con il D.L. 98/2011)
la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno
di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in
caso di ravvedimento breve o mensile entro 30 giorni, è
ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo 0,2%
giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo,
fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo
giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura
fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile. Oltre
il trentesimo giorno si applica il ravvedimento lungo che prevede
l’applicazione di una sanzione pari al 3,75%. |
Sul
fronte delle sanzioni amministrative, si ricorda, inoltre, che in
caso di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività di accertamento iniziate da parte dell’Amministrazione
finanziaria il contribuente non potrà più avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso.
Anche
in questo caso, però, è possibile ottenere una riduzione della
sanzione, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di irregolarità (10% dell’imposta
dovuta).
Gli
importi richiesti con la predetta comunicazione possono essere
rateizzati (art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997) e il numero di rate
possibili è determinato dall’importo del debito.
Saranno,
pertanto, un massimo di:
- 6 rate trimestrali di pari importo, se il debito è fino a 5mila euro;
- 20 rate trimestrali di pari importo, se il debito supera 5mila euro.
Sanzioni
penali
Per
quanto concerne le sanzioni di carattere penale, va ricordato che per
l’omesso versamento del saldo Iva si può incorrere anche in
sanzioni di natura penale (reclusione da 6 mesi a 2
anni).
Queste
scattano nel caso di mancato versamento dell’Iva dovuta
sulla base della dichiarazione annuale per un importo superiore a
50mila euro e se l’omissione perdura fino alla
scadenza per il versamento del successivo acconto.
Infatti,
l’art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 (che regola la materia del mancato
versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti
(50mila euro) «anche a chiunque non versa l’imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine
per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta
successivo».
Sotto
il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato
versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene
«entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al
periodo di imposta successivo», come letteralmente previsto
dalla norma in esame.
In
sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se, ad
esempio, alla data del 27.12.2013, non risulta versato un ammontare
dell’Iva relativa all’anno 2012, superiore all’importo limite
di 50mila euro.
A
tal riguardo si precisa che, con specifico riferimento alle sanzioni
di natura penale, al fine di contrastare l’evasione dell’Iva
derivante dal mancato versamento dell’imposta, l’art. 35, co. 7,
D.L. 223/2006 ha introdotto nel D.Lgs. 74/2000 gli artt. 10-ter e
10-quater, che prevedono due nuove fattispecie di reato.
In
particolare, le disposizioni in commento prevedono la reclusione
da 6 mesi a 2 anni per chi incorra in una delle seguenti
fattispecie delittuose:
- omesso versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, per un importo superiore a 50mila euro per periodo d'imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000);
- utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, per un importo superiore a 50mila euro per periodo d’imposta (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000).
Con
riferimento alla prima ipotesi delittuosa, per la consumazione del
reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto
alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento
dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino
al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di
riferimento (quindi, come già detto, nell’esempio per l’Iva
relativa all’anno di imposta 2012, fino al 27.12.2013).
Passando
alla seconda fattispecie delittuosa (utilizzo in compensazione di
crediti non spettanti o non esistenti), nel caso in cui, nel corso di
uno stesso periodo d’imposta, siano state effettuate compensazioni
con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla
soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si
procede, nel medesimo periodo d’imposta, alla compensazione di un
ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato
agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a 50mila
euro.
SANZIONI
PENALI
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Omesso
versamento Iva (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000)
Omesso
versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione
annuale per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun
periodo d’imposta
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Reclusione
da 6 mesi a 2 anni |
Indebita
compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000)
Utilizzo
in compensazione di crediti non spettanti o non esistenti, per un
ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta
|
Reclusione
da 6 mesi a 2 anni |