MODELLI
UNICO 2014 SP, SC ed ENC
NOVITÀ
In
questa Circolare
- Modello Unico 2014 Società di persone
- Modello Unico 2014 Società di capitali
- Modello Unico 2014 Enti non commerciali
Diverse
sono le novità che quest’anno caratterizzano le
dichiarazioni dei redditi relative alle società di persone,
società di capitali ed enti non commerciali.
Occorre
ricordare che, in linea generale, la dichiarazione dei redditi 2014,
periodo d’imposta 2013, va inviata entro il 30.9.2014.
In
caso di errore è però possibile procedere alle correzioni tramite
la presentazione di una:
- dichiarazione correttiva nei termini: nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «Correttiva nei termini». In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati (in tutto o in parte) ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati (in tutto o in parte) nella dichiarazione precedente;
- integrazione della dichiarazione: scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
N.B.:
sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90
giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni.
|
1.
MODELLO UNICO 2014
SOCIETÀ di PERSONE
SOCIETÀ di PERSONE
Il
Modello Unico 2014 Società di persone ed equiparate si compone di
due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui Quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale Iva, i cui Quadri sono contrassegnati dalla lettera V.
Costituiscono,
inoltre, parte integrante del Modello Unico i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, dei parametri e degli
indicatori di normalità economica.
I
modelli per la dichiarazione dei redditi e dell’Iva, utilizzabili
per la presentazione della dichiarazione unificata, sono
identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse
dichiarazioni in forma autonoma.
Ai
fini dell’utilizzazione dei modelli per la compilazione della
dichiarazione occorre evidenziare che l’obbligo di presentazione
della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Esempio:
è considerato periodo d’imposta coincidente
con
l’anno solare
anche
quello avente
durata inferiore a 365 giorni,
purché chiuso
al 31 dicembre
(ad esempio: società costituita in data 1° luglio 2013 ed il cui
primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2013).
Sono,
invece, considerati periodi d’imposta non
coincidenti con l’anno solare quelli infrannuali,
chiusi cioè in data
anteriore al 31 dicembre
(ad esempio: il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, nel
caso di trasformazione da società di persone in società di
capitali intervenuta in data 30 settembre 2013). |
I
contribuenti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare non possono presentare la dichiarazione
in forma unificata.
Per
i periodi d’imposta che si sono chiusi anteriormente al 31
dicembre 2013 la dichiarazione dei redditi va presentata in forma
non unificata, utilizzando il Modello Unico 2014, approvato nel
corso del 2014.
QUADRI
del MODELLO UNICO 2014 SP
|
|
Quadro
|
Denominazione
del Quadro
|
RF
|
Redditi
di impresa in regime di contabilità ordinaria
|
RG
|
Redditi
di impresa in regime di contabilità semplificata
|
RE
|
Redditi
di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e
professioni
|
RA
|
Redditi
dei terreni
|
RB
|
Redditi
dei fabbricati
|
RH
|
Redditi
di partecipazione in società di persone ed equiparate
|
RL
|
Altri
redditi
|
RD
|
Redditi
di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di
vegetali e da altre attività agricole
|
RJ
|
Determinazione
della base imponibile per alcune imprese marittime
|
RT
|
Plusvalenze
di natura finanziaria
|
RM
|
Redditi
soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e
proventi di fonte estera
|
RQ
|
Imposte
sostitutive e addizionali
|
RV
|
Riconciliazione
dati di bilancio e fiscali – Operazioni straordinarie
|
RP
|
Spese
per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di
riqualificazione energetica degli edifici e per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici
|
RN
|
Redditi
della società o associazione da imputare ai soci o associati
|
RO
|
Elenco
nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati
relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite
|
RS
|
Prospetti
comuni ai Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari
|
RU
|
Crediti
di imposta
|
RW
|
Investimenti
all’estero e/o attività estere di natura finanziaria –
Monitoraggio
|
AC
|
Comunicazione
dell’amministratore di condominio
|
FC
|
Redditi
dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale
privilegiato
|
TR
|
Trasferimento
della residenza all’estero
|
RX
|
Compensazioni
– Rimborsi
|
Soggetti
obbligati alla presentazione
Sono
obbligati alla presentazione del Modello Unico SP le
società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di
seguito elencate:
- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).
N.B.:
non devono presentare il Modello Unico SP:
|
Termini
e modalità di presentazione
In
base al D.P.R. 322/1998, il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi e Iva),
scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta.
Ai
fini dell’adempimento della presentazione, non assume
rilevanza la data di approvazione del bilancio o del
rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo
d’imposta.
La
dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, va presentata
per via telematica, direttamente o tramite un intermediario
abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto
incaricato di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998),
entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta.
Novità:
nella
dichiarazione dei redditi di Unico 2014 SP le principali
novità
riguardano il fatto che entrano in dichiarazione le minusvalenze
superiori a 50mila euro,
se derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, e quelle sopra
i 5 milioni di euro,
se scaturite da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni
finanziarie realizzate anche a seguito di più atti di
disposizione.
Non
vanno,
quindi, più inviate le comunicazioni
alla
Direzione regionale competente. |
Quadro
RS – Prospetti comuni
L’art.
1, co. 4, D.L. 209/2002, conv. con modif. dalla L. 265/2002, ha
stabilito che il contribuente comunichi all’Agenzia delle
Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di
ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro,
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti
di disposizione.
L’art.
5-quinquies, co. 3, D.L. 203/2005, conv. con modif. dalla L.
248/2005, ha stabilito che il contribuente comunichi all’Agenzia
delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e
alle differenze negative, indicate all’art. 109, co. 3-bis,
D.P.R. 917/1986, di ammontare superiore a 50mila euro,
derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a
seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o
esteri.
Tali
obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire
l’accertamento della conformità delle operazioni con le
disposizioni dell’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
I
suddetti obblighi di comunicazione sono assolti nella
dichiarazione dei redditi e sostituiscono le comunicazioni
alla Direzione Regionale competente (si veda, a tal proposito, il
Comunicato Agenzia delle Entrate 3.7.2013).
A
tal fine, nel rigo RS118 va indicato, con riferimento
alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5
milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:
- in colonna 1, il numero degli atti di disposizione;
- in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.
2.
MODELLO UNICO 2014
SOCIETÀ di CAPITALI
SOCIETÀ di CAPITALI
Il
Modello Unico 2014 Società di capitali, enti commerciali ed
equiparati si compone di due modelli, così diversificati, a
seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui Quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale Iva, i cui Quadri sono contrassegnati dalla lettera V.
I
contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di
settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare
l’ulteriore Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli stessi.
In
base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22.7.1998, n. 322 e
successive modificazioni, tutti i soggetti Ires presentano la
dichiarazione esclusivamente per via telematica.
Inoltre,
devono essere presentate esclusivamente per via telematica le
dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori
fallimentari e dai commissari liquidatori.
La
dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle
Entrate può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite
intermediari abilitati.
Soggetti
obbligati alla presentazione
Il
Modello Unico SC deve essere utilizzato dai seguenti soggetti
Ires:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società), nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;
- società di ogni tipo, tranne le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 917/1986, nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Le
società cooperative e le società di mutua assicurazione
residenti hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi anche se non hanno conseguito alcun reddito
o hanno subito una perdita.
Il
reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi
dell’art. 81, D.P.R. 917/1986, reddito di impresa e va
determinato con i criteri stabiliti dagli artt. da 82 a 116,
prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal Conto
economico redatto a norma del Codice civile o di leggi speciali e
apportandovi, nell’ambito del Quadro RF, le variazioni in
aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei
menzionati criteri.
Qualora
i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la
determinazione del reddito, secondo le disposizioni del D.P.R.
917/1986, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi
devono essere indicati in un apposito prospetto (da
predisporre e conservare).
Anche
gli enti pubblici sono soggetti Ires
per l’attività commerciale
per l’attività commerciale
Tutti
gli enti pubblici e privati, diversi dalle società,
nonché i trust sono soggetti all’Ires, ad esclusione
degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, compresi
quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità
giuridica, dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle
associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle
Comunità montane, delle Province e delle Regioni.
L’art.
73, co. 1, D.P.R. 917/1986 individua detti enti, classificando sub
lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali.
L’oggetto
esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico
o di scrittura privata autenticata o registrata. Per «oggetto
principale» s’intende l’attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto.
In
mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato
in base all’attività effettivamente esercitata nel
territorio dello Stato.
Utilizzo
del Modello Unico SC
Ai
fini dell’utilizzazione dei modelli, per la compilazione della
dichiarazione, occorre tenere presente che l’obbligo di
presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i
contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
È
considerato «periodo d’imposta coincidente con l’anno solare»
anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che
lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società
costituita in data 1.7.2013 ed il cui primo esercizio abbia termine
il 31.12.2013).
I
contribuenti che ai fini Ires hanno un periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare non possono presentare la
dichiarazione in forma unificata.
Attenzione:
sono considerati periodi d’imposta non coincidenti con l’anno
solare, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365
giorni (ad esempio un periodo d’imposta con durata da marzo 2013
a febbraio 2014 ovvero dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013),
anche quelli infrannuali, chiusi in data anteriore al 31
dicembre 2013 (ad esempio il periodo 1° gennaio-30 settembre
2013, nel caso di trasformazione da società di capitali in
società di persone intervenuta in data 30 settembre 2013). Per i
periodi d’imposta chiusi, ai fini dell’Ires, anteriormente
al 31 dicembre 2013, anche se iniziati nel corso del 2012 (ad
esempio periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013) si applicano le
seguenti regole:
|
QUADRI
del MODELLO UNICO 2014 SC
|
|
Quadro
|
Denominazione
del Quadro
|
RF
|
Redditi
di impresa in regime di contabilità ordinaria
|
RJ
|
Regime
di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di
cui agli artt. da 155 a 161, D.P.R. 917/1986
|
FC
|
Redditi
dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale
privilegiato
|
RN
|
Determinazione
dell’Ires
|
RM
|
Redditi
assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazioni in
imprese estere
|
RQ
|
Imposte
addizionali e sostitutive all’Ires e all’Irap
|
RI
|
Imposta
sostitutiva per i fondi pensione aperti e per i contratti di
assicurazione, art. 13, co. 1, lett. d), D.Lgs. 252/2005 e art.
13, co. 2-bis, D.Lgs. 47/2000
|
PN
|
Imputazione
del reddito del trust
|
TN
|
Imputazione
del reddito e delle perdite per trasparenza
|
GN
|
Determinazione
del reddito complessivo ai fini del consolidato
|
GC
|
Determinazione
del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie
|
RU
|
Crediti
di imposta
|
RV
|
Riconciliazione
dati di bilancio e fiscali – Operazioni straordinarie
|
RK
|
Cessione
delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo
|
RO
|
Elenco
degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti del
Collegio sindacale o di altro organo di controllo
|
RS
|
Prospetti
vari
|
RZ
|
Dichiarazione
dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di
capitale e redditi diversi
|
NI
|
Interruzione
della tassazione di gruppo
|
CE
|
Credito
di imposta per i redditi prodotti all’estero
|
AC
|
Comunicazione
dell’amministratore di condominio
|
TR
|
Trasferimento
all’estero della residenza
|
RX
|
Compensazioni
– Rimborsi
|
Novità:
tra le più rilevanti novità contenute nel Modello
Unico 2014 SC emerge che in un’ottica di semplificazione è
stato eliminato il Quadro EC, contenente il prospetto per
il riallineamento dei valori civili e fiscali; alcuni dati
residuali in esso contenuti sono ora indicati nel Quadro RF.
Nel
Quadro RS entra il prospetto da hoc per le
società che intendono fruire delle agevolazioni
previste per gli investimenti in start up innovative (D.L.
176/2012).
|
Quadro
RF – Rigo RF6
Nel
Quadro RF tra le diverse novità particolare interesse riveste il
rigo RF6, contenente il prospetto per gli eventuali
riassorbimenti (cd. decrementi) delle eccedenze complessivamente
indicate nel Modello Unico 2013, Quadro EC. La novità è dovuta
all’eliminazione del Quadro EC e permette in via residuale
l’eventuale recupero delle eccedenze risultanti alla fine del
periodo di imposta in corso al 31.12.2007. Le istruzioni precisano
che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte,
dell’eccedenza precedente l’affrancamento della stessa
mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi
dell’art. 1, co. 48, L. 244/2007. In tal caso, l’importo
affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non deve
essere esposto tra i «decrementi» nel presente Quadro.
Quadro
RS – Novità del prospetto
per gli investimenti in start up innovative
per gli investimenti in start up innovative
Il
Quadro RS si compone di una serie di prospetti che quest’anno si
arricchiscono anche del Quadro relativo agli investimenti in start
up innovative.
Il
D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012, ha introdotto
alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start up innovative.
Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 30.1.2014).
L’art.
25, D.L. 179/2012 definisce «start up innovativa» la
società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa,
ovvero la societas europea, che svolge attività necessarie
per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi
innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o
quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione.
I
soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito
complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti
effettuati, per un importo non superiore a euro
1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Nel
caso di investimenti in start up a vocazione sociale, nonché per gli
investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano
esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico, la deduzione è aumentata al
27%.
L’investimento
agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il
tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre
società di capitali che investono prevalentemente in start up
innovative.
Nel
Quadro RS i righi da utilizzare per le citate novità vanno dal
RS170 al RS174.
3.
MODELLO UNICO 2014
ENTI NON COMMERCIALI
ENTI NON COMMERCIALI
Il
Modello Unico 2014 Enti non commerciali ed equiparati deve essere
utilizzato dagli enti pubblici e privati diversi dalle
società, e dai i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciale, nonché dagli
Organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti
nel territorio dello Stato, ad esclusione degli organi e delle
amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo,
anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi
fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio
collettivo, delle comunità montane, delle Province e delle Regioni.
L’art.
73, co. 1, D.P.R. 917/1986 individua detti enti, classificando:
- quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- quelli di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (comprese le società e le associazioni indicate nell’art. 5, D.P.R. 917/1986).
Si
considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte
del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello
Stato.
Si
considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato gli
organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in
Italia.
L’elemento
distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non
avere quale oggetto esclusivo o principale lo
svolgimento di un’attività di natura commerciale, intendendo
per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi
dell’art. 55, D.P.R. 917/1986.
Nessun
rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non
commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la
rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del
fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.
Per
gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale dell’attività
è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata.
In
mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata
autenticata o registrata) l’oggetto principale dell’ente è
determinato in base all’attività effettivamente esercitata
nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni
caso agli enti non residenti.
Per
«oggetto principale» s’intende l’attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente
indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto,
ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non
commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle
previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella
legge.
Nell’ipotesi
in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più
attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura
non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare
riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere
essenziale, vale a dire quella che gli consente il
raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente
medesimo.
La
qualifica di ente non commerciale, risultante dall’atto
costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell’attività
effettivamente svolta ai sensi dell’art. 149, D.P.R. 917/1986.
QUADRI
del MODELLO UNICO 2014 ENC
|
|
Quadro
|
Denominazione
del Quadro
|
RA
|
Redditi
dei terreni
|
RB
|
Redditi
dei fabbricati
|
RC
|
Reddito
d’impresa – Enti a contabilità pubblica
|
RD
|
Reddito
di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di
vegetali e da altre attività agricole
|
RE
|
Redditi
di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e
professioni
|
RF
|
Reddito
d’impresa in regime di contabilità ordinaria
|
RG
|
Reddito
d’impresa in regime di contabilità semplificata e regimi
forfetari
|
RH
|
Redditi
di partecipazione in società di persone e in società di capitali
trasparenti
|
RL
|
Altri
redditi
|
RM
|
Redditi
di capitale, redditi derivanti da imprese estere partecipate
|
RQ
|
Imposte
sostitutive e addizionali
|
RN
|
Determinazione
del reddito complessivo – Calcolo delle imposte
|
PN
|
Imputazione
del reddito del trust
|
FC
|
Redditi
dei soggetti controllati o collegati residenti in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato
|
RT
|
Plusvalenze
di natura finanziaria
|
RK
|
Cessione
delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo
|
RO
|
Elenco
degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti
dell’organo di controllo
|
RS
|
Prospetti
comuni ai Quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari
|
RW
|
Investimenti
all’estero e/o attività estere di natura finanziaria –
Monitoraggio
|
RZ
|
Dichiarazione
dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di
capitale e redditi diversi
|
AC
|
Comunicazione
dell’amministratore di condominio
|
RI
|
Fondi
pensione e forme pensionistiche complementari – Applicazione
dell’imposta sostitutiva
|
RU
|
Crediti
di imposta
|
CE
|
Credito
di imposta per redditi prodotti all’estero
|
TR
|
Trasferimento
della residenza all’estero
|
RX
|
Compensazioni
– Rimborsi
|
Novità:
nel Quadro RS trovano spazio le spese sostenute per gli
interventi su edifici destinati ad attività produttive
situate nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
|
Quadro
RS – Spese su edifici ricadenti in zone sismiche
Nel
Quadro RS, righi da 150 a 155, trova spazio il prospetto per le spese
per gli interventi su edifici destinati ad attività produttive
situate nelle zone sistemiche.
In
tale prospetto vanno indicate le spese sostenute per gli interventi
di cui all’art. 16-bis, co.1, lett. i), D.P.R. 917/1986, come
previsto dall’art. 16, co. 1-bis, D.L. 63/2013, conv. con modif.
dalla L. 90/2013, e modificato dall’art. 1, co. 139, L. 147/2013.
Sono
agevolabili gli interventi volti all’adozione di
misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate
dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
63/2013 (dal 4.8.2013), su edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza
Presidente Consiglio Ministri 20.3.2003, n. 3274 riferite
a costruzioni adibite ad attività produttive.
Le
spese sostenute per gli interventi fino al 31.12.2014 possono
fruire di una detrazione Ires pari al 65%, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
euro 96.000 per unità immobiliare. In caso di più soggetti
aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di
spesa va ripartito tra gli stessi.
Sono
beneficiari della detrazione i soggetti passivi Ires che
sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese
stesse sono rimaste a loro carico, e possiedono o
detengono l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di
proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro
diritto personale di godimento).
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