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MODELLI UNICO 2014 SP, SC ed ENC NOVITÀ

MODELLI UNICO 2014 SP, SC ed ENC
NOVITÀ





In questa Circolare


  1. Modello Unico 2014 Società di persone

  1. Modello Unico 2014 Società di capitali

  1. Modello Unico 2014 Enti non commerciali




Diverse sono le novità che quest’anno caratterizzano le dichiarazioni dei redditi relative alle società di persone, società di capitali ed enti non commerciali.
Occorre ricordare che, in linea generale, la dichiarazione dei redditi 2014, periodo d’imposta 2013, va inviata entro il 30.9.2014.
In caso di errore è però possibile procedere alle correzioni tramite la presentazione di una:
  • dichiarazione correttiva nei termini: nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «Correttiva nei termini». In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati (in tutto o in parte) ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati (in tutto o in parte) nella dichiarazione precedente;
  • integrazione della dichiarazione: scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

N.B.: sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

1. MODELLO UNICO 2014
SOCIETÀ di PERSONE
Il Modello Unico 2014 Società di persone ed equiparate si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
  • Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui Quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R;
  • Modello per la dichiarazione annuale Iva, i cui Quadri sono contrassegnati dalla lettera V.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello Unico i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dei parametri e degli indicatori di normalità economica.
I modelli per la dichiarazione dei redditi e dell’Iva, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.
Ai fini dell’utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione occorre evidenziare che l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Esempio: è considerato periodo d’imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, purché chiuso al 31 dicembre (ad esempio: società costituita in data 1° luglio 2013 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2013).
Sono, invece, considerati periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare quelli infrannuali, chiusi cioè in data anteriore al 31 dicembre (ad esempio: il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in data 30 settembre 2013).

I contribuenti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.
Per i periodi d’imposta che si sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2013 la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il Modello Unico 2014, approvato nel corso del 2014.

QUADRI del MODELLO UNICO 2014 SP
Quadro
Denominazione del Quadro
RF
Redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria
RG
Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata
RE
Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni
RA
Redditi dei terreni
RB
Redditi dei fabbricati
RH
Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate
RL
Altri redditi
RD
Redditi di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole
RJ
Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime
RT
Plusvalenze di natura finanziaria
RM
Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera
RQ
Imposte sostitutive e addizionali
RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali – Operazioni straordinarie
RP
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
RN
Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati
RO
Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite
RS
Prospetti comuni ai Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari
RU
Crediti di imposta
RW
Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – Monitoraggio
AC
Comunicazione dell’amministratore di condominio
FC
Redditi dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
TR
Trasferimento della residenza all’estero
RX
Compensazioni – Rimborsi

Soggetti obbligati alla presentazione
Sono obbligati alla presentazione del Modello Unico SP le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
  • società semplici;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico (GEIE).

N.B.: non devono presentare il Modello Unico SP:
  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Modello Unico PF, utilizzando i Quadri di specifico interesse);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Modello Unico SC o il Modello Unico ENC);
  • i condomini: questi devono, invece, presentare la dichiarazione Modello 770 Semplificato quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.

Termini e modalità di presentazione
In base al D.P.R. 322/1998, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi e Iva), scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
La dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, va presentata per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Novità: nella dichiarazione dei redditi di Unico 2014 SP le principali novità riguardano il fatto che entrano in dichiarazione le minusvalenze superiori a 50mila euro, se derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, e quelle sopra i 5 milioni di euro, se scaturite da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito di più atti di disposizione.
Non vanno, quindi, più inviate le comunicazioni alla Direzione regionale competente.

Quadro RS – Prospetti comuni
L’art. 1, co. 4, D.L. 209/2002, conv. con modif. dalla L. 265/2002, ha stabilito che il contribuente comunichi all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.
L’art. 5-quinquies, co. 3, D.L. 203/2005, conv. con modif. dalla L. 248/2005, ha stabilito che il contribuente comunichi all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all’art. 109, co. 3-bis, D.P.R. 917/1986, di ammontare superiore a 50mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri.
Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l’accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
I suddetti obblighi di comunicazione sono assolti nella dichiarazione dei redditi e sostituiscono le comunicazioni alla Direzione Regionale competente (si veda, a tal proposito, il Comunicato Agenzia delle Entrate 3.7.2013).
A tal fine, nel rigo RS118 va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione:
  • in colonna 1, il numero degli atti di disposizione;
  • in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.
2. MODELLO UNICO 2014
SOCIETÀ di CAPITALI
Il Modello Unico 2014 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
  • Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui Quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R;
  • Modello per la dichiarazione annuale Iva, i cui Quadri sono contrassegnati dalla lettera V.
I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l’ulteriore Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi.
In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22.7.1998, n. 322 e successive modificazioni, tutti i soggetti Ires presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica.
Inoltre, devono essere presentate esclusivamente per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
Soggetti obbligati alla presentazione
Il Modello Unico SC deve essere utilizzato dai seguenti soggetti Ires:
  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società), nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato;
  • società di ogni tipo, tranne le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 917/1986, nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.
Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell’art. 81, D.P.R. 917/1986, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli artt. da 82 a 116, prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal Conto economico redatto a norma del Codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell’ambito del Quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del D.P.R. 917/1986, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in un apposito prospetto (da predisporre e conservare).
Anche gli enti pubblici sono soggetti Ires
per l’attività commerciale
Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust sono soggetti all’Ires, ad esclusione degli organi e delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle Comunità montane, delle Province e delle Regioni.
L’art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986 individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per «oggetto principale» s’intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
Utilizzo del Modello Unico SC
Ai fini dell’utilizzazione dei modelli, per la compilazione della dichiarazione, occorre tenere presente che l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
È considerato «periodo d’imposta coincidente con l’anno solare» anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1.7.2013 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31.12.2013).
I contribuenti che ai fini Ires hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

Attenzione: sono considerati periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad esempio un periodo d’imposta con durata da marzo 2013 a febbraio 2014 ovvero dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013), anche quelli infrannuali, chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2013 (ad esempio il periodo 1° gennaio-30 settembre 2013, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2013). Per i periodi d’imposta chiusi, ai fini dell’Ires, anteriormente al 31 dicembre 2013, anche se iniziati nel corso del 2012 (ad esempio periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013) si applicano le seguenti regole:
  • la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il Modello Unico 2013 approvato nel corso del 2013. In questo caso, qualora il Modello Unico 2013 non consenta l’indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2014, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate;
la dichiarazione Iva va presentata utilizzando il Modello Iva 2014, approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2014, relativamente all’anno d’imposta 2013.

QUADRI del MODELLO UNICO 2014 SC
Quadro
Denominazione del Quadro
RF
Redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria
RJ
Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161, D.P.R. 917/1986
FC
Redditi dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
RN
Determinazione dell’Ires
RM
Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazioni in imprese estere
RQ
Imposte addizionali e sostitutive all’Ires e all’Irap
RI
Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e per i contratti di assicurazione, art. 13, co. 1, lett. d), D.Lgs. 252/2005 e art. 13, co. 2-bis, D.Lgs. 47/2000
PN
Imputazione del reddito del trust
TN
Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza
GN
Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato
GC
Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie
RU
Crediti di imposta
RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali – Operazioni straordinarie
RK
Cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo
RO
Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti del Collegio sindacale o di altro organo di controllo
RS
Prospetti vari
RZ
Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi
NI
Interruzione della tassazione di gruppo
CE
Credito di imposta per i redditi prodotti all’estero
AC
Comunicazione dell’amministratore di condominio
TR
Trasferimento all’estero della residenza
RX
Compensazioni – Rimborsi

Novità: tra le più rilevanti novità contenute nel Modello Unico 2014 SC emerge che in un’ottica di semplificazione è stato eliminato il Quadro EC, contenente il prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali; alcuni dati residuali in esso contenuti sono ora indicati nel Quadro RF.
Nel Quadro RS entra il prospetto da hoc per le società che intendono fruire delle agevolazioni previste per gli investimenti in start up innovative (D.L. 176/2012).

Quadro RF – Rigo RF6
Nel Quadro RF tra le diverse novità particolare interesse riveste il rigo RF6, contenente il prospetto per gli eventuali riassorbimenti (cd. decrementi) delle eccedenze complessivamente indicate nel Modello Unico 2013, Quadro EC. La novità è dovuta all’eliminazione del Quadro EC e permette in via residuale l’eventuale recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo di imposta in corso al 31.12.2007. Le istruzioni precisano che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza precedente l’affrancamento della stessa mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, co. 48, L. 244/2007. In tal caso, l’importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non deve essere esposto tra i «decrementi» nel presente Quadro.
Quadro RS – Novità del prospetto
per gli investimenti in start up innovative
Il Quadro RS si compone di una serie di prospetti che quest’anno si arricchiscono anche del Quadro relativo agli investimenti in start up innovative.
Il D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 30.1.2014).
L’art. 25, D.L. 179/2012 definisce «start up innovativa» la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, ovvero la societas europea, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
I soggetti passivi Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Nel caso di investimenti in start up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la deduzione è aumentata al 27%.
L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
Nel Quadro RS i righi da utilizzare per le citate novità vanno dal RS170 al RS174.
3. MODELLO UNICO 2014
ENTI NON COMMERCIALI
Il Modello Unico 2014 Enti non commerciali ed equiparati deve essere utilizzato dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, e dai i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché dagli Organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle Province e delle Regioni.
L’art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986 individua detti enti, classificando:
  • quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • quelli di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (comprese le società e le associazioni indicate nell’art. 5, D.P.R. 917/1986).
Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.
L’elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, intendendo per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55, D.P.R. 917/1986.
Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.
Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Per «oggetto principale» s’intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’atto costitutivo o nella legge.
Nell’ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l’ente medesimo.
La qualifica di ente non commerciale, risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell’attività effettivamente svolta ai sensi dell’art. 149, D.P.R. 917/1986.

QUADRI del MODELLO UNICO 2014 ENC
Quadro
Denominazione del Quadro
RA
Redditi dei terreni
RB
Redditi dei fabbricati
RC
Reddito d’impresa – Enti a contabilità pubblica
RD
Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole
RE
Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni
RF
Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria
RG
Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari
RH
Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti
RL
Altri redditi
RM
Redditi di capitale, redditi derivanti da imprese estere partecipate
RQ
Imposte sostitutive e addizionali
RN
Determinazione del reddito complessivo – Calcolo delle imposte
PN
Imputazione del reddito del trust
FC
Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
RT
Plusvalenze di natura finanziaria
RK
Cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo
RO
Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell’organo di controllo
RS
Prospetti comuni ai Quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari
RW
Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – Monitoraggio
RZ
Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi
AC
Comunicazione dell’amministratore di condominio
RI
Fondi pensione e forme pensionistiche complementari – Applicazione dell’imposta sostitutiva
RU
Crediti di imposta
CE
Credito di imposta per redditi prodotti all’estero
TR
Trasferimento della residenza all’estero
RX
Compensazioni – Rimborsi

Novità: nel Quadro RS trovano spazio le spese sostenute per gli interventi su edifici destinati ad attività produttive situate nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Quadro RS – Spese su edifici ricadenti in zone sismiche
Nel Quadro RS, righi da 150 a 155, trova spazio il prospetto per le spese per gli interventi su edifici destinati ad attività produttive situate nelle zone sistemiche.
In tale prospetto vanno indicate le spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 16-bis, co.1, lett. i), D.P.R. 917/1986, come previsto dall’art. 16, co. 1-bis, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013, e modificato dall’art. 1, co. 139, L. 147/2013.
Sono agevolabili gli interventi volti all’adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 63/2013 (dal 4.8.2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 20.3.2003, n. 3274 riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.
Le spese sostenute per gli interventi fino al 31.12.2014 possono fruire di una detrazione Ires pari al 65%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) il limite di spesa va ripartito tra gli stessi.

Sono beneficiari della detrazione i soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

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/ Paola RIVETTI Giovedì, 30 novembre 2017 5-7 minuti Le istruzioni alla Certificazione Unica sembrerebbero deporre invece a favore dell’iscrizione alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale Gli obblighi contributivi a carico dei lavoratori autonomi occasionali sono definiti dall’art. 44 comma 2 del DL 269/2003, conv. L. 326/2003. La norma dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 114/98 sono iscritti alla Gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Il reddito di 5.000 euro costituisce una fascia di esenzione poiché, in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. L’obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo ai committenti, che devono adempiere nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite. A tale fine, la circolare INPS del 6 luglio 2004 n.

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti