Arriva “al traguardo” il primo dei decreti attuativi della delega fiscale. Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 di ieri, 28 novembre, a quasi un mese dall’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri (si veda “Entro il 15 aprile 2015 sarà disponibile il 730 precompilato” del 31 ottobre), è stato pubblicato il DLgs. 21 novembre 2014 n. 175 (cosiddetto decreto semplificazioni), che entrerà in vigore il 13 dicembre.
Si ricorda prima di tutto che il decreto è attuativo dell’art. 7 della delega di cui alla L. n. 23/2014, norma relativa alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli: superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in relazione alla struttura delle addizionali regionali e comunali; che risultino di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità.
Passando alle misure contenute nel DLgs. – buona parte delle quali è già stata approfondita su Eutekne.info nei giorni scorsi – dall’anno prossimo, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es. banche, assicurazioni, enti previdenziali), renderà disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi i pensionati) e di redditi assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. Inoltre, dal 21 novembre è on line la bozza della Certificazione Unica che, nel 2015, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate (si veda “Al via la Certificazione Unica da trasmettere alle Entrate” del 22 novembre).
Tra le altre disposizioni, si segnalano: la modifica dell’art. 22 comma 1 del DM 31 maggio 1999 n. 164, in virtù della quale, ai fini del rilascio del visto di conformità, i professionisti devono stipulare una polizza assicurativa con un massimale minimo pari almeno a tre milioni di euro (si veda “Polizze per visto di conformità con massimale da aggiornare” del 25 novembre); l’abrogazione della responsabilità in ambito fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore, ai sensi dell’art. 35 commi 28, 28- e 28- del DL 223/2006, anche con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; l’innalzamento a 50 euro della soglia per la detraibilità dell’ sugli omaggi, per allineare il valore unitario per la detrazione a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi; la norma in base alla quale, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese (si veda “Cancellazione «fiscale» della società al nodo retroattività” del 28 novembre); il riallineamento della definizione di “prima casa” operante nell’ambito delle agevolazioni per il trasferimento di immobili abitativi, mediante la cancellazione, anche in ambito IVA, del riferimento alla definizione di immobili “non di lusso” recata dal DM 2 agosto 69.
Ancora, più nel dettaglio, l’art. 18 del DLgs. 175/2014 conferma che, dal periodo d’imposta 2014, per la valutazione dello “status” di società in perdita sistematica si dovrà tenere conto dei risultati delle ultimo quinquennio (2009-2013) e non più dell’ultimo triennio (2011-2013). La pubblicazione in Gazzetta del decreto ha un effetto diretto già sul versamento del secondo acconto 2014, in scadenza al 1° dicembre 2014, per le società che “fuoriescono” dal 2014 stesso dalla disciplina delle società di comodo (trattasi delle società che, se avessero eseguito la verifica su base triennale, sarebbero risultate “in perdita sistematica” e che invece, nell’ultimo quinquennio, hanno presentato almeno una dichiarazione con un reddito imponibile superiore al minimo).
Tali soggetti non sono più tenuti al versamento dell’acconto della maggiorazione IRES del 10,5% (nel modello UNICO 2015, infatti, non sarà più dovuta alcuna maggiorazione) e possono ricalcolare l’acconto delle imposte sui redditi con il metodo previsionale, in quanto non più obbligate ad adeguare in UNICO 2015 il reddito a quello minimo delle società di comodo (si veda “Previsionale con appeal per soggetti IRAP e società in perdita sistematica” del 27 novembre 2014).
L’art. 21 del decreto prevede poi che, per le comunicazioni delle operazioni con i paradisi fiscali, la periodicità passi da mensile o trimestrale ad annuale, e la soglia al di sotto della quale non sia obbligatorio il monitoraggio venga elevata da 500 euro a 10.000 euro (importo, quest’ultimo, riferito all’intero anno solare e non alla singola operazione). Entrambe le modifiche si applicano retroattivamente alle operazioni poste in essere nel (anno solare in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).
Si ricorda prima di tutto che il decreto è attuativo dell’art. 7 della delega di cui alla L. n. 23/2014, norma relativa alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli: superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in relazione alla struttura delle addizionali regionali e comunali; che risultino di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità.
Passando alle misure contenute nel DLgs. – buona parte delle quali è già stata approfondita su Eutekne.info nei giorni scorsi – dall’anno prossimo, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es. banche, assicurazioni, enti previdenziali), renderà disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi i pensionati) e di redditi assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. Inoltre, dal 21 novembre è on line la bozza della Certificazione Unica che, nel 2015, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate (si veda “Al via la Certificazione Unica da trasmettere alle Entrate” del 22 novembre).
Tra le altre disposizioni, si segnalano: la modifica dell’art. 22 comma 1 del DM 31 maggio 1999 n. 164, in virtù della quale, ai fini del rilascio del visto di conformità, i professionisti devono stipulare una polizza assicurativa con un massimale minimo pari almeno a tre milioni di euro (si veda “Polizze per visto di conformità con massimale da aggiornare” del 25 novembre); l’abrogazione della responsabilità in ambito fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore, ai sensi dell’art. 35 commi 28, 28- e 28- del DL 223/2006, anche con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; l’innalzamento a 50 euro della soglia per la detraibilità dell’ sugli omaggi, per allineare il valore unitario per la detrazione a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi; la norma in base alla quale, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese (si veda “Cancellazione «fiscale» della società al nodo retroattività” del 28 novembre); il riallineamento della definizione di “prima casa” operante nell’ambito delle agevolazioni per il trasferimento di immobili abitativi, mediante la cancellazione, anche in ambito IVA, del riferimento alla definizione di immobili “non di lusso” recata dal DM 2 agosto 69.
Ancora, più nel dettaglio, l’art. 18 del DLgs. 175/2014 conferma che, dal periodo d’imposta 2014, per la valutazione dello “status” di società in perdita sistematica si dovrà tenere conto dei risultati delle ultimo quinquennio (2009-2013) e non più dell’ultimo triennio (2011-2013). La pubblicazione in Gazzetta del decreto ha un effetto diretto già sul versamento del secondo acconto 2014, in scadenza al 1° dicembre 2014, per le società che “fuoriescono” dal 2014 stesso dalla disciplina delle società di comodo (trattasi delle società che, se avessero eseguito la verifica su base triennale, sarebbero risultate “in perdita sistematica” e che invece, nell’ultimo quinquennio, hanno presentato almeno una dichiarazione con un reddito imponibile superiore al minimo).
Tali soggetti non sono più tenuti al versamento dell’acconto della maggiorazione IRES del 10,5% (nel modello UNICO 2015, infatti, non sarà più dovuta alcuna maggiorazione) e possono ricalcolare l’acconto delle imposte sui redditi con il metodo previsionale, in quanto non più obbligate ad adeguare in UNICO 2015 il reddito a quello minimo delle società di comodo (si veda “Previsionale con appeal per soggetti IRAP e società in perdita sistematica” del 27 novembre 2014).
L’art. 21 del decreto prevede poi che, per le comunicazioni delle operazioni con i paradisi fiscali, la periodicità passi da mensile o trimestrale ad annuale, e la soglia al di sotto della quale non sia obbligatorio il monitoraggio venga elevata da 500 euro a 10.000 euro (importo, quest’ultimo, riferito all’intero anno solare e non alla singola operazione). Entrambe le modifiche si applicano retroattivamente alle operazioni poste in essere nel (anno solare in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).