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Dal 1° gennaio 2015, tasso di interesse legale ridotto allo 0,5%

Per effetto del DM 11 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2014 n. 290), dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è ridotto dall’attuale 1% allo in ragione d’anno.
La riduzione del tasso di interesse legale ha rilevanza sia sotto ilprofilo fiscale che contributivo (per approfondimenti, si veda l’apposita circolare).

Ai fini fiscali, la riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% dal 1° gennaio 2015 ha rilevanza, in particolare, in relazione al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/97; in tal caso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari all’1% fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dal 1° gennaio 2015 fino al giorno di versamento compreso.

Il nuovo tasso di interesse rileva, inoltre, in relazione:
-all’adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. n. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all’adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5- del DLgs. n. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. n. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all’acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. n. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs n. 546/92, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate (circ. 21 giugno 2011 n. 28, § 2.16), in relazione all’accertamento con adesione, ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’ in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

La riduzione del tasso di interesse legale, invece, ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto agli effetti ai fini delle imposte indirette, un successivo decreto provvederà ad adeguare al nuovo tasso di interesse i coefficienti dell’usufrutto e delle rendite.

Effetti anche ai fini contributivi
La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 388/2000 (finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni aventi fini di lucro.

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