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Definiti gli importi del diritto annuale per il 2015

La circolare anticipa il contenuto di un decreto di prossima emanazione

Con la circolare pubblicata ieri, la n. 227775, il MISE definisce le misure del diritto camerale dovute per il 2015.
Si ricorda che l’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 114, ha disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.

La riduzione del tributo è graduale ed è pari al:
- 35 nel 2015;
- 40 nel 2016;
- 50 a decorrere dal 2017.
La base di calcolo su cui applicare le riduzioni corrisponde al diritto annuale come determinato per l’anno 2014.

Soprattutto al fine di chiarire in modo univoco quanto dovuto dai soggetti di nuova iscrizione (i quali sono chiamati al versamento del tributo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale), la circolare definisce gli importi del tributo per l’anno prossimo, anticipando un decreto di prossima emanazione che rideterminerà gli importi dovuti per il 2015, sostanzialmente, riducendo del 35% quelli previsti dal DM 21 aprile 2011, le cui disposizioni sono state applicate fino al 2014.

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
- società semplici non agricole: euro (unità locale 26 euro);
- società semplici agricole: euro (unità locale 13 euro);
- società tra avvocati DLgs. 96/2001: euro (unità locale 26 euro);
- imprese individuali: 57,20 euro (unità locale 11,44 euro).

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
- imprese individuali: euro (unità locale 26 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2014 (da un minimo di 130 euro ad un massimo di 26.000 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 19,50 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 71,50 euro.

La circolare rammenta che il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230. A tale riguardo, le imprese diverse da quelle individuali iscritte nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese devono applicare al fatturato 2014 le aliquote definite con il DM 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 35% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota richiamata (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Da verificare la maggiorazione delle singole CCIAA
Da ultimo, la circolare richiama le singole Camere di Commercio ad un uso rigoroso della maggiorazione fino al 20% del diritto annuale che può da queste essere deliberata. Ciò nonostante, non può escludersi che un significativo aumento possa essere previsto per recuperare la riduzione del gettito per diritto annuale. Nell’ottica del versamento di giugno è, quindi, opportuno che il contribuente verifichi se la propria Camera di Commercio ha deliberato un’eventuale maggiorazione; quindi, applicare detta maggiorazione sull’importo complessivo dovuto.

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