L’Agenzia delle Entrate fornisce primi chiarimenti sul DLgs. semplificazioni, soffermandosi anche sulla dichiarazioni d’intento
Ieri l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 31, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), tra le quali quelle relative all’ e agli adempimenti connessi.
Tra i diversi argomenti trattati (interessi sui rimborsi, elenchi INTRASTAT, comunicazioni black list, raccordo delle norme sugli omaggi, rettifica IVA dei crediti non riscossi, ecc.), i chiarimenti più attesi, per quanto non sempre esaustivi, riguardano le novità in materia di e di adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento (considerato anche che dicembre e gennaio sono i mesi dell’anno in cui più si concentra l’emissione di questi documenti). Invece, alle novità apportate dal DLgs. semplificazioni ai rimborsi IVA è stata dedicata una circolare a parte, la n. 32, sempre di ieri (si veda anche “Per i contribuenti «a rischio», rimborso IVA oltre i 15.000 euro solo con garanzia” di oggi).
Con riferimento al , i commenti più significativi riguardano la procedura di esclusione dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun modello INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.
L’Agenzia da una parte conferma che, ai fini della verifica, rilevano i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto, dall’altra spiega che – al verificarsi della causa di esclusione – nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di cancellazione e la cancellazione stessa, il contribuente che voglia conservare l’iscrizione può far pervenire all’Ufficio competente la documentazione inerente tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento oppure può fornire elementi adeguati a dimostrare l’esistenza di operazioni intracomunitarie in corso di effettuazione o ancora da effettuare. In alternativa, il contribuente può comunque manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
L’Agenzia risolve poi la questione delle sanzioni applicabili ai soggetti passivi che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie anteriormente al decorrere del termine sospensivo di 30 giorni, in vigenza delle vecchie norme. In applicazione del principio del favor rei, tali comportamenti si considerano più sanzionabili, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo. In questo modo, può dirsi ragionevolmente chiusa l’annosa querelle tra norme italiane (incompatibili con il diritto comunitario) e soggetti passivi d’imposta, non solo italiani, che tante difficoltà ha creato agli operatori e al commercio intracomunitario in genere negli anni di vigenza delle vecchie norme.
Nulla, invece, ancora una volta, viene espressamente detto in merito alla procedura che deve essere seguita dai soggetti comunitari già identificati o in procinto di identificarsi ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 e che intendono essere inclusi nella banca dati VIES.
In merito alla nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento, la circolare descrive le varie fasi della nuova procedura:
- l’esportatore trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate;
- l’Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica;
- l’esportatore consegna la dichiarazione d’intento e la ricevuta telematica che ne attesta l’avvenuta presentazione al fornitore (o in Dogana);
- il fornitore verifica l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’imposta, pena l’applicazione della sanzione che varia dal al dell’imposta (secondo il riformulato art. 7, comma 4- del DLgs. 471/97);
- il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.
La verifica dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate, prima dell’effettuazione dell’operazione, potrà avvenire secondo diverse modalità:
- da subito, mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è resa disponibile una funzione, ad accesso libero, che consente le interrogazioni inserendo il codice fiscale sia dell’esportatore che del fornitore ed il numero di protocollo della ricevuta telematica;
- a breve, mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline. Questa seconda modalità richiede dei tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.
Invariato l’obbligo di tenuta e aggiornamento del registro
Restano invariati, per esportatore e fornitore, l’obbligo di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d’intento e per il fornitore, quello di indicazione nella fattura degli estremi delle lettere d’intento.
Quanto all’obbligo di verifica posto a carico degli Uffici delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, garantirà l’accesso alla banca dati delle dichiarazioni di intento, in modo da consentire una celere circolazione delle informazioni necessarie all’espletamento delle formalità doganali.
In tema di decorrenza, coordinando le norme del decreto semplificazioni con le previsioni dell’art. 5 del provvedimento n. 159674/2014 (con il quale è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione d’intento), l’Agenzia ribadisce che per le dichiarazioni d’intento inviate nel 2014 o dopo il 1° gennaio 2015 secondo le precedenti regole vi è obbligo di applicare la nuova disciplina, a patto che queste esplichino effetti per operazioni poste in essere entro l’11 febbraio 2015.
Qualora invece le lettere d’intento esplichino effetti anche (o solo) successivamente a tale ultima data, sarà necessario applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.
Ieri l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 31, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), tra le quali quelle relative all’ e agli adempimenti connessi.
Tra i diversi argomenti trattati (interessi sui rimborsi, elenchi INTRASTAT, comunicazioni black list, raccordo delle norme sugli omaggi, rettifica IVA dei crediti non riscossi, ecc.), i chiarimenti più attesi, per quanto non sempre esaustivi, riguardano le novità in materia di e di adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento (considerato anche che dicembre e gennaio sono i mesi dell’anno in cui più si concentra l’emissione di questi documenti). Invece, alle novità apportate dal DLgs. semplificazioni ai rimborsi IVA è stata dedicata una circolare a parte, la n. 32, sempre di ieri (si veda anche “Per i contribuenti «a rischio», rimborso IVA oltre i 15.000 euro solo con garanzia” di oggi).
Con riferimento al , i commenti più significativi riguardano la procedura di esclusione dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun modello INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.
L’Agenzia da una parte conferma che, ai fini della verifica, rilevano i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto, dall’altra spiega che – al verificarsi della causa di esclusione – nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di cancellazione e la cancellazione stessa, il contribuente che voglia conservare l’iscrizione può far pervenire all’Ufficio competente la documentazione inerente tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento oppure può fornire elementi adeguati a dimostrare l’esistenza di operazioni intracomunitarie in corso di effettuazione o ancora da effettuare. In alternativa, il contribuente può comunque manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
L’Agenzia risolve poi la questione delle sanzioni applicabili ai soggetti passivi che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie anteriormente al decorrere del termine sospensivo di 30 giorni, in vigenza delle vecchie norme. In applicazione del principio del favor rei, tali comportamenti si considerano più sanzionabili, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo. In questo modo, può dirsi ragionevolmente chiusa l’annosa querelle tra norme italiane (incompatibili con il diritto comunitario) e soggetti passivi d’imposta, non solo italiani, che tante difficoltà ha creato agli operatori e al commercio intracomunitario in genere negli anni di vigenza delle vecchie norme.
Nulla, invece, ancora una volta, viene espressamente detto in merito alla procedura che deve essere seguita dai soggetti comunitari già identificati o in procinto di identificarsi ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 e che intendono essere inclusi nella banca dati VIES.
In merito alla nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento, la circolare descrive le varie fasi della nuova procedura:
- l’esportatore trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate;
- l’Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica;
- l’esportatore consegna la dichiarazione d’intento e la ricevuta telematica che ne attesta l’avvenuta presentazione al fornitore (o in Dogana);
- il fornitore verifica l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’imposta, pena l’applicazione della sanzione che varia dal al dell’imposta (secondo il riformulato art. 7, comma 4- del DLgs. 471/97);
- il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.
La verifica dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate, prima dell’effettuazione dell’operazione, potrà avvenire secondo diverse modalità:
- da subito, mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è resa disponibile una funzione, ad accesso libero, che consente le interrogazioni inserendo il codice fiscale sia dell’esportatore che del fornitore ed il numero di protocollo della ricevuta telematica;
- a breve, mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline. Questa seconda modalità richiede dei tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.
Invariato l’obbligo di tenuta e aggiornamento del registro
Restano invariati, per esportatore e fornitore, l’obbligo di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d’intento e per il fornitore, quello di indicazione nella fattura degli estremi delle lettere d’intento.
Quanto all’obbligo di verifica posto a carico degli Uffici delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, garantirà l’accesso alla banca dati delle dichiarazioni di intento, in modo da consentire una celere circolazione delle informazioni necessarie all’espletamento delle formalità doganali.
In tema di decorrenza, coordinando le norme del decreto semplificazioni con le previsioni dell’art. 5 del provvedimento n. 159674/2014 (con il quale è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione d’intento), l’Agenzia ribadisce che per le dichiarazioni d’intento inviate nel 2014 o dopo il 1° gennaio 2015 secondo le precedenti regole vi è obbligo di applicare la nuova disciplina, a patto che queste esplichino effetti per operazioni poste in essere entro l’11 febbraio 2015.
Qualora invece le lettere d’intento esplichino effetti anche (o solo) successivamente a tale ultima data, sarà necessario applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.