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Fuori dalla black list le «holding del ’29» lussemburghesi

Il Ministro Pier Carlo Padoan ha firmato ieri il decreto con il quale sono espunte dalla “black list” fiscale italiana le società holding lussemburghesi.

Si tratta delle società disciplinate dalla locale legge del 31 luglio 1929, (le c.d. “holding del ’29”), richiamate nell’elenco contenuto all’art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2001.
Si ricorda, a tale proposito, che il DM 21 novembre 2001 del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. 23 novembre 2001 n. 273, individua gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. “black list”).
Il regime delle società holding del ’29 è stato abrogato da una legge lussemburghese del 22 dicembre 2006, e ha definitivamente cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2010.

Con un comunicato diramato nella tarda serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze giudica la firma di tale decreto “un importante progresso nelle relazioni tra i due Stati che si sono di recente ulteriormente rafforzate a seguito della firma, avvenuta a Lussemburgo il 21 giugno 2012 del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, ratificato da parte italiana con Legge 3 ottobre 2014, n. 150”. Tale legge è entrata in vigore il 25 ottobre 2014, il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 248.

Tale protocollo ha introdotto, nella vigente Convenzione, un articolo in materia di scambio di informazioni a richiesta conforme al più recente standard OCSE che, secondo il MEF, consentirà di superare il segreto bancario migliorando la cooperazione amministrativa tra i due Paesi (si veda anche “L’OCSE approva la versione definitiva del Common Reporting Standard” del 23 luglio 2014).

Secondo il protocollo aggiuntivo recante modifiche alla convenzione tra Italia e Lussemburgo, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono  sia contraria alla Convenzione.

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