La legge di stabilità 2015, approvata in via definitiva lo scorso 22 dicembre, riforma in maniera consistente il ravvedimento operoso.
Come evidenziato più volte, occorre distinguere tra violazioni relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ed irregolarità concernenti altre imposte (dazi, accise, IMU, TASI e così via).
Per i primi, viene meno la preclusione derivante dall’inizio di controlli fiscali, e il ravvedimento è possibile sino alla notifica dell’atto di accertamento o di liquidazione (lo stesso si può dire per gli atti di contestazione delle sanzioni, non espressamente richiamati nel “nuovo” art. 13). La riduzione della sanzione decresce con l’aumentare del tempo entro cui la violazione è sanata, e non vi è più lo sbarramento temporale della lett. b), coincidente con l’anno dalla violazione o, per i tributi periodici, con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’errore è stato commesso.
In merito agli altri tributi, persiste la preclusione derivante dai controlli e la preclusione temporale della lett. b). Come per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è introdotta la possibilità di ravvedimento entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
A differenza dell’abrogazione dell’adesione ai “PVC”, dell’adesione agli inviti al contraddittorio e dell’acquiescenza “rinforzata”, che opera in sostanza dall’anno , per il “nuovo” ravvedimento ci sono norme di decorrenza, quindi sembra possibile il suo utilizzo anche per le violazioni commesse in anni pregressi, ferma la preclusione derivante dalla notifica dell’atto di accertamento.
Così, a titolo esemplificativo:
- sarebbe possibile sanare la violazione di dichiarazione infedele commessa nell’ambito del modello UNICO 2013 entro il 30 settembre 2015 fruendo della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in virtù della “nuova” lett. b-);
- è ravvedibile, entro il 16 marzo 2015, l’insufficiente versamento del secondo acconto IMU, che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011, avrebbe dovuto essere pagato entro il 16 dicembre 2014, in virtù della “nuova” lett. a-).
Relativamente alle sanatorie che potranno avvenire a decorrere dall’anno 2015, prendiamo l’esempio dei versamenti IRPEF.
L’insufficiente pagamento del saldo 2013 e del primo e secondo acconto 2014 può essere ravveduto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97, entro il 30 settembre 2015 con riduzione della sanzione a , termine di presentazione della dichiarazione dell’anno (2014) in cui la violazione è stata commessa. Ma, relativamente al secondo acconto, il cui termine è scaduto lo scorso 1° dicembre (essendo il 30 novembre caduto di domenica), il ravvedimento è ora anche possibile entro il prossimo 2 marzo 2015 (essendo il 1° marzo una domenica), con riduzione della sanzione a .
Spirati i menzionati termini, il ravvedimento potrà avvenire:
- entro il 30 settembre 2016, con riduzione a ;
- oltre il 30 settembre 2016 e sino a quando è notificato l’atto impositivo, con riduzione a 1/6.
Rimane invariata la lettera a), che, limitatamente ai tardivi versamenti e per tutti i tributi, ammette il ravvedimento entro trenta giorni dalla violazione con riduzione a 1/10, così come la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Secondo acconto sanabile anche entro il 2 marzo 2015
Ipotizzando la violazione di dichiarazione infedele (errata competenza fiscale, deduzione di costi non inerenti, omessa dichiarazione di ricavi e così via), entro il 30 settembre 2015 potranno essere sanate le violazioni relative:
- al modello UNICO 2014, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo;
- al modello UNICO 2013, con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo;
- al modello UNICO 2012 e agli antecedenti, con riduzione della sanzione a 1/6 del minimo.
Anche per la dichiarazione infedele vale la riduzione a del minimo con lo sbarramento temporale dei 90 giorni, ma ciò difficilmente può trovare applicazione per il modello UNICO 2014, visto che il ravvedimento sarebbe possibile entro il 29 dicembre, ma la legge di stabilità 2015 entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.
Invece, l’infedele dichiarazione di UNICO 2015 potrà essere sanata entro il 29 dicembre 2015 con riduzione a 1/9 del minimo.
Nulla muta sul versante dell’omessa dichiarazione, che, ai sensi della lettera c), può avvenire solo entro novanta giorni dal termine per la presentazione, con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.
Come evidenziato più volte, occorre distinguere tra violazioni relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ed irregolarità concernenti altre imposte (dazi, accise, IMU, TASI e così via).
Per i primi, viene meno la preclusione derivante dall’inizio di controlli fiscali, e il ravvedimento è possibile sino alla notifica dell’atto di accertamento o di liquidazione (lo stesso si può dire per gli atti di contestazione delle sanzioni, non espressamente richiamati nel “nuovo” art. 13). La riduzione della sanzione decresce con l’aumentare del tempo entro cui la violazione è sanata, e non vi è più lo sbarramento temporale della lett. b), coincidente con l’anno dalla violazione o, per i tributi periodici, con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’errore è stato commesso.
In merito agli altri tributi, persiste la preclusione derivante dai controlli e la preclusione temporale della lett. b). Come per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è introdotta la possibilità di ravvedimento entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
A differenza dell’abrogazione dell’adesione ai “PVC”, dell’adesione agli inviti al contraddittorio e dell’acquiescenza “rinforzata”, che opera in sostanza dall’anno , per il “nuovo” ravvedimento ci sono norme di decorrenza, quindi sembra possibile il suo utilizzo anche per le violazioni commesse in anni pregressi, ferma la preclusione derivante dalla notifica dell’atto di accertamento.
Così, a titolo esemplificativo:
- sarebbe possibile sanare la violazione di dichiarazione infedele commessa nell’ambito del modello UNICO 2013 entro il 30 settembre 2015 fruendo della riduzione della sanzione a 1/7 del minimo, in virtù della “nuova” lett. b-);
- è ravvedibile, entro il 16 marzo 2015, l’insufficiente versamento del secondo acconto IMU, che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011, avrebbe dovuto essere pagato entro il 16 dicembre 2014, in virtù della “nuova” lett. a-).
Relativamente alle sanatorie che potranno avvenire a decorrere dall’anno 2015, prendiamo l’esempio dei versamenti IRPEF.
L’insufficiente pagamento del saldo 2013 e del primo e secondo acconto 2014 può essere ravveduto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97, entro il 30 settembre 2015 con riduzione della sanzione a , termine di presentazione della dichiarazione dell’anno (2014) in cui la violazione è stata commessa. Ma, relativamente al secondo acconto, il cui termine è scaduto lo scorso 1° dicembre (essendo il 30 novembre caduto di domenica), il ravvedimento è ora anche possibile entro il prossimo 2 marzo 2015 (essendo il 1° marzo una domenica), con riduzione della sanzione a .
Spirati i menzionati termini, il ravvedimento potrà avvenire:
- entro il 30 settembre 2016, con riduzione a ;
- oltre il 30 settembre 2016 e sino a quando è notificato l’atto impositivo, con riduzione a 1/6.
Rimane invariata la lettera a), che, limitatamente ai tardivi versamenti e per tutti i tributi, ammette il ravvedimento entro trenta giorni dalla violazione con riduzione a 1/10, così come la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Secondo acconto sanabile anche entro il 2 marzo 2015
Ipotizzando la violazione di dichiarazione infedele (errata competenza fiscale, deduzione di costi non inerenti, omessa dichiarazione di ricavi e così via), entro il 30 settembre 2015 potranno essere sanate le violazioni relative:
- al modello UNICO 2014, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo;
- al modello UNICO 2013, con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo;
- al modello UNICO 2012 e agli antecedenti, con riduzione della sanzione a 1/6 del minimo.
Anche per la dichiarazione infedele vale la riduzione a del minimo con lo sbarramento temporale dei 90 giorni, ma ciò difficilmente può trovare applicazione per il modello UNICO 2014, visto che il ravvedimento sarebbe possibile entro il 29 dicembre, ma la legge di stabilità 2015 entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio.
Invece, l’infedele dichiarazione di UNICO 2015 potrà essere sanata entro il 29 dicembre 2015 con riduzione a 1/9 del minimo.
Nulla muta sul versante dell’omessa dichiarazione, che, ai sensi della lettera c), può avvenire solo entro novanta giorni dal termine per la presentazione, con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.
| Norma | Ambito temporale | Riduzione sanzioni | Ambito applicativo |
| lett. a) | Entro 14 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo + 1/15 per giorno di ritardo | Tutti i tributi (solo violazioni sui versamenti) |
| lett. a) | Da 15 a 30 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | Tutti i tributi (solo violazioni sui versamenti) |
| lett. a-bis) | Sino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | Tutti i tributi |
| lett. b) | Dal 91esimo giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione | 1/8 del minimo | Tutti i tributi |
| lett. b-bis) | Entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione | 1/7 del minimo | Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
| lett. b-ter) | Oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione | 1/6 del minimo | Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate |
| lett. b-quater) | Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel “PVC” | 1/5 del minimo | Solo tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate eccetto alcune violazioni sugli scontrini fiscali |
| lett. c) | Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/10 del minimo | Tutti i tributi (solo violazione di omessa dichiarazione) |