Riduzione da 1/10 a 1/6 del minimo a seconda dei casi, a 1/5 del minimo se è stato consegnato il «PVC»
Il maxiemendamento sostitutivo del Ddl. di stabilità, approvato nella notte tra venerdì e sabato al Senato e ora in attesa dell’ulteriore passaggio alla Camera, contiene una nuova disciplina del ravvedimento operoso, di cui si riepilogano i tratti salienti,evidenziandone le criticità.
In futuro, esso sarà più inibito, per i tributi gestiti dalle Entrate, dai controlli fiscali e potrà avvenire con riduzione della sanzione:
- limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (“attuale” lettera a) combinata con l’art. 13 del DLgs. 471/97);
- per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (“futura” lettera a-);
- per tutte le violazioni, a del minimo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla stessa (“attuale” lettera b);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla medesima (“futura” lettera b-);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla medesima (“futura” lettera b-);
- per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/5 del minimo se avviene dopo il verbale di constatazione, salvo ipotesi relative agli scontrini fiscali (“futura” lett. b-quater, proposta da un emendamento governativo);
- limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione (“attuale” lettera c).
Facendo riferimento ai novanta giorni dal termine per la dichiarazione, il legislatore, introducendo la lett. a-), ha voluto “disciplinare” una fattispecie su cui in base alla prassi dell’Agenzia (garantista per il contribuente ma priva di supporto normativo), la dichiarazione infedele (si pensi all’errore sulla competenza) sanata entro novanta giorni “segue” le regole della lettera c) sull’omessa dichiarazione, con pena “fissa” di 25 euro.
In effetti, se si dovesse applicare la disciplina generale, al contribuente converrebbe sanare una dichiarazione omessa piuttosto che una infedele (caso, quest’ultimo, in cui si dovrebbe applicare la lettera b), con pagamento della sanzione del 12,5%, operando l’art. 1 del DLgs. 471/97, che prevede una pena dal 100% al 200% dell’imposta).
In futuro, se la dichiarazione infedele viene regolarizzata entro i novanta giorni, si paga la sanzione prevista per tale violazione ridotta a 1/9 del minimo, pari all’11,11%. Il problema emerge in quanto la lett. a-) riguarda tutte le violazioni, quindi pure i tardivi versamenti e le omesse comunicazioni.
Ci si trova in presenza di uno “sfasamento temporale”
Siamo in presenza di uno sfasamento temporale che solo mediante una, per così dire, “ermeneutica ortopedica” può essere sorpassato.
Pensiamo al primo acconto IRES (tributo ove è contemplata una dichiarazione periodica), che va pagato entro il 16 giugno.
Il termine per la dichiarazione scade il 30 settembre, e sarebbe assurdo ravvedersi entro 30 giorni con riduzione a 1/10 (lett. a), con riduzione a 1/8 (lett. b) dallo spirare dei trenta giorni al 30 settembre e dal 1° ottobre al 29 dicembre a 1/9 (lett. a-), per poi “ritornare” alla riduzione a 1/8 dal 30 dicembre al 30 settembre dell’anno successivo.
Quindi, non si può che fare riferimento al momento di commissione della violazione, così l’inutile spirare dei trenta giorni “lascia” spazio alla lett. a-) e alla riduzione a 1/9. Detto in altri termini, bisogna ragionare come se non ci fosse la locuzione “ovvero, quando è prevista una dichiarazione periodica”.
Lo stesso vale per le violazioni sulle comunicazioni e per i versamenti dell’ e della .
In merito alle lett. b-) e b-), esse si applicano ai tributi amministrati dalle Entrate, e sono fuori le violazioni su e .
Ma cosa significa “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”?
Certamente vi rientrano le violazioni dichiarative, su fatturazione/registrazione delle operazioni IVA, sui tardivi versamenti, sulla registrazione degli atti e sulla dichiarazione di successione.
Ma che dire delle sanzioni “autonome”, come quelle sul visto di conformità o sulle comunicazioni tributarie? Non si può dire che si tratti di “tributi” amministrati dall’Agenzia, quindi è opportuno un chiarimento ufficiale, visto che il mancato rispetto del termine, potenzialmente, conduce al disconoscimento del ravvedimento.
Il maxiemendamento sostitutivo del Ddl. di stabilità, approvato nella notte tra venerdì e sabato al Senato e ora in attesa dell’ulteriore passaggio alla Camera, contiene una nuova disciplina del ravvedimento operoso, di cui si riepilogano i tratti salienti,evidenziandone le criticità.
In futuro, esso sarà più inibito, per i tributi gestiti dalle Entrate, dai controlli fiscali e potrà avvenire con riduzione della sanzione:
- limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (“attuale” lettera a) combinata con l’art. 13 del DLgs. 471/97);
- per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (“futura” lettera a-);
- per tutte le violazioni, a del minimo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla stessa (“attuale” lettera b);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla medesima (“futura” lettera b-);
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla medesima (“futura” lettera b-);
- per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/5 del minimo se avviene dopo il verbale di constatazione, salvo ipotesi relative agli scontrini fiscali (“futura” lett. b-quater, proposta da un emendamento governativo);
- limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione (“attuale” lettera c).
Facendo riferimento ai novanta giorni dal termine per la dichiarazione, il legislatore, introducendo la lett. a-), ha voluto “disciplinare” una fattispecie su cui in base alla prassi dell’Agenzia (garantista per il contribuente ma priva di supporto normativo), la dichiarazione infedele (si pensi all’errore sulla competenza) sanata entro novanta giorni “segue” le regole della lettera c) sull’omessa dichiarazione, con pena “fissa” di 25 euro.
In effetti, se si dovesse applicare la disciplina generale, al contribuente converrebbe sanare una dichiarazione omessa piuttosto che una infedele (caso, quest’ultimo, in cui si dovrebbe applicare la lettera b), con pagamento della sanzione del 12,5%, operando l’art. 1 del DLgs. 471/97, che prevede una pena dal 100% al 200% dell’imposta).
In futuro, se la dichiarazione infedele viene regolarizzata entro i novanta giorni, si paga la sanzione prevista per tale violazione ridotta a 1/9 del minimo, pari all’11,11%. Il problema emerge in quanto la lett. a-) riguarda tutte le violazioni, quindi pure i tardivi versamenti e le omesse comunicazioni.
Ci si trova in presenza di uno “sfasamento temporale”
Siamo in presenza di uno sfasamento temporale che solo mediante una, per così dire, “ermeneutica ortopedica” può essere sorpassato.
Pensiamo al primo acconto IRES (tributo ove è contemplata una dichiarazione periodica), che va pagato entro il 16 giugno.
Il termine per la dichiarazione scade il 30 settembre, e sarebbe assurdo ravvedersi entro 30 giorni con riduzione a 1/10 (lett. a), con riduzione a 1/8 (lett. b) dallo spirare dei trenta giorni al 30 settembre e dal 1° ottobre al 29 dicembre a 1/9 (lett. a-), per poi “ritornare” alla riduzione a 1/8 dal 30 dicembre al 30 settembre dell’anno successivo.
Quindi, non si può che fare riferimento al momento di commissione della violazione, così l’inutile spirare dei trenta giorni “lascia” spazio alla lett. a-) e alla riduzione a 1/9. Detto in altri termini, bisogna ragionare come se non ci fosse la locuzione “ovvero, quando è prevista una dichiarazione periodica”.
Lo stesso vale per le violazioni sulle comunicazioni e per i versamenti dell’ e della .
In merito alle lett. b-) e b-), esse si applicano ai tributi amministrati dalle Entrate, e sono fuori le violazioni su e .
Ma cosa significa “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”?
Certamente vi rientrano le violazioni dichiarative, su fatturazione/registrazione delle operazioni IVA, sui tardivi versamenti, sulla registrazione degli atti e sulla dichiarazione di successione.
Ma che dire delle sanzioni “autonome”, come quelle sul visto di conformità o sulle comunicazioni tributarie? Non si può dire che si tratti di “tributi” amministrati dall’Agenzia, quindi è opportuno un chiarimento ufficiale, visto che il mancato rispetto del termine, potenzialmente, conduce al disconoscimento del ravvedimento.