La circolare n. 31/2014 opta, come prevedibile, per il carattere retroattivo dell’art. 28 del decreto semplificazioni fiscali
Ai sensi dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso di tributi e contributi, gli effetti dell’art. 2495 c.c. si producono decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro Imprese.
La norma, come già visto su Eutekne.info, introduce un lasso di tempo di cinque anni entro cui, nei confronti degli enti impositori, degli enti di previdenza e assistenza e dei contribuenti, la cancellazione della società non causa l’effetto consistente nell’irreversibile estinzione dell’ente.
Pertanto, saranno validi gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento notificati ed intestati al soggetto estinto, così come gli atti processuali (ad esempio, gli appelli, i ricorsi per Cassazione e le riassunzioni in rinvio) proposti da/nei confronti di questo, e dei soggetti fiscalmente responsabili ai sensi delle leggi civili (ovvero i soci, nella misura in cui abbiano ricevuto somme sulla base del bilancio finale di liquidazione).
La norma in commento riguarda tutti i tributi, perciò tutte le entrate devolute alla giurisdizione tributaria (imposte sui redditi, IVA, imposte d’atto, tributi locali, dazi, contributi consortili) e i contributi previdenziali e assistenziali.
Non è prevista una specifica disciplina sulla decorrenza, per cui in precedenti articoli era stato “ventilato” che, ragionevolmente, si poteva supporre che gli enti impositori avrebbero tentato di sostenerne l’applicazione retroattiva (si veda “Cancellazione «fiscale» della società al nodo retroattività” del 28 novembre 2014).
Ecco che il primo (e più importante) ente impositore accoglie, in maniera lapidaria, questa tesi. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/2014 pubblicata ieri, al paragrafo 19.2, si legge: “trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche per le attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.
Ciò, ovviamente, permette di mantenere fermi gli effetti degli atti intestati ad enti “deceduti” non solo per il futuro, ma anche in relazione a quelli già estinti prima del DLgs. 175/2014, che altrimenti sarebbero inesistenti.
Rimane il sospetto di incostituzionalità
Insomma, una “doppia resurrezione” degna di un film di George A. Romero, che, comunque, sempre va a favore del Fisco.
Pensiamo ad una società cancellatasi dal Registro Imprese durante il processo di primo grado: se l’appello è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto dal soggetto estinto e non dai soci art. 2495 c.c., in Cassazione si può far valere l’effetto retroattivo dell’art. 28 qui in commento, e l’Avvocatura dello Stato difficilmente può sostenere che ciò opera unicamente per gli accertamenti e gli atti di riscossione, visto il riferimento alla fase contenziosa contenuto nel citato art. 28.
Nella circolare non ci sono particolari chiarimenti sulle novità che riguardano la responsabilità dei liquidatori di soggetti .
Viene ribadito che, da un lato, la responsabilità dell’art. 36 del DPR 602/73 è estesa a tutti i tributi, dall’altro, è il liquidatore che, a fronte di un atto del Fisco, deve dimostrare di essere responsabile, provando di non aver soddisfatto creditori di ordine inferiore e di non aver assegnato beni ai soci (opera in sostanza l’inversione dell’onere della prova).
Considerato che nella L. 23/2014 non si rinviene alcuna direttiva “a copertura” di entrambe le innovazioni richiamate, né queste sembra possano essere ricomprese in una generale ottica di semplificazione fiscale, è concreto il dubbio sulla potenziale incostituzionalità delle norme in oggetto per eccesso di delega.
Ai sensi dell’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso di tributi e contributi, gli effetti dell’art. 2495 c.c. si producono decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro Imprese.
La norma, come già visto su Eutekne.info, introduce un lasso di tempo di cinque anni entro cui, nei confronti degli enti impositori, degli enti di previdenza e assistenza e dei contribuenti, la cancellazione della società non causa l’effetto consistente nell’irreversibile estinzione dell’ente.
Pertanto, saranno validi gli atti di accertamento e le cartelle di pagamento notificati ed intestati al soggetto estinto, così come gli atti processuali (ad esempio, gli appelli, i ricorsi per Cassazione e le riassunzioni in rinvio) proposti da/nei confronti di questo, e dei soggetti fiscalmente responsabili ai sensi delle leggi civili (ovvero i soci, nella misura in cui abbiano ricevuto somme sulla base del bilancio finale di liquidazione).
La norma in commento riguarda tutti i tributi, perciò tutte le entrate devolute alla giurisdizione tributaria (imposte sui redditi, IVA, imposte d’atto, tributi locali, dazi, contributi consortili) e i contributi previdenziali e assistenziali.
Non è prevista una specifica disciplina sulla decorrenza, per cui in precedenti articoli era stato “ventilato” che, ragionevolmente, si poteva supporre che gli enti impositori avrebbero tentato di sostenerne l’applicazione retroattiva (si veda “Cancellazione «fiscale» della società al nodo retroattività” del 28 novembre 2014).
Ecco che il primo (e più importante) ente impositore accoglie, in maniera lapidaria, questa tesi. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/2014 pubblicata ieri, al paragrafo 19.2, si legge: “trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche per le attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.
Ciò, ovviamente, permette di mantenere fermi gli effetti degli atti intestati ad enti “deceduti” non solo per il futuro, ma anche in relazione a quelli già estinti prima del DLgs. 175/2014, che altrimenti sarebbero inesistenti.
Rimane il sospetto di incostituzionalità
Insomma, una “doppia resurrezione” degna di un film di George A. Romero, che, comunque, sempre va a favore del Fisco.
Pensiamo ad una società cancellatasi dal Registro Imprese durante il processo di primo grado: se l’appello è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto dal soggetto estinto e non dai soci art. 2495 c.c., in Cassazione si può far valere l’effetto retroattivo dell’art. 28 qui in commento, e l’Avvocatura dello Stato difficilmente può sostenere che ciò opera unicamente per gli accertamenti e gli atti di riscossione, visto il riferimento alla fase contenziosa contenuto nel citato art. 28.
Nella circolare non ci sono particolari chiarimenti sulle novità che riguardano la responsabilità dei liquidatori di soggetti .
Viene ribadito che, da un lato, la responsabilità dell’art. 36 del DPR 602/73 è estesa a tutti i tributi, dall’altro, è il liquidatore che, a fronte di un atto del Fisco, deve dimostrare di essere responsabile, provando di non aver soddisfatto creditori di ordine inferiore e di non aver assegnato beni ai soci (opera in sostanza l’inversione dell’onere della prova).
Considerato che nella L. 23/2014 non si rinviene alcuna direttiva “a copertura” di entrambe le innovazioni richiamate, né queste sembra possano essere ricomprese in una generale ottica di semplificazione fiscale, è concreto il dubbio sulla potenziale incostituzionalità delle norme in oggetto per eccesso di delega.