Nella giornata di ieri, 22 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le bozze del modello IVA 2015 e del modello IVA Base 2015, per l’anno di imposta 2014, e le relative istruzioni, accompagnate da un comunicato stampa.
Le bozze del prossimo modello di dichiarazione annuale IVA tengono conto delle novità legislative succedutesi nel corso del 2014 e, in particolare, delle “semplificazioni” di cui al DLgs. 21 novembre 2014 n. 175.
Le modifiche indicate nelle bozze, rispetto al precedente modello di dichiarazione, riguardano principalmente il contenuto:
- del quadro VE, con riferimento alle operazioni che concorrono alla computo del plafond;
- del quadro VX, con riferimento alle nuove modalità di esecuzione dei rimborsi senza prestazione della garanzia.
Nel quadro VE, rigo VE30, è stato introdotto il nuovo campo 5 denominato “operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”, ove riportare le operazioni attive effettuate in regime di non imponibilità IVA diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4 del medesimo rigo VE30, vale a dire le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le cessioni verso San Marino. La sommatoria delle operazioni di cui ai campi 2, 3, 4 e 5 dovrà formare l’importo di cui al campo 1 (operazioni che concorrono alla formazione del plafond).
La logica della modifica dovrebbe risiedere nell’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di rendere il modello di dichiarazione IVA annuale comparabile con il nuovo modello per la comunicazione delle lettere di intento da parte dell’esportatore abituale (approvato con provvedimento n. 159674 del 12 dicembre 2014), al fine di agevolare le proprie verifiche, per autorizzare gli esportatori abituali ad operare in regime di non imponibilità IVA.
Il rigo VE30 della dichiarazione annuale, difatti, replica i dati contenuti nel nuovo modello per la comunicazione delle lettere di intento all’Agenzia (quadro A2).
Per quanto concerne il quadro VX, esso è stato opportunamente modificato per recepire le nuove modalità di esecuzione dei rimborsi, annuali e trimestrali, di cui all’art. 13 del DLgs. 175/2014.
La nuova disposizione ha, infatti, elevato a 15.000 euro la soglia per poter ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA senza alcun adempimento e, in particolare, senza prestazione di apposita garanzia (in precedenza, necessaria per tutti i rimborsi superiori ai 5.164,57 euro).
Oltre i 15.000 euro è adesso sufficiente il solo visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo contabile). La prestazione di una garanzia fidejussoria è confinata ai soli casi di contribuenti ritenuti “a rischio” per gli interessi dell’Erario (contribuenti a inizio o a fine attività, contribuenti cui sono notificati avvisi di accertamento, dichiarazioni senza visto di conformità) ovvero per i soggetti che optino per la prestazione della garanzia, non avvalendosi della possibilità di esonero.
Accogliendo le novità del DLgs. 175/2014, la bozza del modello IVA 2015, per l’accesso ai rimborsi senza prestazione della garanzia, non contempla più i campi per i contribuenti “virtuosi”, bensì un’unica casella (campo 6 del quadro VX) per i soggetti “a rischio”, vincolati a prestare la garanzia.
Alla luce delle novità del decreto “semplificazioni”, sono state modificate anche le istruzioni alla compilazione del rigo VA15, riservato alle società “non operative” (L. 724/94), ovvero alle società “in perdita sistematica” (DL 138/2011), facendo riferimento alla nuova periodicità (quinquennale, invece che triennale) per rientrare nella disciplina.
Tra le altre novità contenute nella bozza di modello:
- nel frontespizio, in un’ottica di semplificazione, i non residenti non devono indicare lo Stato estero di appartenenza e il numero identificativo IVA di tale Stato; anche i dichiaranti diversi dal contribuente non devono indicare la residenza estera;
- nei quadri VE e VF è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%, non più applicabile nel corso del 2014;
- nel quadro VE, rigo VE 32 (“altre operazioni non imponibili”), sono ricomprese anche le operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione, cioè la struttura mediante la quale un Partecipante Ufficiale realizza e gestisce la sua partecipazione ad Expo Milano 2015 ( circ. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2014 n. 26);
- nei dati per il calcolo del pro rata (nei righi e ), è stato implementato il campo 8 relativo alle “operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 senza diritto alla detrazione”;
- nel quadro VO, sono state previste le caselle relative alle opzioni per la determinazione forfetaria del reddito, esercitate dalle società agricole.
Le bozze del prossimo modello di dichiarazione annuale IVA tengono conto delle novità legislative succedutesi nel corso del 2014 e, in particolare, delle “semplificazioni” di cui al DLgs. 21 novembre 2014 n. 175.
Le modifiche indicate nelle bozze, rispetto al precedente modello di dichiarazione, riguardano principalmente il contenuto:
- del quadro VE, con riferimento alle operazioni che concorrono alla computo del plafond;
- del quadro VX, con riferimento alle nuove modalità di esecuzione dei rimborsi senza prestazione della garanzia.
Nel quadro VE, rigo VE30, è stato introdotto il nuovo campo 5 denominato “operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”, ove riportare le operazioni attive effettuate in regime di non imponibilità IVA diverse da quelle indicate nei campi da 2 a 4 del medesimo rigo VE30, vale a dire le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le cessioni verso San Marino. La sommatoria delle operazioni di cui ai campi 2, 3, 4 e 5 dovrà formare l’importo di cui al campo 1 (operazioni che concorrono alla formazione del plafond).
La logica della modifica dovrebbe risiedere nell’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di rendere il modello di dichiarazione IVA annuale comparabile con il nuovo modello per la comunicazione delle lettere di intento da parte dell’esportatore abituale (approvato con provvedimento n. 159674 del 12 dicembre 2014), al fine di agevolare le proprie verifiche, per autorizzare gli esportatori abituali ad operare in regime di non imponibilità IVA.
Il rigo VE30 della dichiarazione annuale, difatti, replica i dati contenuti nel nuovo modello per la comunicazione delle lettere di intento all’Agenzia (quadro A2).
Per quanto concerne il quadro VX, esso è stato opportunamente modificato per recepire le nuove modalità di esecuzione dei rimborsi, annuali e trimestrali, di cui all’art. 13 del DLgs. 175/2014.
La nuova disposizione ha, infatti, elevato a 15.000 euro la soglia per poter ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA senza alcun adempimento e, in particolare, senza prestazione di apposita garanzia (in precedenza, necessaria per tutti i rimborsi superiori ai 5.164,57 euro).
Oltre i 15.000 euro è adesso sufficiente il solo visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo contabile). La prestazione di una garanzia fidejussoria è confinata ai soli casi di contribuenti ritenuti “a rischio” per gli interessi dell’Erario (contribuenti a inizio o a fine attività, contribuenti cui sono notificati avvisi di accertamento, dichiarazioni senza visto di conformità) ovvero per i soggetti che optino per la prestazione della garanzia, non avvalendosi della possibilità di esonero.
Accogliendo le novità del DLgs. 175/2014, la bozza del modello IVA 2015, per l’accesso ai rimborsi senza prestazione della garanzia, non contempla più i campi per i contribuenti “virtuosi”, bensì un’unica casella (campo 6 del quadro VX) per i soggetti “a rischio”, vincolati a prestare la garanzia.
Alla luce delle novità del decreto “semplificazioni”, sono state modificate anche le istruzioni alla compilazione del rigo VA15, riservato alle società “non operative” (L. 724/94), ovvero alle società “in perdita sistematica” (DL 138/2011), facendo riferimento alla nuova periodicità (quinquennale, invece che triennale) per rientrare nella disciplina.
Tra le altre novità contenute nella bozza di modello:
- nel frontespizio, in un’ottica di semplificazione, i non residenti non devono indicare lo Stato estero di appartenenza e il numero identificativo IVA di tale Stato; anche i dichiaranti diversi dal contribuente non devono indicare la residenza estera;
- nei quadri VE e VF è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%, non più applicabile nel corso del 2014;
- nel quadro VE, rigo VE 32 (“altre operazioni non imponibili”), sono ricomprese anche le operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione, cioè la struttura mediante la quale un Partecipante Ufficiale realizza e gestisce la sua partecipazione ad Expo Milano 2015 ( circ. Agenzia delle Entrate 7 agosto 2014 n. 26);
- nei dati per il calcolo del pro rata (nei righi e ), è stato implementato il campo 8 relativo alle “operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 senza diritto alla detrazione”;
- nel quadro VO, sono state previste le caselle relative alle opzioni per la determinazione forfetaria del reddito, esercitate dalle società agricole.