Gli esportatori abituali possono ufficialmente trasmettere all’Agenzia delle Entrate i contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata ai propri fornitori. Da ieri, infatti, sul sito dell’Amministrazione finanziaria – come reso noto a mezzo comunicato stampa – è disponibile il software “ Dichiarazione d’intento” per l’invio telematico.
In merito, si ricorda prima di tutto che, per le operazioni da effettuare dal prossimo 1° gennaio, senza applicazione dell’IVA, nei confronti degli esportatori abituali, l’art. 20 comma 1 del DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) ha fissato nuove modalità di comunicazione all’Agenzia dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento.
Nel dettaglio, la norma prevede un nuovo schema per trasmettere le dichiarazioni d’intento, in base al quale:
- l’esportatore abituale trasmette all’Agenzia delle Entrate i contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
- l’Agenzia, a sua volta, rilascia ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
- l’esportatore consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento con la ricevuta telematica dell’Agenzia;
- il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta, può effettuare l’operazione senza applicazione dell’ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72;
- il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Il 12 dicembre scorso, con un provvedimento direttoriale (prot. 159674/2014), l’Agenzia ha approvato il modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza IVA da parte degli esportatori abituali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il provvedimento, inoltre, ha dissipato i dubbi sul regime transitorio per le dichiarazioni d’intento rilasciate già a fine anno con validità per il 2015, stabilendo che, al prossimo 11 febbraio, gli esportatori abituali – rispettando i principi dello Statuto dei diritti del contribuente – possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti prima del DLgs. n. 175/2014 (in vigore dal 13 dicembre).
Quindi, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le modalità previgenti, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere dopo l’11 febbraio 2015 (es. dichiarazioni d’intento rilasciate con valenza annuale), vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (si veda “Pronto il modello per le «nuove» dichiarazioni d’intento” del 13 dicembre).
Inoltre, sempre ieri, come anticipato il 12 dicembre, l’Agenzia ha reso noto di aver predisposto il nuovo servizio on line “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”, che consente a chi riceve la lettera di controllare via web la presentazione telematica della comunicazione.
Le informazioni sulle dichiarazioni d’intento presentate saranno inoltre consultabili nel Cassetto Fiscale del dichiarante e del ricevente.
Sarà possibile consultare le informazioni nel proprio Cassetto fiscale
Nel dettaglio, l’Agenzia spiega che il servizio di verifica consente al ricevente di fare un check telematico sull’effettiva presentazione della lettera d’intento. Per effettuare il controllo basta inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica: il software verifica automaticamente la corrispondenza fra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia dopo la presentazione della dichiarazione d’intento. Si accede al servizio di verifica direttamente dalla home page del sito, seguendo il percorso Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d’intento.
Dichiarante e ricevente potranno poi consultare le informazioni relative alle lettere d’intento aprendo il proprio Cassetto fiscale, nell’area Comunicazioni.
I dati saranno caricati a partire dall’annualità 2015.
In merito, si ricorda prima di tutto che, per le operazioni da effettuare dal prossimo 1° gennaio, senza applicazione dell’IVA, nei confronti degli esportatori abituali, l’art. 20 comma 1 del DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) ha fissato nuove modalità di comunicazione all’Agenzia dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento.
Nel dettaglio, la norma prevede un nuovo schema per trasmettere le dichiarazioni d’intento, in base al quale:
- l’esportatore abituale trasmette all’Agenzia delle Entrate i contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
- l’Agenzia, a sua volta, rilascia ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
- l’esportatore consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento con la ricevuta telematica dell’Agenzia;
- il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta, può effettuare l’operazione senza applicazione dell’ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72;
- il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Il 12 dicembre scorso, con un provvedimento direttoriale (prot. 159674/2014), l’Agenzia ha approvato il modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza IVA da parte degli esportatori abituali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Il provvedimento, inoltre, ha dissipato i dubbi sul regime transitorio per le dichiarazioni d’intento rilasciate già a fine anno con validità per il 2015, stabilendo che, al prossimo 11 febbraio, gli esportatori abituali – rispettando i principi dello Statuto dei diritti del contribuente – possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti prima del DLgs. n. 175/2014 (in vigore dal 13 dicembre).
Quindi, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le modalità previgenti, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere dopo l’11 febbraio 2015 (es. dichiarazioni d’intento rilasciate con valenza annuale), vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (si veda “Pronto il modello per le «nuove» dichiarazioni d’intento” del 13 dicembre).
Inoltre, sempre ieri, come anticipato il 12 dicembre, l’Agenzia ha reso noto di aver predisposto il nuovo servizio on line “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”, che consente a chi riceve la lettera di controllare via web la presentazione telematica della comunicazione.
Le informazioni sulle dichiarazioni d’intento presentate saranno inoltre consultabili nel Cassetto Fiscale del dichiarante e del ricevente.
Sarà possibile consultare le informazioni nel proprio Cassetto fiscale
Nel dettaglio, l’Agenzia spiega che il servizio di verifica consente al ricevente di fare un check telematico sull’effettiva presentazione della lettera d’intento. Per effettuare il controllo basta inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica: il software verifica automaticamente la corrispondenza fra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia dopo la presentazione della dichiarazione d’intento. Si accede al servizio di verifica direttamente dalla home page del sito, seguendo il percorso Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d’intento.
Dichiarante e ricevente potranno poi consultare le informazioni relative alle lettere d’intento aprendo il proprio Cassetto fiscale, nell’area Comunicazioni.
I dati saranno caricati a partire dall’annualità 2015.