Abrogazione della trasmissione dell’impronta digitale
L’invio non sarebbe più necessario per i documenti conservati ante DM 17 giugno 2014
Con la risoluzione n. 4 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate prende finalmente posizione sulla questione relativa alla permanenza dell’obbligo dell’invio dell’impronta dell’archivio informatico di cui all’art. 5 del DM 23 gennaio 2004 per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del DM 17 giugno 2014. A parere dell’Agenzia, tale obbligo non sussisterebbe più. Ricapitoliamo brevemente i termini della questione.
A decorrere dal 27 giugno 2014, il DM 17 giugno 2014 ha ridefinito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, tra l’altro, abrogando il precedente DM 23 gennaio 2004 e, con lui, la comunicazione dell’impronta degli archivi digitali all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 7 del 17 giugno 2014 dispone, al comma 3, che “Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”. Inoltre, secondo il comma 4, “I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del presente decreto”.
Da tali disposizioni non era chiaro se:
- i documenti conservati entrata in vigore del DM 17 giugno 2014 fossero ancora assoggettati alle modalità di conservazione previste dal previgente decreto del 2004, tra cui l’invio dell’impronta all’Agenzia delle Entrate (come il testo della norma lasciava intendere);
- oppure se questi potessero essere trattati/conservati già con le nuove modalità indicate dal DM del 17 giugno (che non richiedeva più l’invio dell’impronta).
La stessa risoluzione in commento ammette che “per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore della norma citata sembrerebbe sussistere l’obbligo di trasmettere alle competenti Agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale, previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2004”. Tuttavia, limitatamente alla trasmissione dell’impronta, l’Agenzia delle Entrate risolve la questione in senso opposto precisando che l’obbligo suddetto era necessario per estendere la validità dei documenti informatici (al fine di eliminare il problema legato alla scadenza dei certificati di firma digitale, come osservato dall’istante, l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale).
Validità garantita dalla marca temporale
La necessità della sua trasmissione è venuta meno con l’art. 49 del DPCM 30 marzo 2009 e, a seguito della sua abrogazione, l’art. 53 del DPCM 22 febbraio 2013 (del medesimo tenore del primo) che hanno esteso la validità delle marche temporali per almeno 20 anni (“Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore. La marca temporale è valida per il periodo di conservazione stabilito o concordato con il certificatore di cui al comma 1”).
Alla luce di ciò – conclude l’Agenzia – “il predetto obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 non è più necessario rispetto all’originaria finalità di estendere la validità dei documenti informatici, in virtù delle previsioni recate dai citati D.P.C.M. 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013”.
Seppur non espressamente indicato (l’Agenzia dice solo che la trasmissione non è più necessaria per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore DM 17 giugno 2014), il dies a quo del venir meno dell’obbligo di invio dell’impronta dovrebbe coincidere – visto il loro richiamo espresso – proprio con l’entrata in vigore dei citati DPCM (che per quello del 2009 risale al 3 dicembre 2009).
L’intervento dell’Agenzia (che – a quanto pare – sarebbe strettamente legato al DM 17 giugno 2014, bensì all’applicazione dei DPCM 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013) appare quantomai tardivo poiché abroga a posteriori un adempimento che si riteneva, invece, dovuto (si ricorda la circolare n. 5/2012 che ha fornito esemplificazioni circa le corrette modalità di invio dell’impronta a seguito dell’emanazione del provvedimento attuativo) e che impatta, nell’immediato, sull’invio che avrebbe dovuto essere effettuato a fine mese, ma anche su quelli relativi a periodi precedenti (già eseguiti).
L’invio non sarebbe più necessario per i documenti conservati ante DM 17 giugno 2014
Con la risoluzione n. 4 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate prende finalmente posizione sulla questione relativa alla permanenza dell’obbligo dell’invio dell’impronta dell’archivio informatico di cui all’art. 5 del DM 23 gennaio 2004 per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del DM 17 giugno 2014. A parere dell’Agenzia, tale obbligo non sussisterebbe più. Ricapitoliamo brevemente i termini della questione.
A decorrere dal 27 giugno 2014, il DM 17 giugno 2014 ha ridefinito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, tra l’altro, abrogando il precedente DM 23 gennaio 2004 e, con lui, la comunicazione dell’impronta degli archivi digitali all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 7 del 17 giugno 2014 dispone, al comma 3, che “Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”. Inoltre, secondo il comma 4, “I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del presente decreto”.
Da tali disposizioni non era chiaro se:
- i documenti conservati entrata in vigore del DM 17 giugno 2014 fossero ancora assoggettati alle modalità di conservazione previste dal previgente decreto del 2004, tra cui l’invio dell’impronta all’Agenzia delle Entrate (come il testo della norma lasciava intendere);
- oppure se questi potessero essere trattati/conservati già con le nuove modalità indicate dal DM del 17 giugno (che non richiedeva più l’invio dell’impronta).
La stessa risoluzione in commento ammette che “per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore della norma citata sembrerebbe sussistere l’obbligo di trasmettere alle competenti Agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale, previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2004”. Tuttavia, limitatamente alla trasmissione dell’impronta, l’Agenzia delle Entrate risolve la questione in senso opposto precisando che l’obbligo suddetto era necessario per estendere la validità dei documenti informatici (al fine di eliminare il problema legato alla scadenza dei certificati di firma digitale, come osservato dall’istante, l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale).
Validità garantita dalla marca temporale
La necessità della sua trasmissione è venuta meno con l’art. 49 del DPCM 30 marzo 2009 e, a seguito della sua abrogazione, l’art. 53 del DPCM 22 febbraio 2013 (del medesimo tenore del primo) che hanno esteso la validità delle marche temporali per almeno 20 anni (“Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore. La marca temporale è valida per il periodo di conservazione stabilito o concordato con il certificatore di cui al comma 1”).
Alla luce di ciò – conclude l’Agenzia – “il predetto obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 non è più necessario rispetto all’originaria finalità di estendere la validità dei documenti informatici, in virtù delle previsioni recate dai citati D.P.C.M. 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013”.
Seppur non espressamente indicato (l’Agenzia dice solo che la trasmissione non è più necessaria per i documenti conservati prima dell’entrata in vigore DM 17 giugno 2014), il dies a quo del venir meno dell’obbligo di invio dell’impronta dovrebbe coincidere – visto il loro richiamo espresso – proprio con l’entrata in vigore dei citati DPCM (che per quello del 2009 risale al 3 dicembre 2009).
L’intervento dell’Agenzia (che – a quanto pare – sarebbe strettamente legato al DM 17 giugno 2014, bensì all’applicazione dei DPCM 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013) appare quantomai tardivo poiché abroga a posteriori un adempimento che si riteneva, invece, dovuto (si ricorda la circolare n. 5/2012 che ha fornito esemplificazioni circa le corrette modalità di invio dell’impronta a seguito dell’emanazione del provvedimento attuativo) e che impatta, nell’immediato, sull’invio che avrebbe dovuto essere effettuato a fine mese, ma anche su quelli relativi a periodi precedenti (già eseguiti).