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Deducibili le somme derivanti da transazioni se certe e documentate

Trattasi di sopravvenienze passive ammesse in deduzione, posto che l’inerenza è connessa all’attività globalmente intesa

Talvolta l’Agenzia delle Entrate recupera a tassazione i costi che il contribuente ha sostenuto per porre a determinate sorte nell’esercizio dell’attività d’impresa, o per prevenirle.
Dal punto di vista civilistico, ciò avviene ricorrendo al contratto di transazione, disciplinato dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile.

Fiscalmente, invece, gli importi rappresentano sopravvenienze passive deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR; dal punto di vista dell’erogatore, si tratta di sopravvenienze attive imponibili, normate dall’art. 88 del TUIR.
Una delle ragioni in base alle quali la deducibilità delle sopravvenienze passive può essere disconosciuta risiede in un’arcaica concezione dell’inerenza, fatta propria dagli uffici. Infatti, negli accertamenti si afferma che l’inerenza è quel nesso che lega i costi ai ricavi: detto diversamente, un costo sarebbe deducibile solo se strettamente funzionale alla produzione dei ricavi, e non all’attività esercitata dal contribuente globalmente intesa.

Estremizzando, ragionando in questo modo sarebbero ammessi in deduzione i soli costi relativi alle materie prime, o alle merci destinate alla rivendita. Ma, pensandoci bene, nemmeno i costi per il lavoro dipendente potrebbero essere dedotti, non essendo “direttamente” funzionali alla produzione di ricavi (utilizzando un’iperbole, i lavoratori non si vendono).

La giurisprudenza di Cassazione, prendendo da anni le distanze da questo orientamento, ha precisato, in primo luogo, come la deducibilità sia subordinata alla presenza di elementi certi e precisi, e che non deve essere connessa in maniera specifica ai ricavi, bensì ad un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 27 settembre 2011 n. 19702, ove è stata sostenuta la deducibilità delle somme derivanti da una clausola penale oggetto di pattuizione contrattuale).

In armonia con ciò, recente giurisprudenza ha annullato accertamenti ove erano disconosciuti costi derivanti da transazioni su revocatorie fallimentari (C.T. Reg. Roma 8 aprile 2014 n. 2215/22/14). La stessa fattispecie, peraltro, è stata analizzata dalla risoluzione ministeriale del 3 dicembre 1977 n. 9/974, ove, sul versante dell’imponibilità, si è dato rilievo alle sopravvenienze attive riguardanti importi pagati come indennizzo per atti di concorrenza sleale.

Superato l’arcaico nesso che lega il costo al solo ricavo
Si richiama anche la C.T. Reg. Bologna 28 gennaio 2013 n. 2/7/14, concernente somme corrisposte a seguito di accordo transattivo per terminare una causa intentata sempre per atti di concorrenza sleale.
Ma la tesi esposta trova conferma pure nella prassi ministeriale. Mediante la risoluzione 27 aprile 1991 n. 9/174, è stata asserita la deducibilità dell’indennizzo pagato per risarcimento danni scaturente da un inadempimento contrattuale.

È palese che se una lite sorge all’interno dell’attività d’impresa, il costo sostenuto per la stessa (spese legali, tasse giudiziarie, contributo unificato, somme oggetto di transazione) non può che essere dedotto, posto che si è in presenza di un onere economico direttamente connesso con la stessa.

Il tutto sarebbe diverso se la lite fosse relativa a questioni che rientrano nella sfera personale dell’imprenditore: si pensi alle spese legali per una causa di divorzio, o per l’affidamento dei figli.

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