Split payment, per i fornitori fattura con l’annotazione «scissione dei pagamenti»
Il MEF anticipa il decreto attuativo che regola le modalità e i termini per il versamento dell’IVA da parte della P.A. introdotto dalla legge di stabilità
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il MEF ha reso disponibile ieri, sul proprio sito internet, il testo del decreto del 23 gennaio 2015 che fissa le modalità e i termini per il versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni secondo il metodo dello split payment, di cui all’art. 17- del DPR 633/72 (introdotto dalla legge di stabilità per il 2015), unitamente al testo della relazione illustrativa.
Il contenuto del decreto attuativo era già stato anticipato, in buona parte, dallo stesso Ministero con il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio (si veda “Split payment per le fatture emesse dopo il 1° gennaio 2015” del 10 gennaio), il cui contributo, in termini di comprensione delle nuove regole, resta ancora valido, nonostante l’apporto della relazione illustrativa sia particolarmente apprezzabile.
Il meccanismo dello split payment, che pone in capo all’acquirente l’obbligo del versamento all’Erario dell’IVA indicata in fattura, è applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (anche nel caso in cui effettuino gli acquisti per la sfera istituzionale), salvo che queste ultime non siano già debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA o non si tratti di compensi per prestazioni di servizi soggette a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito. Secondo quanto esplicitato dalla relazione illustrativa, il regime deve essere applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA ad esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo del DPR 633/72. Per quel che riguarda gli obblighi in capo ai fornitori, questi sono tenuti ad emettere fattura secondo le regole ordinarie – dunque esponendo l’imposta – con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi degli artt. 23 e 24 DPR 633/72, ma senza computare l’imposta, come IVA a debito, in liquidazione periodica.
L’art. 8 del DM reca, invece, le norme, per certi versi innovative, cui i fornitori che si trovino in una posizione creditoria costante devono attenersi per ottenere il rimborso del credito IVA, a partire dal primo trimestre del 2015. In particolare, i soggetti che rispettano i requisiti di cui all’art. 30, comma 2, lett. a) del DPR 633/72 (aliquota media), hanno facoltà di ottenere il rimborso dell’IVA trimestralmente o annualmente. I rimborsi sono erogati in via prioritaria, art. 38-, ultimo comma del DPR 633/72, ma (e sta qui la novità) per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata ai sensi dell’art. 17- DPR 633/72 nel periodo durante il quale il credito si è formato.
Tornando all’IVA gravante sulle operazioni soggette al meccanismo dello split payment, come detto, questa è dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni non appena diviene esigibile. Di norma l’esigibilità si verifica al momento del pagamento dei corrispettivi (art. 3 del DM in commento); tuttavia, è lasciata facoltà alla P.A. di anticiparla al momento della ricezione della fattura. Per chiari motivi di ordine sistematico, le previsioni dell’art. 6, comma 5, secondo periodo del DPR 633/72 sull’esigibilità differita sono più applicabili alle operazioni in parola.
Le Pubbliche Amministrazioni che hanno la qualifica di soggetti passivi, effettuano il versamento dell’IVA entro il 16 di ciascun mese, cumulativamente considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Vi è però facoltà di effettuare il versamento dell’IVA:
- distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- o ancora in ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno.
Il pagamento all’Erario deve avvenire, senza che possa beneficiarsi della compensazione orizzontale con crediti di altre imposte, utilizzando un apposito codice tributo:
- mediante modello “F24 Enti pubblici” per i soggetti titolari di conti presso la Banca d’Italia;
- mediante versamento unificato art. 17 DLgs 9 luglio 1997 n. 241, per i soggetti che non sono titolari di conti presso la Banca d’Italia, ma sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane;
- direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, per gli altri soggetti.
Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi soggetti al regime dello split payment nell’esercizio di attività commerciali (e che sono dunque soggetti passivi IVA) effettuano il versamento dell’imposta includendola nella liquidazione periodica mensile o trimestrale. Tali soggetti sono infatti tenuti ad annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 DPR 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L’imposta partecipa quindi alla liquidazione periodica del mese (o trimestre) in cui si è verificata l’esigibilità.
L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettuerà il monitoraggio dei versamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, acquisendo ed elaborando, oltre ai dati dei versamenti, anche le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse secondo le disposizioni vigenti. Il controllo sarà più agevole ed immediato per i versamenti effettuati da enti pubblici che hanno la qualifica di soggetti passivi IVA. Più laboriosi saranno invece i controlli relativi ai versamenti effettuati da Pubbliche Amministrazioni soggetti passivi IVA; principalmente a questi soggetti deve intendersi riferita la disposizione di cui all’art. 6, comma 2 del DM, che pone l’obbligo di mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra IVA dovuta ed IVA versata in ciascun mese di riferimento.
Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sono poi chiamati a vigilare sui versamenti IVA anche gli organi interni di revisione e controllo.
Il MEF anticipa il decreto attuativo che regola le modalità e i termini per il versamento dell’IVA da parte della P.A. introdotto dalla legge di stabilità
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il MEF ha reso disponibile ieri, sul proprio sito internet, il testo del decreto del 23 gennaio 2015 che fissa le modalità e i termini per il versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni secondo il metodo dello split payment, di cui all’art. 17- del DPR 633/72 (introdotto dalla legge di stabilità per il 2015), unitamente al testo della relazione illustrativa.
Il contenuto del decreto attuativo era già stato anticipato, in buona parte, dallo stesso Ministero con il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio (si veda “Split payment per le fatture emesse dopo il 1° gennaio 2015” del 10 gennaio), il cui contributo, in termini di comprensione delle nuove regole, resta ancora valido, nonostante l’apporto della relazione illustrativa sia particolarmente apprezzabile.
Il meccanismo dello split payment, che pone in capo all’acquirente l’obbligo del versamento all’Erario dell’IVA indicata in fattura, è applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (anche nel caso in cui effettuino gli acquisti per la sfera istituzionale), salvo che queste ultime non siano già debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA o non si tratti di compensi per prestazioni di servizi soggette a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito. Secondo quanto esplicitato dalla relazione illustrativa, il regime deve essere applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA ad esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5, secondo periodo del DPR 633/72. Per quel che riguarda gli obblighi in capo ai fornitori, questi sono tenuti ad emettere fattura secondo le regole ordinarie – dunque esponendo l’imposta – con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi degli artt. 23 e 24 DPR 633/72, ma senza computare l’imposta, come IVA a debito, in liquidazione periodica.
L’art. 8 del DM reca, invece, le norme, per certi versi innovative, cui i fornitori che si trovino in una posizione creditoria costante devono attenersi per ottenere il rimborso del credito IVA, a partire dal primo trimestre del 2015. In particolare, i soggetti che rispettano i requisiti di cui all’art. 30, comma 2, lett. a) del DPR 633/72 (aliquota media), hanno facoltà di ottenere il rimborso dell’IVA trimestralmente o annualmente. I rimborsi sono erogati in via prioritaria, art. 38-, ultimo comma del DPR 633/72, ma (e sta qui la novità) per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata ai sensi dell’art. 17- DPR 633/72 nel periodo durante il quale il credito si è formato.
Tornando all’IVA gravante sulle operazioni soggette al meccanismo dello split payment, come detto, questa è dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni non appena diviene esigibile. Di norma l’esigibilità si verifica al momento del pagamento dei corrispettivi (art. 3 del DM in commento); tuttavia, è lasciata facoltà alla P.A. di anticiparla al momento della ricezione della fattura. Per chiari motivi di ordine sistematico, le previsioni dell’art. 6, comma 5, secondo periodo del DPR 633/72 sull’esigibilità differita sono più applicabili alle operazioni in parola.
Le Pubbliche Amministrazioni che hanno la qualifica di soggetti passivi, effettuano il versamento dell’IVA entro il 16 di ciascun mese, cumulativamente considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Vi è però facoltà di effettuare il versamento dell’IVA:
- distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- o ancora in ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno.
Il pagamento all’Erario deve avvenire, senza che possa beneficiarsi della compensazione orizzontale con crediti di altre imposte, utilizzando un apposito codice tributo:
- mediante modello “F24 Enti pubblici” per i soggetti titolari di conti presso la Banca d’Italia;
- mediante versamento unificato art. 17 DLgs 9 luglio 1997 n. 241, per i soggetti che non sono titolari di conti presso la Banca d’Italia, ma sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane;
- direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, per gli altri soggetti.
Le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi soggetti al regime dello split payment nell’esercizio di attività commerciali (e che sono dunque soggetti passivi IVA) effettuano il versamento dell’imposta includendola nella liquidazione periodica mensile o trimestrale. Tali soggetti sono infatti tenuti ad annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 DPR 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L’imposta partecipa quindi alla liquidazione periodica del mese (o trimestre) in cui si è verificata l’esigibilità.
L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettuerà il monitoraggio dei versamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, acquisendo ed elaborando, oltre ai dati dei versamenti, anche le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse secondo le disposizioni vigenti. Il controllo sarà più agevole ed immediato per i versamenti effettuati da enti pubblici che hanno la qualifica di soggetti passivi IVA. Più laboriosi saranno invece i controlli relativi ai versamenti effettuati da Pubbliche Amministrazioni soggetti passivi IVA; principalmente a questi soggetti deve intendersi riferita la disposizione di cui all’art. 6, comma 2 del DM, che pone l’obbligo di mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra IVA dovuta ed IVA versata in ciascun mese di riferimento.
Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sono poi chiamati a vigilare sui versamenti IVA anche gli organi interni di revisione e controllo.