Libri sociali, tassa forfetaria annuale entro il 16 marzo
Sono tenute al versamento per la numerazione le società di capitali, eccezion fatta per le società cooperative e le mutue assicuratrici
Entro il 16 marzo 2015 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c.
L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.
Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996).
Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (ad esempio libro giornale e libro inventari) e bollati (ad esempio libri sociali art. 2421 del codice civile) nei modi previsti dall’art. 2215 c.c. Lo stesso Ministero delle Finanze ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (ris. n. 90 del 27 maggio 1996).
A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; . Tribunale di Udine 7 marzo 1996).
A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2015.
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007 (si vedano le note contenute nell’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 641). Unica eccezione, i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.
Versamento con F24 per gli anni successivi al primo
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2015.
Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
In conclusione, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 170 del 20 novembre 2000, ha chiarito che i pubblici ufficiali (ad esempio notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura) dei libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo.
Gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa, pertanto, saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Sono tenute al versamento per la numerazione le società di capitali, eccezion fatta per le società cooperative e le mutue assicuratrici
Entro il 16 marzo 2015 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c.
L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.
Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996).
Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (ad esempio libro giornale e libro inventari) e bollati (ad esempio libri sociali art. 2421 del codice civile) nei modi previsti dall’art. 2215 c.c. Lo stesso Ministero delle Finanze ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (ris. n. 90 del 27 maggio 1996).
A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; . Tribunale di Udine 7 marzo 1996).
A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2015.
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007 (si vedano le note contenute nell’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 641). Unica eccezione, i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.
Versamento con F24 per gli anni successivi al primo
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2015.
Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
In conclusione, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 170 del 20 novembre 2000, ha chiarito che i pubblici ufficiali (ad esempio notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura) dei libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo.
Gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa, pertanto, saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.