Circolare
informativa per la clientela
n. 11/2015 del 26 marzo 2015
n. 11/2015 del 26 marzo 2015
NUOVE
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
In
questa Circolare
- Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Regime agevolato per i redditi da utilizzo di beni immateriali (cd. «patent box»)
- Investimenti in aree svantaggiate
- Credito d’imposta per la digitalizzazione turistica
- Irap e deducibilità del costo del lavoro
La Legge di
Stabilità 2015 introduce importanti agevolazioni in
favore delle imprese con la finalità di cercare il rilancio
di molte attività che in questi ultimi anni hanno sentito il peso
della grave crisi economica che ha colpito, e sta colpendo, il Paese.
In particolare, sono state introdotte modifiche al credito di
imposta per ricerca e sviluppo con la finalità di ampliare la
platea dei soggetti principali; è stato introdotto il regime
agevolato per i redditi da utilizzo di beni immateriali
(cd. patent box); in materia di investimenti in aree
svantaggiate sono stati ampliati i limiti temporali; è stata
modificata la norma in materia di bonus per il wi-fi nelle
strutture ricettizie. Novità rilevanti, infine, sono state
introdotte in materia di Irap con riferimento alla
deducibilità del costo del lavoro a tempo indeterminato.
Vediamo, pertanto,
di analizzare nei tratti principali le novità e modifiche apportate
in materia di agevolazioni alle imprese.
1.
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
Il decreto
«Destinazione Italia» (D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con
modif. dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9) ha introdotto un credito
d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di
ricerca e sviluppo nella misura del 50% degli incrementi
annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sempreché
siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo, pari ad
almeno euro 50.000.
La Legge di
Stabilità 2015, art.1, co. 35 e 36, L. 23 dicembre 2014, n.190,
ridefinisce il credito di imposta per attività di ricerca e
sviluppo contenuto nel decreto «Destinazione Italia» (art. 3,
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con modif. dalla L. 21 febbraio
2014, n. 9) modificandone la misura, la decorrenza,
la platea dei soggetti beneficiari, nonché prevedendo una
maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla
ricerca svolta «extra muros» (le start-up
innovative) e per quelle relative al personale altamente
qualificato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
È riconosciuto, per
gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di
fatturato)che effettuano investimenti in attività di ricerca e
sviluppo un credito d’imposta pari al 25% delle spese
sostenute in eccedenza, rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Destinatari
dell’agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal
regime contabile adottato. Per le imprese in attività da meno di
tre periodi di imposta, la media degli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della
spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti
realizzati nel periodo decorrente dalla costituzione delle
stesse.
Il credito d’imposta
spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5 milioni
per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese
per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
TABELLA
N. 1 – spese ammissibili al fine di usufruire del credito di
impostA
|
La Legge di
Stabilità 2015 dispone l’inserimento dell’Allegato 3 (classi di
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico),
all’interno del D.L. 145/2013; tale allegato, include le classi di
laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico
interessate dalla norma.
Il credito d’imposta
non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale
di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, D.P.R. 917/1986),
né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese
(art. 109, co. 5, del medesimo D.P.R.).
Il credito d’imposta
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le
norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari
(art. 17, D.Lgs. 241/1997).
Nuove
disposizioni
Con una disposizione
non presente nella precedente versione del decreto «Destinazione
Italia» (art. 3, D.L. 145/2013), si prevede che per la fruizione del
credito d’imposta non si applica il limite annuale di
utilizzazione di 250.000 euro (art. 1, co. 53, L.
244/2007) e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro
(art. 34, L. 388/2000).
Si evidenzia che la
nuova formulazione non prevede che, per fruire del contributo,
le imprese debbano presentare un’istanza telematica mediante
le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello Sviluppo
economico.
Non è previsto,
inoltre, l’affidamento della gestione della misura di agevolazione
fiscale in esame ad una convenzione stipulata tra il Ministero
dello Sviluppo economico e società in house ovvero società o enti
in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà scelti sulla base di un’apposita gara, secondo le
modalità e le procedure di cui al Codice degli appalti pubblici.
Controlli
I controlli sono
svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata
dal soggetto incaricato della revisione legale o dal Collegio
sindacale o da un professionista iscritto nel registro della
revisione legale (art. 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Tale
certificazione va allegata al bilancio.
Per le imprese non
soggette a revisione legale dei conti e prive di un Collegio
sindacale, è fatto obbligo di avvalersi comunque della
certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di
revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nell’apposito
registro (art. 6, D.Lgs. 39/2010).
Sono esentate
da tale disciplina le imprese con bilancio certificato.
Il revisore o
professionista responsabile della revisione, nell’assunzione
dell’incarico, osserva i principi di indipendenza e obiettività
(art. 10, D.Lgs. 39/2010); si tratta dei principi di indipendenza e
obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e
approvati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Consob, ovvero emanati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze
sentita la Consob. In attesa della loro emanazione, la norma in
commento fa riferimento al codice etico dell’Ifac – ovvero della
federazione internazionale dei revisori.
Le spese sostenute
per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese
non soggette a revisione legale dei conti e prive di un Collegio
sindacale sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.
2.
Regime agevolato per i redditi da utilizzo di beni immateriali (cd.
«patent box»)
La Legge di
Stabilità 2015, all’art. 1, co. da 37 a 45, introduce un regime
opzionale di tassazione agevolata (cd. «patent box»),
consistente nell’esclusione dal reddito del 50% dei
redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie
di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze
derivanti dalla loro cessione, se il 90% del corrispettivo
è reinvestito.
La normativa, a
pochi giorni dalla sua approvazione, è già stata oggetto di alcune
modifiche apportate dal Legislatore, con il D.L. 24 gennaio 2015, n.
3.
L’opzione dura
cinque esercizi sociali, è irrevocabile e si può
esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali
vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi
è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto,
il contributo economico di tali beni alla produzione del
reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con
l’amministrazione finanziaria.
La relazione
illustrativa della Legge di Stabilità 2015 sostiene che
numerosi Stati europei hanno introdotto un regime fiscale di
agevolazione del reddito derivante dall’utilizzazione di
beni immateriali e ne illustra gli elementi salienti nella
Tabella n. 2.
TABELLA
N. 2 – Comparazione dei regimi «patent box» dei principali Stati
europei
|
Paese Ue |
Caratteristiche
principali |
|
Paesi
Bassi
|
Il
patent box riguarda i brevetti e altri beni immateriali che
derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate.
È
prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5%
|
|
Gran
Bretagna
|
Il
patent box riguarda principalmente i brevetti.
È
prevista un’aliquota di imposta effettiva del 10%
|
|
Belgio
|
Il
patent box riguarda principalmente i brevetti.
È
prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%
|
|
Lussemburgo
|
II
patent box riguarda brevetti, software, diritti d’autore e
marchi.
È
prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5,8%
|
|
Spagna
|
Il
patent box riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi
e know-how.
È
prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
|
|
Francia
|
Il
patent box riguarda principalmente i brevetti.
È
prevista un’aliquota di imposta effettiva del 15%
|
Opzione
I soggetti titolari
di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione di un
regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del
50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcuni tipi
di marchi e brevetti.
L’opzione ha
durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
Le società e gli
enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, co. 1,
lett. d), D.P.R. 917/1986), possono esercitare l’opzione a
condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore
un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo
scambio di informazioni sia effettivo.
È disposto che i
redditi dei soggetti derivanti dall’utilizzo di opere
dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da
disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il
reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo
ammontare.
Ruling
internazionale
In caso di utilizzo
diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del
reddito complessivo beneficia dell’esclusione a condizione che
lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo con
l’amministrazione finanziaria assimilato al ruling
internazionale, istituto dall’art. 8, D.L. 269/2003.
Nella fattispecie in
esame (utilizzo diretto dei beni immateriali) la procedura di
ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in
contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare
dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri
per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai
predetti componenti positivi. Analogo accordo è previsto nel caso in
cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse
con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa.
Si rammenta che il
citato ruling internazionale consiste in una procedura
mediante la quale le imprese con attività internazionale
hanno la possibilità di determinare preventivamente, tramite accordo
con l’Amministrazione finanziaria, alcuni elementi rilevanti
per la determinazione delle imposte. In particolare, con riferimento
al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi
e delle royalties, nonché della valutazione preventiva della
sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato.
Si tratta, in
sostanza, di un tipo di interpello.
La procedura in
questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra
l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività
internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto
di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo
stesso è stato stipulato e per i quattro periodi d’imposta
successivi.
Le disposizioni per
consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla
suddetta procedura sono state definite con Provvedimento Agenzia
Entrate 23 luglio 2004, che individua i requisiti soggettivi
ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalità
operative per l’avvio della procedura da parte del
contribuente.
È ammessa al ruling
qualunque impresa con attività internazionale residente nel
territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in
alternativa o congiuntamente:
- si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel co. 7, dell’art. 110, D.P.R. 917/1986, ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;
- il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- abbia corrisposto a, o percepito da, soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties.
Sono, altresì,
ammesse le imprese non residenti che esercitano la propria
attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile
organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
Regime
di tassazione agevolata
Il regime di
tassazione agevolata prevede, altresì, l’esclusione dalla
formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione
dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia
reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di
imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione,
nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
Si applicano le
disposizioni relative al ruling già illustrate.
Il co. 41, dell’art.
1, della Legge di Stabilità 2015, prevede che l’opzione per il
regime di tassazione agevolata è consentita a
condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e
sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società
diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzati alla produzione di beni.
La quota di reddito
agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
- i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
- i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
L’ammontare di cui
al primo punto suddetto è aumentato di un importo corrispondente
ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o
per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati
con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo
ammontare di cui al predetto punto.
Viene, inoltre,
specificato che l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei
redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali
rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, anche ai fini Irap.
Disposizioni
attuative
Il co. 44, dell’art.
1, della Legge di Stabilità 2015, demanda ad un decreto del
Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell’Economia e Finanze, di natura non regolamentare, l’adozione
delle disposizioni attuative.
Il nuovo regime si
applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli
anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di
esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata,
rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%.
3.
Investimenti in aree svantaggiate
Il co. 46, dell’art.
1, della Legge di Stabilità 2015, interviene sulla disciplina del
credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
disciplinato dai co. 271-279, dell’art. 1, L. 296/2006.
L’art. 1, co. da
271 a 279, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’attribuzione
di un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione
dei beni strumentali nuovi, indicati nel co. 273, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise
ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
In particolare, il
co. 276 dello stesso art. 1, L. 296/2006, ha previsto che il credito
d’imposta in parola sia utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi e l’eventuale eccedenza sia
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17,
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere
dal sesto mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
La novella è volta
a chiarire che il predetto credito di imposta per nuovi investimenti
nelle aree svantaggiate si applica agli investimenti effettuati
dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013
per i quali l’Agenzia delle Entrate abbia comunicato il
nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono
relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che
tali investimenti non costituiscano mero completamento di
investimenti già agevolati da una precedente disposizione (art.
8, L. 388/2000).
4.
Credito d’imposta per la digitalizzazione turistica
La Legge di
Stabilità 2015, all’art. 1, co. 149, introduce nuove condizioni
per usufruire del bonus per la digitalizzazione degli esercizi
ricettivi, introdotto dal decreto «Cultura» per sostenere la
competitività del sistema turismo. In particolare, il credito
d’imposta, il cui riconoscimento non era subordinato a determinate
condizioni, ora potrà essere erogato per le spese relative ad
impianti wi-fi solo quando l’esercizio ricettivo metta a
disposizione dei clienti un servizio gratuito di
velocità di connessione alla rete web pari ad almeno 1 Megabit/s
in download.
Credito
d’imposta
L’art. 9, D.L.
83/2014, rubricato «Disposizioni urgenti per l’introduzione di
un credito di imposta per favorire la riqualificazione e
l’accessibilità delle strutture ricettive», introduce
importanti novità in materia di credito di imposta per la
digitalizzazione turistica.
Per sostenere la
competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del
settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017,
agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi
extra-ricettivi, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura
del 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di
sviluppo, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro
nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino
all’esaurimento dell’importo massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno dei periodi di imposta suindicati. Il credito d’imposta è
ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è
riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente nelle strutture interessate.
Sono esclusi
dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
Il credito d’imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5,
D.P.R. 917/1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni,
presentando il Modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo
scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini
definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.
Novità
Il Legislatore con
la Legge di Stabilità 2015 introduce una disposizione che è
finalizzato a prevedere che il credito di imposta per la
digitalizzazione degli esercizi ricettivi sia erogato per le
spese relative ad impianti wi-fi solo a condizione che
l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un
servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1
Megabit/s in download.
In sostanza è
modificato l’art. 9, co. 2, lettera a), D.L. n. 83/2014, che
attualmente prevedeva il riconoscimento del credito di imposta per le
spese relative ad impianti wi.fi, senza subordinarlo ad alcuna
condizione.
Turismo
digitale: il decreto attuativo è operativo
Con il D.M. Beni e
Attività culturali 12.2.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 23.3.2015, sono state individuate le disposizioni
applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per la
digitalizzazione degli operatori turistici di cui all’art. 9, D.L.
83/2014. Il decreto definisce le tipologie di spese eleggibili, le
procedure per la loro ammissione al beneficio, le soglie massime di
spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d’imposta.
Secondo quanto
stabilito dal citato D.M., possono accedere all’agevolazione ai
sensi dell’art. 9, D.L. 83/2014, esercizi ricettivi singoli,
esercizi aggregati, agenzie di viaggio e tour operator.
Entrando nello
specifico, rientrano nella categoria di «esercizio ricettivo
singolo» le strutture organizzate in forma imprenditoriale che
possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:
- struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli artt. 31 e 32, D.L. 12.9.2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
- struttura extra-alberghiera: affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Per «esercizio
ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o
ancillari», si intende l’aggregazione, nella forma del consorzio,
delle reti d’impresa, delle A.T.I. e organismi o enti similari, di
un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi
accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto,
prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica
e attività analoghe.
Per «agenzie di
viaggio e tour operator», infine, si intendono i soggetti che
applicano lo studio di settore approvato con il D.M. 28.12.2012, e
successive modificazioni, citato in premessa, e che risultino
appartenenti:
- al cluster 10 — Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming;
- al cluster 11 — Agenzie specializzate in turismo incoming.
5.
Irap e deducibilità del costo del lavoro
La Legge di
Stabilità 2015 all’art. 1, co. da 20 a 25, prevede che a far data
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, è integralmente deducibile dall’Irap il costo
sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato,
eccedente le deduzioni applicate ai sensi dell’artt. 11, co. 1,
lett. a), D.Lgs. 446/1997 (contributi per assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro; deduzione forfetaria e contributi
assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato;
spese per apprendisti, disabili, personale assunto con
contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e
sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta, per la parte che non
concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di
autotrasporto merci), 4-bis.1 (deduzione per le imprese con
componenti positivi non superiori a 400mila euro) e 4-quater
(deduzione per l’incremento della base occupazionale).
In sostanza, se la
somma delle deduzioni già spettanti risulta inferiore al costo
del lavoro, compete un’ulteriore deduzione a copertura
dell’intero onere sostenuto.
Il beneficio spetta
ai soggetti Irap che determinano il valore della produzione netta
ai sensi degli artt. 5 (società di capitali ed enti commerciali),
5-bis (società di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri
enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone
fisiche, società semplici ed equiparate) e 9 (produttori agricoli
titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari
annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime
speciale Iva), D.Lgs. 446/1997.
Per produttori e
società agricoli, l’agevolazione, previa autorizzazione della
Commissione europea, spetta anche per ogni lavoratore agricolo
dipendente a tempo determinato, purché quest’ultimo, nel periodo
d’imposta, abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto
non duri meno di tre anni.