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UNICO 2015 SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIETÀ DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI: NOVITÀ


UNICO 2015 SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI: NOVITÀ

In questa Circolare



  1. Dichiarazione dei redditi: aspetti comuni
  1. Dichiarazione correttiva nei termini
  1. Integrazione della dichiarazione
  1. Termini e modalità di presentazione
  1. Unico Società di capitali: novità
  1. Unico Società di persone: novità
  1. Unico Enti non commerciali: novità

Con i Provvedimenti 30.1.2015 (prot. nn. 13219, 13205 e 13195), l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi Unico 2015 (anno d’imposta 2014) per gli enti e le società, con le relative istruzioni. I Quadri e le istruzioni del Modello «Unico SC 2015» per società di capitali, enti commerciali ed equiparati tengono conto di diversi interventi normativi e amministrativi e di alcune modifiche dettate per una migliore gestione dei dati da inviare attraverso le dichiarazioni.
I soggetti tenuti alla presentazione del Modello «Unico SP» sono: le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, tra le quali rientrano, in via principale, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
Le informazioni comuni, anche in riferimento al Modello «Unico ENC», sono state razionalizzate con l’approvazione di un fascicolo di istruzioni generali. Sono, ora, meglio organizzate e dettagliate le istruzioni relative a soggetti interessati, modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni nonché le altre indicazioni per versamenti, acconti, compensazioni e rateazioni, con l’introduzione di tabelle specifiche per il ravvedimento e le sanzioni, poste in fondo al fascicolo.
1. Dichiarazione dei redditi: aspetti comuni
La società deve barrare le caselle relative ai Quadri ed ai modelli compilati. La casella «Redditi» deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti anche la dichiarazione dell’Iva deve barrare la corrispondente casella, mentre quella relativa al Quadro RW deve essere barrata nel caso in cui nel 2014 sono stati effettuati e detenuti investimenti o attività finanziarie all’estero.
La casella «Quadro VO» deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva per l’anno 2014, il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2014, sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10.11.1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi tale Quadro contenuto nella dichiarazione Iva 2015 relativa all’anno 2014. Di conseguenza le caselle «Iva» e «Quadro VO» sono alternative.
La casella relativa al «Quadro AC» deve essere barrata dalla società o associazione obbligata ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono:
  • barrare la casella corrispondente;
  • compilare ed allegare gli appositi modelli.
2. Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «Correttiva nei termini».
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.
Se dal nuovo Modello Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. Se dal nuovo Modello Unico risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
3. Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
4. Termini e modalità di presentazione
In base al D.P.R. 322/1998, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi e Iva) scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
In base al D.P.R. 322/1998, la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, va presentata per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
  • direttamente;
  • tramite intermediari abilitati.
5. Unico Società di capitali: novità
Il Modello Unico Società di capitali 2015 deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires):
  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • società di ogni tipo, tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 917/1986, nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita. Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell’art. 81, D.P.R. 917/1986, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli artt. da 82 a 116, prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal Conto economico redatto a norma del Codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell’ambito del Quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del D.P.R. 917/1986, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).
Frontespizio
Il frontespizio quest’anno presenta diverse novità che si possono così riassumere:
  • sono stati eliminati i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale della società o ente e quelli relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione;
  • nella Sezione «Firma della dichiarazione», i soggetti che esercitano il controllo contabile appongono la propria firma nella nuova colonna «Firma per attestazione» per attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, co. 2, D.M. 31.5.1999, n. 164. Lo spazio per la firma sostituisce la casella «Attestazione» contenuta nel modello dell’anno scorso;
  • nella Sezione «Visto di conformità» è stata inserita una nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel Modello Unico, si riferisce il visto di conformità (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva oppure entrambe le dichiarazioni).
Tabella n. 1 - Unico SC: principali novità per il 2015
Quadro e rigo
Novità del Modello
Quadro RF, rigo 41
Sono state evidenziate in apposite colonne (rigo RF41) le quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti imputabili al reddito dell’esercizio effettuate dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione formate negli esercizi precedenti (anche ai sensi dell’art. 106, co. 3, D.P.R. 917/1986, nel testo vigente fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte)
Quadro RF, rigo 42
Sono state evidenziate in apposite colonne (rigo RF42) le quote deducibili della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione iscritta nel bilancio dell’esercizio (art. 111, co. 3, D.P.R. 917/1986 ) e le quote costanti deducibili degli esercizi precedenti
Quadro RQ
Nelle sezioni «Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica» (Sezione XI-A) e «Maggiorazione Ires per i soggetti di comodo» (Sezione XVIII) sono stati inseriti nuovi campi per l’indicazione delle detrazioni per investimenti in start-up innovative (D.L. 18.10.2012, n. 179) e delle detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti politici (D.L. 28.12.2013, n. 149)
Quadro RQ
I maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all’adeguamento agli studi di settore ai fini Iva, da quest’anno sono indicati nella Sezione XXI del Quadro RQ, anziché nel Quadro RS
Quadro RQ
Nella Sezione XVII è stata prevista la possibilità di rivalutare il valore dei terreni agricoli e edificabili nonché il valore delle partecipazioni in società non quotate, già oggetto di misure cautelari, posseduti alla data del 1° gennaio 2015 (ai sensi dell’art.1, co. 626 e 627, L. 23.12.2014, n. 190)
Quadro RN, rigo RN10
Nel Quadro RN sono stati previsti appositi campi per l’indicazione dell’ammontare delle detrazioni di cui alle discipline per investimenti in start-up innovative (D.L. 18.10.2012, n. 179) e per le erogazioni liberali in favore di partiti politici (D.L. 28.12.2013, n. 149)
Quadri GN, rigo 15, GC, rigo 15 e TN, rigo 10
È stata prevista, nei Quadri GN, GC e TN, una sola colonna, anziché due, per l’indicazione della detrazione per investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale
Quadro RS
Nel prospetto delle «Spese di riqualificazione energetica» sono stati previsti due righi per indicare la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, co. 2, lett. b), e co. 2-bis, D.L. 63/2013, come modificato dall’art. 1, co. 47, L. 190/2014)
Quadro RS, righi da RS165 a RS173
Nel prospetto degli «Investimenti in Start-up innovative» sono stati previsti nuovi campi per indicare i riporti delle eccedenze di deduzioni e detrazioni relativi a periodi d’imposta precedenti e le eccedenze da riportare nei periodi d’imposta successivi. Inoltre, in caso di decadenza dall’agevolazione, la deduzione e la detrazione fruita nei periodi d’imposta precedenti e non più spettanti – da recuperare nei Quadri RN, PN e RQ – e la deduzione e la detrazione residua del periodo d’imposta precedente e non più spettanti, vanno indicate nei nuovi righi (da RS174 e RS176) (art. 29, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv., con modif., dalla L.17.12.2012, n. 221 e D.M. 30.1.2014)
Quadro RS, righi da RS174 a RS176
In caso di decadenza dall’agevolazione, la deduzione e la detrazione fruita nei periodi d’imposta precedenti e non più spettanti – da recuperare nei Quadri RN, PN e RQ – e la deduzione e la detrazione residua del periodo d’imposta precedente e non più spettanti, vanno indicate nei nuovi righi (da RS174 e RS176)
Quadro RS, rigo RS104
È stato aggiunto il prospetto «Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari» (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento
Quadro RS
È stata eliminata la Sezione II – Crediti «Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione» nella quale venivano indicati i dati relativi alle svalutazioni e alle perdite su crediti verso la clientela (art. 106, co. 3, D.P.R. 917/1986). L’ammontare fiscalmente deducibile nell’esercizio viene indicato nel Quadro RF
Quadro RS, rigo RS113, colonna 3 e rigo RS113, colonna 14
Nel prospetto «Deduzione per capitale investito proprio – ACE» sono state inserite due nuove colonne:
«Incremento società quotata» (RS113, colonna 3) per indicare l’incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio previsto per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo SEE
«Eccedenza trasformata in credito Irap» (RS113, colonna 14) per indicare l’eccedenza di rendimento trasformato in credito d’imposta in diminuzione dell’Irap
Quadro RS, rigo RS156
Nel prospetto «Erogazioni liberali in favore di partiti politici» (RS156) viene indicato il codice fiscale della società partecipata che ha effettuato erogazioni liberali
Quadro RV, Sezione II
Nella Sezione II sono stati eliminati i dati relativi al domicilio fiscale delle società partecipanti all’operazione straordinaria (fusione e scissione) e sono stati inseriti nuovi campi ove indicare la denominazione o ragione sociale delle società
Quadro RV, rigo RV67
Nella Parte II, della Sezione II, rigo RV67, sono state indicate le agevolazioni per investimenti in start-up innovative (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa «eredita» dalla società dante causa
Quadro RI
Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, è stato previsto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato netto della gestione maturato per le forme pensionistiche complementari sia pari al 20% e che la base imponibile sia determinata tenendo conto della riduzione della tassazione per i redditi derivanti dall’investimento in titoli pubblici e ridotta del 48% della differenza tra erogazioni del 2014 e valore delle posizioni individuali al 2013, maggiorate dei contributi del 2014
Quadro RT
Sono stati previsti nuovi campi per il monitoraggio della «exit-tax» sospesa
Quadro OP
È stato introdotto il Quadro OP per comunicare l’esercizio delle opzioni d’ingresso e rinnovo nei regimi di «tonnage tax» (Sezione I), consolidato fiscale (Sezione II) e trasparenza fiscale (Sezione III)
Quadro NI
Il campo «Cessazione tassazione di gruppo» per l’indicazione della data dell’interruzione totale della tassazione di gruppo avvenuta nel corso del periodo d’imposta, è stato spostato dal frontespizio al Quadro NI


6. Unico Società di persone: novità
Le istruzioni allegate al Modello Unico Società di persone 2015 contengono diverse novità, come già affrontato nel caso di Unico SC.
Frontespizio
Nel frontespizio:
  • sono stati eliminati i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale della società o associazione e quelli relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione;
  • nella Sezione «Visto di conformità» è stata inserita una nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel Modello Unico, si riferisce il visto di conformità.
Tabella n. 2 - Unico SP: principali novità per il 2015
Quadro e rigo
Novità del Modello
Quadro RB – redditi da fabbricati
È stata eliminata la colonna contenente l’importo dell’Imu dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
Quadro RD, rigo RD10
Tra le «Attività agricole connesse», Sezione III, è indicato l’ammontare dei corrispettivi derivanti all’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nella nuova colonna 4, rigo RD10
Quadro RG, colonna 3
Tra i ricavi, rigo RG2, è indicato l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nella nuova colonna 3
Quadro RG, rigo RG10, colonna 6
Tra gli «Altri componenti positivi», rigo RG10, è indicato il 60% del reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale (nuova colonna 6). L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea
Quadro RG, rigo RG22, colonna 6
Tra gli «Altri componenti negativi», rigo RG22, è indicata la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (nuova colonna 6)
Quadro RG, rigo RG22, colonna 8
Tra gli «Altri componenti negativi», rigo RG22, è indicato il 75% dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, quali costi forfetariamente riconosciuti (nuova colonna 8)
Quadro RQ
I maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti all’adeguamento agli studi di settore ai fini Iva, da quest’anno sono indicati nella Sezione XXI del Quadro RQ, anziché nel Quadro RS
Quadro RT, Sezione II
Nella nuova Sezione II, «Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%» sono indicate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/1986, realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26%
Quadro RT, Sezione IV
Nella Sezione IV sono indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero non conformi alla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8.6.2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare
Quadro RT, Sezione VIII
Nella nuova Sezione VIII «Opzione per l’affrancamento» è indicato l’affrancamento del costo o del valore di acquisto delle attività, beni e strumenti finanziari alla data del 30.6.2014 agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67, co. 1, D.P.R. 917/1986 . Il contribuente ha già esercitato la relativa opzione con il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 20% entro il 17.11.2014
Quadro RV
Nella Sezione II sono stati eliminati i dati relativi al domicilio fiscale delle società partecipanti all’operazione straordinaria (fusione e scissione) e sono stati inseriti nuovi campi dove indicare la denominazione o ragione sociale delle società.
Nella Parte II della Sezione II, rigo RV46, sono indicate le agevolazioni per investimenti in start-up innovative (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa "eredita" dalla società dante causa (nuove colonne da 1 a 8)
Quadro RN
Nel riquadro «Oneri», rigo RN17, è indicato l’importo delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli per i quali è riconosciuta una detrazione del 19%, nella nuova colonna 11 (art. 16, co. 1-quinquies, D.P.R. 917/1986, introdotto dall’art. 7, co. 1, D.L. 24.6.2014, n. 91, conv., con modif., dalla L. 11.8.2014, n.116).
Nel riquadro «Agevolazioni», rigo RN19, sono indicate le agevolazioni per investimenti in start-up innovative (residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa «eredita» dalla società dante causa a seguito di operazioni straordinarie (colonne da 1 a 8).
Nel riquadro «Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)», rigo RN21, è indicato, da parte dei soggetti non titolari di reddito d’impresa (gli altri soggetti espongono il credito nel Quadro RU), l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura
Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari - Quadro RS
È stato aggiunto un nuovo prospetto denominato «Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari» (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento (art. 5, co. 1, D.M. 17.6.2014).
Nel prospetto relativo agli «Investimenti in Start-up innovative», righi da RS121 a RS123, è stata introdotta la nuova colonna 6, dove indicare la detrazione da imputare per trasparenza ai soci.
Nel prospetto relativo alle «Zone franche urbane», righi da RS130 a RS133, è stata introdotta la nuova colonna 1, al fine di individuare la ZFU dove è stato prodotto il reddito agevolato


Sono obbligate alla presentazione del Modello Unico SP 2015 le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
  • società semplici;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
  • società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
  • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
  • gruppi europei di interesse economico GEIE.
Non devono presentare il Modello Unico SP 2015:
  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Modello Unico Persone fisiche, utilizzando i Quadri di specifico interesse);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati);
  • i condomini: questi devono invece presentare il Modello 770 Semplificato quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.
7. Unico Enti non commerciali: novità
Il frontespizio del Modello Unico ENC si compone di due facciate.
La prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003, nonché i campi relativi alla «Denominazione» e al «Codice fiscale».
La seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla Onlus, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica della dichiarazione.
Le novità contenute in tale Modello sono le stesse riferite ad Unico Società di capitali e Unico Società di persone con riferimenti ai Quadri in comune.
Nella tabella n. 3 si riportano le novità del Modello Unico ENC che si differenziano da quanto già esaminato per le altre dichiarazioni.
Tabella n. 3 - Unico ENC: principali novità per il 2015
Quadro e rigo
Novità del Modello
Quadro RG, rigo 10
Tra gli «Altri componenti positivi», rigo RG10, è indicato il 60% del reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale nella nuova colonna 6. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea
Quadro RG, rigo 22
Tra gli «Altri componenti negativi», rigo RG22, è indicata la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa nella nuova colonna 6 (art. 66, co. 5, D.P.R. 917/1986)




Unico 2015 Enti non commerciali
(Andrea Liparata)
La Settimana fiscale n. 16/2015, pag. 14
Unico 2015 Società di persone
(G. Pantoni, C. Sabbatini, N. Dell'Isola, M. De Bonis, E. Larocca)
Il Sole 24 Ore, pagg. 528, € 38,00
Unico 2015 Società di capitali
(G. Pantoni, C. Sabbatini, N. Dell'Isola, F. Giovannetti, E. Larocca)
Il Sole 24 Ore, pagg. 588, € 38,00



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