UNICO
2015 SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ
DI PERSONE ED ENTI NON COMMERCIALI: NOVITÀ
In
questa Circolare
- Dichiarazione dei redditi: aspetti comuni
- Dichiarazione correttiva nei termini
- Integrazione della dichiarazione
- Termini e modalità di presentazione
- Unico Società di capitali: novità
- Unico Società di persone: novità
- Unico Enti non commerciali: novità
Con i Provvedimenti
30.1.2015 (prot. nn. 13219, 13205 e 13195), l’Agenzia delle
Entrate ha approvato i modelli dichiarativi Unico 2015 (anno
d’imposta 2014) per gli enti e le società, con le relative
istruzioni. I Quadri e le istruzioni del Modello «Unico SC 2015»
per società di capitali, enti commerciali ed equiparati tengono
conto di diversi interventi normativi e amministrativi
e di alcune modifiche dettate per una migliore gestione dei dati da
inviare attraverso le dichiarazioni.
I soggetti tenuti
alla presentazione del Modello «Unico SP» sono: le società
e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, tra le quali
rientrano, in via principale, le società semplici, le società in
nome collettivo ed in accomandita semplice.
Le informazioni
comuni, anche in riferimento al Modello «Unico ENC»,
sono state razionalizzate con l’approvazione di un fascicolo di
istruzioni generali. Sono, ora, meglio organizzate e
dettagliate le istruzioni relative a soggetti interessati,
modalità e termini di presentazione delle
dichiarazioni nonché le altre indicazioni per versamenti, acconti,
compensazioni e rateazioni, con l’introduzione di tabelle
specifiche per il ravvedimento e le sanzioni, poste in fondo al
fascicolo.
1.
Dichiarazione dei redditi: aspetti comuni
La società deve
barrare le caselle relative ai Quadri ed ai modelli compilati. La
casella «Redditi» deve essere barrata se viene presentata la
dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti anche la
dichiarazione dell’Iva deve barrare la corrispondente
casella, mentre quella relativa al Quadro RW deve essere
barrata nel caso in cui nel 2014 sono stati effettuati e detenuti
investimenti o attività finanziarie all’estero.
La casella «Quadro
VO» deve essere barrata esclusivamente dal soggetto
esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale Iva per l’anno 2014, il quale, al fine di comunicare
opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta
2014, sulla base del comportamento concludente previsto dal
D.P.R. 10.11.1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione
dei redditi tale Quadro contenuto nella dichiarazione Iva 2015
relativa all’anno 2014. Di conseguenza le caselle «Iva» e
«Quadro VO» sono alternative.
La casella relativa
al «Quadro AC» deve essere barrata dalla società o
associazione obbligata ad effettuare la comunicazione annuale
all’Anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei
beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei
dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati
catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
I soggetti nei
confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri
e/o gli indicatori di normalità economica devono:
- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.
2.
Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in
cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine
di presentazione, rettificare o integrare una
dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova
dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la
casella «Correttiva nei termini».
In tal modo è
possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero
evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non
indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che
presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono
effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.
Se dal nuovo Modello
Unico risulta un minor credito dovrà essere versata la
differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a
compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente
dichiarazione. Se dal nuovo Modello Unico risulta, invece, un
maggior credito o un minor debito la differenza
rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla
dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso,
ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori
importi a debito.
3.
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di
presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o
integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste
per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa
di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il
periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per
poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata
validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto
riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche
le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di
scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
4.
Termini e modalità di presentazione
In base al D.P.R.
322/1998, il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi, compresa quella unificata (redditi e Iva) scade l’ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta.
Ai fini
dell’adempimento della presentazione, non assume quindi
rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto,
ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
In base al D.P.R.
322/1998, la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, va
presentata per via telematica, direttamente o tramite un
intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o
soggetto incaricato di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R.
322/1998), entro il 30 settembre dell’anno successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta.
La dichiarazione, da
presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere
trasmessa:
- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.
5.
Unico Società di capitali: novità
Il Modello Unico
Società di capitali 2015 deve essere utilizzato dai seguenti
soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires):
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- società di ogni tipo, tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 917/1986, nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Le società
cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel
territorio dello Stato hanno l’obbligo di presentare la
dichiarazione anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno
subito una perdita. Il reddito complessivo di tali società è
considerato, ai sensi dell’art. 81, D.P.R. 917/1986, reddito di
impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli artt. da 82 a
116, prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal Conto
economico redatto a norma del Codice civile o di leggi speciali e
apportandovi, nell’ambito del Quadro RF, le variazioni in
aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei
menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i
costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la
determinazione del reddito, secondo le disposizioni del D.P.R.
917/1986, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi
devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e
conservare).
Frontespizio
Il frontespizio
quest’anno presenta diverse novità che si possono così
riassumere:
- sono stati eliminati i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale della società o ente e quelli relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione;
- nella Sezione «Firma della dichiarazione», i soggetti che esercitano il controllo contabile appongono la propria firma nella nuova colonna «Firma per attestazione» per attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, co. 2, D.M. 31.5.1999, n. 164. Lo spazio per la firma sostituisce la casella «Attestazione» contenuta nel modello dell’anno scorso;
- nella Sezione «Visto di conformità» è stata inserita una nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel Modello Unico, si riferisce il visto di conformità (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva oppure entrambe le dichiarazioni).
Tabella
n. 1 - Unico SC: principali novità per il 2015
Quadro e rigo |
Novità del
Modello |
Quadro
RF, rigo 41
|
Sono
state evidenziate in apposite colonne (rigo RF41) le quote
delle svalutazioni e delle perdite su crediti imputabili al
reddito dell’esercizio effettuate dagli enti creditizi e
finanziari e dalle imprese di assicurazione formate negli
esercizi precedenti (anche ai sensi dell’art. 106, co. 3,
D.P.R. 917/1986, nel testo vigente fino al periodo d’imposta
precedente a quello in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora
dedotte)
|
Quadro
RF, rigo 42
|
Sono
state evidenziate in apposite colonne (rigo RF42) le quote
deducibili della variazione della riserva sinistri
delle imprese di assicurazione iscritta nel bilancio
dell’esercizio (art. 111, co. 3, D.P.R. 917/1986 ) e le quote
costanti deducibili degli esercizi precedenti
|
Quadro
RQ
|
Nelle
sezioni «Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia
elettrica» (Sezione XI-A) e «Maggiorazione Ires per i soggetti
di comodo» (Sezione XVIII) sono stati inseriti nuovi campi per
l’indicazione delle detrazioni per investimenti in start-up
innovative (D.L. 18.10.2012, n. 179) e delle detrazioni per le
erogazioni liberali in favore di partiti politici
(D.L. 28.12.2013, n. 149)
|
Quadro
RQ
|
I
maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti
all’adeguamento agli studi di settore ai fini Iva, da quest’anno
sono indicati nella Sezione XXI del Quadro RQ, anziché nel
Quadro RS
|
Quadro
RQ
|
Nella
Sezione XVII è stata prevista la possibilità di
rivalutare il valore dei terreni agricoli e edificabili
nonché il valore delle partecipazioni in società non
quotate, già oggetto di misure cautelari, posseduti alla data del
1° gennaio 2015 (ai sensi dell’art.1, co. 626 e 627, L.
23.12.2014, n. 190)
|
Quadro
RN, rigo RN10
|
Nel
Quadro RN sono stati previsti appositi campi per l’indicazione
dell’ammontare delle detrazioni di cui alle discipline per
investimenti in start-up innovative (D.L. 18.10.2012, n.
179) e per le erogazioni liberali in favore di partiti politici
(D.L. 28.12.2013, n. 149)
|
Quadri
GN, rigo 15, GC, rigo 15 e TN, rigo 10
|
È
stata prevista, nei Quadri GN, GC e TN, una sola colonna,
anziché due, per l’indicazione della detrazione per
investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale
|
Quadro
RS
|
Nel
prospetto delle «Spese di riqualificazione energetica»
sono stati previsti due righi per indicare la detrazione relativa
alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la
posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili (art. 14, co. 2, lett. b), e co. 2-bis, D.L.
63/2013, come modificato dall’art. 1, co. 47, L. 190/2014)
|
Quadro
RS, righi da RS165 a RS173
|
Nel
prospetto degli «Investimenti in Start-up innovative»
sono stati previsti nuovi campi per indicare i riporti delle
eccedenze di deduzioni e detrazioni relativi a periodi
d’imposta precedenti e le eccedenze da riportare nei periodi
d’imposta successivi. Inoltre, in caso di decadenza
dall’agevolazione, la deduzione e la detrazione fruita nei
periodi d’imposta precedenti e non più spettanti – da
recuperare nei Quadri RN, PN e RQ – e la deduzione e la
detrazione residua del periodo d’imposta precedente e non più
spettanti, vanno indicate nei nuovi righi (da RS174 e RS176) (art.
29, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv., con modif., dalla
L.17.12.2012, n. 221 e D.M. 30.1.2014)
|
Quadro
RS, righi da RS174 a RS176
|
In
caso di decadenza dall’agevolazione, la deduzione e la
detrazione fruita nei periodi d’imposta precedenti e non
più spettanti – da recuperare nei Quadri RN, PN e RQ – e
la deduzione e la detrazione residua del periodo d’imposta
precedente e non più spettanti, vanno indicate nei nuovi righi
(da RS174 e RS176)
|
Quadro
RS, rigo RS104
|
È
stato aggiunto il prospetto «Conservazione dei documenti
rilevanti ai fini tributari» (rigo RS104) necessario per
comunicare di aver effettuato la conservazione in
modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini
tributari nel periodo d’imposta di riferimento
|
Quadro
RS
|
È
stata eliminata la Sezione II – Crediti «Enti creditizi e
finanziari e imprese di assicurazione» nella quale venivano
indicati i dati relativi alle svalutazioni e alle perdite su
crediti verso la clientela (art. 106, co. 3, D.P.R. 917/1986).
L’ammontare fiscalmente deducibile nell’esercizio viene
indicato nel Quadro RF
|
Quadro
RS, rigo RS113, colonna 3 e rigo RS113, colonna 14
|
Nel
prospetto «Deduzione per capitale investito proprio – ACE»
sono state inserite due nuove colonne:
«Incremento
società quotata» (RS113, colonna 3) per indicare
l’incremento del 40% della variazione in aumento del
capitale proprio previsto per le società con azioni
quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo SEE
«Eccedenza
trasformata in credito Irap» (RS113, colonna 14) per indicare
l’eccedenza di rendimento trasformato in credito
d’imposta in diminuzione dell’Irap
|
Quadro
RS, rigo RS156
|
Nel
prospetto «Erogazioni liberali in favore di partiti politici»
(RS156) viene indicato il codice fiscale della società
partecipata che ha effettuato erogazioni liberali
|
Quadro
RV, Sezione II
|
Nella
Sezione II sono stati eliminati i dati relativi al
domicilio fiscale delle società partecipanti all’operazione
straordinaria (fusione e scissione) e sono stati inseriti nuovi
campi ove indicare la denominazione o ragione sociale delle
società
|
Quadro
RV, rigo RV67
|
Nella
Parte II, della Sezione II, rigo RV67, sono state indicate le
agevolazioni per investimenti in start-up innovative
(residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa
«eredita» dalla società dante causa
|
Quadro
RI
|
Per
il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, è stato
previsto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul
risultato netto della gestione maturato per le forme
pensionistiche complementari sia pari al 20% e che la base
imponibile sia determinata tenendo conto della riduzione della
tassazione per i redditi derivanti dall’investimento in
titoli pubblici e ridotta del 48% della differenza tra
erogazioni del 2014 e valore delle posizioni individuali al 2013,
maggiorate dei contributi del 2014
|
Quadro
RT
|
Sono
stati previsti nuovi campi per il monitoraggio della «exit-tax»
sospesa
|
Quadro
OP
|
È
stato introdotto il Quadro OP per comunicare l’esercizio
delle opzioni d’ingresso e rinnovo nei regimi di «tonnage
tax» (Sezione I), consolidato fiscale (Sezione II) e
trasparenza fiscale (Sezione III)
|
Quadro
NI
|
Il
campo «Cessazione tassazione di gruppo» per l’indicazione
della data dell’interruzione totale della tassazione di gruppo
avvenuta nel corso del periodo d’imposta, è stato spostato dal
frontespizio al Quadro NI
|
6.
Unico Società di persone: novità
Le istruzioni
allegate al Modello Unico Società di persone 2015 contengono diverse
novità, come già affrontato nel caso di Unico SC.
Frontespizio
Nel frontespizio:
- sono stati eliminati i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale della società o associazione e quelli relativi all’indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione;
- nella Sezione «Visto di conformità» è stata inserita una nuova casella, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel Modello Unico, si riferisce il visto di conformità.
Tabella
n. 2 - Unico SP: principali novità per il 2015
Quadro e rigo |
Novità del
Modello |
Quadro
RB – redditi da fabbricati
|
È
stata eliminata la colonna contenente l’importo
dell’Imu dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce
la dichiarazione
|
Quadro
RD, rigo RD10
|
Tra
le «Attività agricole connesse», Sezione III, è
indicato l’ammontare dei corrispettivi derivanti
all’attività di produzione e cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche nella nuova colonna 4, rigo RD10
|
Quadro
RG, colonna 3
|
Tra
i ricavi, rigo RG2, è indicato l’ammontare dei corrispettivi
derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche, nella nuova colonna 3
|
Quadro
RG, rigo RG10, colonna 6
|
Tra
gli «Altri componenti positivi», rigo RG10, è
indicato il 60% del reddito derivante dalla locazione
di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali sono stati
realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di
recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale (nuova
colonna 6). L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea
|
Quadro
RG, rigo RG22, colonna 6
|
Tra
gli «Altri componenti negativi», rigo RG22, è
indicata la deduzione forfetaria delle spese non
documentate a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto
di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati
dai soci all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa
(nuova colonna 6)
|
Quadro
RG, rigo RG22, colonna 8
|
Tra
gli «Altri componenti negativi», rigo RG22, è
indicato il 75% dei corrispettivi derivanti dall’attività
di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, quali costi
forfetariamente riconosciuti (nuova colonna 8)
|
Quadro
RQ
|
I
maggiori corrispettivi e la relativa imposta conseguenti
all’adeguamento agli studi di settore ai fini Iva, da
quest’anno sono indicati nella Sezione XXI del Quadro RQ,
anziché nel Quadro RS
|
Quadro
RT, Sezione II
|
Nella
nuova Sezione II, «Plusvalenze assoggettate a imposta
sostitutiva del 26%» sono indicate le plusvalenze e gli altri
redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67,
co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/1986, realizzati
a decorrere dal 1° luglio 2014, per i quali è dovuta l’imposta
sostitutiva nella misura del 26%
|
Quadro
RT, Sezione IV
|
Nella
Sezione IV sono indicate anche le plusvalenze derivanti dalla
cessione di quote di partecipazioni in Organismi di
investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto
estero non conformi alla Direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’8.6.2011 e il cui gestore non
sia soggetto a forme di vigilanza. Tali plusvalenze concorrono
alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100%
del loro ammontare
|
Quadro
RT, Sezione VIII
|
Nella
nuova Sezione VIII «Opzione per l’affrancamento» è
indicato l’affrancamento del costo o del valore di acquisto
delle attività, beni e strumenti finanziari alla data del
30.6.2014 agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) dell’art.
67, co. 1, D.P.R. 917/1986 . Il contribuente ha già esercitato la
relativa opzione con il versamento di un’imposta sostitutiva
nella misura del 20% entro il 17.11.2014
|
Quadro
RV
|
Nella
Sezione II sono stati eliminati i dati relativi
al domicilio fiscale delle società partecipanti
all’operazione straordinaria (fusione e scissione) e sono stati
inseriti nuovi campi dove indicare la denominazione o ragione
sociale delle società.
Nella
Parte II della Sezione II, rigo RV46, sono indicate le
agevolazioni per investimenti in start-up innovative
(residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa
"eredita" dalla società dante causa (nuove colonne
da 1 a 8)
|
Quadro
RN
|
Nel
riquadro «Oneri», rigo RN17, è indicato l’importo
delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni
agricoli per i quali è riconosciuta una detrazione del
19%, nella nuova colonna 11 (art. 16, co. 1-quinquies,
D.P.R. 917/1986, introdotto dall’art. 7, co. 1, D.L. 24.6.2014,
n. 91, conv., con modif., dalla L. 11.8.2014, n.116).
Nel
riquadro «Agevolazioni», rigo RN19, sono indicate
le agevolazioni per investimenti in start-up innovative
(residui di deduzione e detrazione) che la società avente causa
«eredita» dalla società dante causa a seguito di operazioni
straordinarie (colonne da 1 a 8).
Nel
riquadro «Credito d’imposta per le erogazioni liberali a
sostegno della cultura (Art bonus)», rigo RN21, è
indicato, da parte dei soggetti non titolari di reddito
d’impresa (gli altri soggetti espongono il credito nel
Quadro RU), l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto
per le erogazioni liberali a sostegno della cultura
|
Quadri
RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari - Quadro RS
|
È
stato aggiunto un nuovo prospetto denominato «Conservazione
dei documenti rilevanti ai fini tributari» (rigo RS40)
necessario per comunicare di aver effettuato la
conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti
ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento (art. 5,
co. 1, D.M. 17.6.2014).
Nel
prospetto relativo agli «Investimenti in Start-up innovative»,
righi da RS121 a RS123, è stata introdotta la nuova
colonna 6, dove indicare la detrazione da imputare per
trasparenza ai soci.
Nel
prospetto relativo alle «Zone franche urbane», righi
da RS130 a RS133, è stata introdotta la nuova colonna 1, al
fine di individuare la ZFU dove è stato prodotto il
reddito agevolato
|
Sono obbligate
alla presentazione del Modello Unico SP 2015 le società e le
associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito
elencate:
- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE.
Non devono
presentare il Modello Unico SP 2015:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Modello Unico Persone fisiche, utilizzando i Quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini: questi devono invece presentare il Modello 770 Semplificato quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate.
7.
Unico Enti non commerciali: novità
Il frontespizio del
Modello Unico ENC si compone di due facciate.
La prima facciata
contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003, nonché i campi relativi
alla «Denominazione» e al «Codice fiscale».
La seconda
facciata contiene le informazioni relative al tipo di
dichiarazione, alla società o all’ente, alla Onlus, e al
rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre,
contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per
l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione
tributaria e per l’impegno dell’intermediario alla presentazione
telematica della dichiarazione.
Le novità contenute
in tale Modello sono le stesse riferite ad Unico Società di capitali
e Unico Società di persone con riferimenti ai Quadri in comune.
Nella tabella n. 3
si riportano le novità del Modello Unico ENC che si
differenziano da quanto già esaminato per le altre
dichiarazioni.
Tabella
n. 3 - Unico ENC: principali novità per il 2015
Quadro e rigo |
Novità del
Modello |
Quadro
RG, rigo 10
|
Tra
gli «Altri componenti positivi», rigo RG10, è
indicato il 60% del reddito derivante dalla locazione
di alloggi sociali di nuova costruzione o per i quali sono
stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o
di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale nella
nuova colonna 6. L’agevolazione è subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea
|
Quadro
RG, rigo 22
|
Tra
gli «Altri componenti negativi», rigo RG22, è
indicata la deduzione forfetaria delle spese non
documentate a favore delle imprese autorizzate
all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti
personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del
Comune in cui ha sede l’impresa nella nuova colonna 6 (art. 66,
co. 5, D.P.R. 917/1986)
|
Unico 2015 Enti
non commerciali
(Andrea Liparata)
La Settimana
fiscale n. 16/2015, pag. 14
Unico 2015
Società di persone
(G. Pantoni, C.
Sabbatini, N. Dell'Isola, M. De Bonis, E. Larocca)
Il Sole 24 Ore,
pagg. 528, € 38,00
Unico 2015
Società di capitali
(G. Pantoni, C.
Sabbatini, N. Dell'Isola, F. Giovannetti, E. Larocca)
Il Sole 24 Ore,
pagg. 588, € 38,00
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