Comunicazione telematica di avvio del lavoro accessorio con le attuali regole
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nelle more di approfondimenti e attivazione delle relative procedure, valgono le modalità finora in uso
/ Venerdì 26 giugno 2015
Contestualmente all’entrata in vigore, ieri, 25 giugno 2015, del DLgs. 81/2015recante la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro (pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2015), il Ministero del Lavoro è intervenuto, con una breve nota (la n. 3337), per chiarire che la comunicazione telematica di avvio della prestazione di lavoro accessorio – prevista dal nuovo DLgs. a carico dei committenti imprenditori o professionisti nei confronti della Direzione territoriale del Lavoro (DTL) – nelle more dei necessari approfondimenti e dell’attivazione delle relative procedure, dovrà essere effettuata agli Istituti previdenziali con le modalità sinora in uso.
Va ricordato che il lavoro accessorio è una peculiare forma di lavoro, consistente nello svolgimento di attività lavorative riconducili a tipologie contrattuali tipiche, né subordinate, né autonome, che si caratterizza, oltre che per una gestione estremamente semplificata, per il sistema di pagamento delle prestazioni, retribuite tramite buoni orari dal valore prefissato (voucher), entro determinati limiti di importo annuo complessivo.
Al lavoro accessorio, data la sua particolarità, il DLgs. 81/2015 dedica l’intero capo VI (artt. 48-50), che sostituisce gli artt. 70-73 del DLgs. 276/2003, di cui è disposta l’abrogazione (fatta salva la loro applicabilità, fino al 31 dicembre 2015, ai buoni già richiesti).
Al lavoro accessorio, data la sua particolarità, il DLgs. 81/2015 dedica l’intero capo VI (artt. 48-50), che sostituisce gli artt. 70-73 del DLgs. 276/2003, di cui è disposta l’abrogazione (fatta salva la loro applicabilità, fino al 31 dicembre 2015, ai buoni già richiesti).
Il nuovo provvedimento interviene, innanzitutto, sui limiti entro cui deve essere contenuto il compenso del lavoratore perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Viene, infatti, mantenuta l’impostazione – introdotta dalla L. 92/2012 – per cui, con l’eccezione del settore agricolo (oggetto di un regime speciale che viene confermato), il ricorso al lavoro accessorio non è subordinato a limiti di carattere soggettivo, potendo essere utilizzato da qualsiasi committente per lo svolgimento di qualsivoglia attività da parte di qualsiasi soggetto, purché vengano rispettati determinati limiti economici, cui è stata attribuita una vera e propria “valenza definitoria”, quali criteri di ammissibilità dell’istituto.
In linea con le indicazioni della legge delega (L. 183/2014), al fine di ampliare “moderatamente” l’ambito applicativo di quest’ultimo, l’art. 48 del DLgs. 81/2015 innalza a 7.000 euro l’importo complessivo dei compensi per lavoro accessorio percepibili da ciascun prestatore in un anno civile; limite stabilito dal previgente art. 70 del DLgs. 276/2003 in 5.000 euro, rivalutati per il 2015 con fissazione di un importo pari a 5.060 euro netti (per un limite lordo di 6.746 euro; circ. INPS n. 77/2015). Il riferimento all’anno civile quale parametro temporale per il calcolo del compenso recepisce le indicazioni dell’INPS, il quale, nella circ. n. 176/2013, aveva già precisato che, ai fini del lavoro accessorio, l’espressione “anno solare” – contenuta nella norma previgente – doveva intendersi riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre. Resta fermo il limite annuo di 2.000 euro già in vigore (e in realtà rivalutato, per il 2015, a 2.020 euro netti) dei compensi per lavoro accessorio che possono essere corrisposti, fermo restando il limite generale, da ciascun committente imprenditore o professionista.
Viene, poi, resa strutturale e messa a regime la possibilità – prevista in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 e non prorogata per il 2015 – di impiegare in prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori, nel limite complessivo di 3.000 euro di compensi per anno civile, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito.
Recependo e dando copertura legislativa, anche sul punto, alle indicazioni della prassi, viene espressamente sancito il divieto di utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi, potendo le prestazioni di cui si tratta essere svolte esclusivamente a favore dell’utilizzatore delle stesse (il committente), senza il tramite di intermediari. Ciò fatta eccezione per le attività che saranno individuate da un apposito DM.
Viene, inoltre, confermato che, in attesa di un nuovo intervento ministeriale, il valore nominale dei buoni orari resta pari a 10 euro (art. 49).
Viene, inoltre, confermato che, in attesa di un nuovo intervento ministeriale, il valore nominale dei buoni orari resta pari a 10 euro (art. 49).
Circa le modalità di acquisizione dei suddetti strumenti di pagamento, al fine di favorire la tracciabilità dei voucher, viene previsto l’obbligo, per i committenti imprenditori o professionisti, di procurarsi gli stessi esclusivamente tramite modalità telematiche, mentre solo per i committenti non imprenditori e non professionisti resta la possibilità di rivolgersi anche alle prevendite autorizzate.
Sempre con la medesima finalità, e in linea con l’intenzione del legislatore delegante di razionalizzare tutte le comunicazioni in materia di lavoro, viene posto, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, l’obbligo di comunicare, prima dell’inizio della prestazione, con modalità esclusivamente telematiche (ivi compresi e-mail e sms), alla DTL competente, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Risulta, quindi, venire meno la comunicazione preventiva dell’inizio dell’attività (avente ad oggetto i dati del prestatore e del committente, il luogo e il periodo presunto della prestazione) e delle eventuali successive variazioni, sinora prevista, per tutti i committenti, nei confronti dell’INPS, con valenza anche per l’INAIL.
Al riguardo, la nota in commento precisa, tuttavia, che, in attesa che il Dicastero effettui i necessari approfondimenti e adeguamenti delle procedure telematiche, la comunicazione di cui all’art. 49 del DLgs. 81/2015 dovrà continuare a essere trasmessa, dai committenti interessati, agli Istituti previdenziali seguendo le attuali procedure telematiche (descritte dalla circ. INPS n. 177/2013 e dal messaggio INPS n. 5000/2014)