Detrazione IRPEF del 36-50% all’erede che detiene l’immobile
Se l’immobile è concesso in comodato o locazione, l’erede non può fruire delle rate di competenza degli anni in cui non ha la detenzione materiale e diretta
/ Lunedì 29 giugno 2015
Il trasferimento della detrazione IRPEF di cui all’art. 16- del TUIR non ancora fruita può verificarsi, oltre al caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi di recupero (si veda “Bonus 36-50% in automatico all’acquirente dell’immobile” del 22 giugno 2015), anche in seguito al decesso del contribuente.
In questo caso, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del (art. 16- comma 8 del TUIR. Si vedano anche le circ. Agenzia delle Entrate 5 marzo 2003 n. 15 e 9 maggio 2013 n. 13).
In questo caso, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del (art. 16- comma 8 del TUIR. Si vedano anche le circ. Agenzia delle Entrate 5 marzo 2003 n. 15 e 9 maggio 2013 n. 13).
La circ. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2004 n. 24 (§ 1.1) ha precisato che tale modalità di subentro nel diritto alla detrazione si verifica solo rispetto all’erede assegnatario che abbia l’immediata e libera disponibilità del, a prescindere dalla circostanza che l’immobile sia destinato o meno ad abitazione principale.
In pratica, il diritto alla detrazione:
- si mantiene in capo all’erede anche se questi utilizza l’immobile come “seconda casa”;
- viene meno qualora l’immobile sia concesso in locazione o in comodato (conforme la circ. Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20 § 2.2).
In pratica, il diritto alla detrazione:
- si mantiene in capo all’erede anche se questi utilizza l’immobile come “seconda casa”;
- viene meno qualora l’immobile sia concesso in locazione o in comodato (conforme la circ. Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20 § 2.2).
Con la circ. 24 aprile 2015 n. 17, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione (si veda “Detrazione del 50% ammessa per nuovi interventi autonomi” del 25 aprile 2015).
Nel caso in cui l’erede, che nel momento di accettazione dell’eredità deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, potrà fruire delle di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Potrà tuttavia beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
Nel caso in cui l’erede, che nel momento di accettazione dell’eredità deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, potrà fruire delle di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Potrà tuttavia beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
Se la detenzione dell’immobile viene esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione può essere ripartita tra gli stessi in parti uguali (circ. n. 15/2003).
L’utilizzo della detrazione residua è consentito al coniuge che abbia rinunciato all’eredità e mantenga sull’immobile il solo diritto di abitazione, in quanto tale soggetto non può essere considerato un “erede”, ma solo un “legatario ex lege” (circ. n. 24/2004).
L’utilizzo della detrazione residua è consentito al coniuge che abbia rinunciato all’eredità e mantenga sull’immobile il solo diritto di abitazione, in quanto tale soggetto non può essere considerato un “erede”, ma solo un “legatario ex lege” (circ. n. 24/2004).
Con decesso del detentore, successione dell’erede nel diritto a detrarre
In vigenza dell’art. 1 della L. n. 449/1997, la C.M. 24 febbraio 1998 n. 57 (§ 4) aveva precisato che nell’ipotesi di spese sostenute dal detentore dell’immobile (quale poteva essere l’inquilino oppure il comodatario) questi avesse diritto alla detrazione anche in caso di cessazione della detenzione, ad esempio per risoluzione del contratto stesso.
Le precisazioni della C.M. n. 57/98 dovrebbero continuare a valere anche rispetto alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012 (in tal senso la guida Agenzia delle Entrate di gennaio 2015).
Le precisazioni della C.M. n. 57/98 dovrebbero continuare a valere anche rispetto alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012 (in tal senso la guida Agenzia delle Entrate di gennaio 2015).
Qualora il detentore di un immobile (es. conduttore) abbia sostenuto spese di recupero edilizio in relazione all’abitazione detenuta, in caso di suo decesso, ai sensi dell’art. 16- comma 8 del TUIR, il diritto a detrarre, in relazione alle rate residue, si trasferisce per intero in capo all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Pertanto, “solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue” (circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013 n. 13, § 1.1).
Pertanto, “solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue” (circ. Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013 n. 13, § 1.1).