L’omesso versamento IVA resta reato, ma solo oltre 250.000 euro
Torna la rilevanza penale dell’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (ma l’ammontare delle ritenute non versate deve superare 50.000 euro)
/ Lunedì 29 giugno 2015
Il DLgs. attuativo della delega fiscale sulla riforma del diritto penale tributario (DLgs. 74/2000), approvato dal CdM di venerdì scorso, prevede rilevanti novità non solo con riguardo alle singole fattispecie, ma anche in relazione al complessivo sistema (su queste ultime, in particolare, si veda il commento correlato).
Innanzitutto, quanto agli interventi sulle diffusissime condotte di omessi versamenti, trova conferma la rilevanza penale dell’omesso versamento IVA, ma con una soglia di punibilità decisamente più elevata. In base al nuovo art. 10- – reso strutturalmente autonomo dall’art. 10- – sarà punito, sempre con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, per un ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta (e non più a 50.000 euro).
Passa, invece, a più di 150.000 euro (sempre da più di 50.000) la soglia di punibilità per la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-), in relazione alla quale si precisa altresì che le ritenute sono non solo quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle “dovute sulla base della stessa dichiarazione” (fedelmente presentata); così risolvendo un contrasto giurisprudenziale recentemente rimesso alle Sezioni Unite.
Passa, invece, a più di 150.000 euro (sempre da più di 50.000) la soglia di punibilità per la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-), in relazione alla quale si precisa altresì che le ritenute sono non solo quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle “dovute sulla base della stessa dichiarazione” (fedelmente presentata); così risolvendo un contrasto giurisprudenziale recentemente rimesso alle Sezioni Unite.
La fattispecie di indebita compensazione (art. 10-quater) - anch’essa resa strutturalmente autonoma dall’art. 10- - è duplicata, distinguendosi a seconda che essa sia effettuata con crediti non spettanti o inesistentierma, in ogni caso, la soglia sopra i 50.000 euro, nella prima ipotesi (crediti non spettanti), la sanzione rimane quella della reclusione da sei mesi a due anni, nella seconda (crediti inesistenti), invece, la sanzione sarà quella della reclusione da diciotto mesi a sei anni.
Passando alle fattispecie dichiarative, si segnala, in primo luogo, l’eliminazione della necessità che la dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) attenga alla sola dichiarazione “annuale” ai fini delle imposte dirette o dell’IVA.
Completamente riscritta è la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3). Tale reato - che diviene “comune”, e, quindi, ascrivibile a chiunque - sarà integrato da chi compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indica in una dichiarazione - anche, qui, non più solo annuale - elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente sono superate le seguenti soglie: imposta evasa – come attualmente - superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna imposta); ammontare complessivo degli elementi “attivi” sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, superiore - come attualmente - al 5% di quelli indicati in dichiarazione o più di 1.500.000 euro – e non più 1.000.000 – in termini assoluti “ovvero” quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a 30.000 euro.
Completamente riscritta è la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3). Tale reato - che diviene “comune”, e, quindi, ascrivibile a chiunque - sarà integrato da chi compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indica in una dichiarazione - anche, qui, non più solo annuale - elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente sono superate le seguenti soglie: imposta evasa – come attualmente - superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna imposta); ammontare complessivo degli elementi “attivi” sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, superiore - come attualmente - al 5% di quelli indicati in dichiarazione o più di 1.500.000 euro – e non più 1.000.000 – in termini assoluti “ovvero” quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a 30.000 euro.
Rispetto a tali indicazioni è precisato che: il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Soglie più alte per dichiarazione infedele e omessa
Anche la dichiarazione infedele (art. 4) vede un innalzamento delle soglie di punibilità: da più di 50.000 a più di 150.000 euro quella correlata all’imposta evasa e da più di 2 a più di 3 milioni di euro quella legata all’ammontare “assoluto” degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi (ferma restando la soglia del 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione). Si chiarisce, inoltre, che, ai fini della fattispecie in questione non si tiene conto: della non corretta classificazione; della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza; della non inerenza; della non deducibilità di elementi passivi reali. In ogni caso, poi, solo per questa fattispecie (e non anche per quella di cui all’art. 3) è confermato che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità).
Importanti novità riguardano anche l’omessa dichiarazione (art. 5). In relazione alle imposte dirette ed all’IVA, infatti, da un lato è previsto l’aumento della reclusione (che potrà variare da un anno e sei mesi a quattro anni e non più da uno a tre anni), dall’altro, è incrementata la soglia di punibilità (da più 30.000 a più di 50.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte). Torna, inoltre, nel sistema penale tributario la fattispecie di omessa dichiarazione di sostituto d’imposta (art. 5 comma 1-; punita con la reclusione da uno a tre anni quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro. Resta, però, immutato il secondo comma dell’art. 5, con il suo riferimento al comma 1. Ne consegue che la sola omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o ai fini IVA si considera omessa decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine. Margine che non sarà concesso ai fini dell’integrazione della fattispecie di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta.
Si segnala, infine, l’incremento della pena per la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). Si passa, infatti, dalla reclusione da sei mesi a cinque anni a quella da un anno e sei mesi a sei anni.
Importanti novità riguardano anche l’omessa dichiarazione (art. 5). In relazione alle imposte dirette ed all’IVA, infatti, da un lato è previsto l’aumento della reclusione (che potrà variare da un anno e sei mesi a quattro anni e non più da uno a tre anni), dall’altro, è incrementata la soglia di punibilità (da più 30.000 a più di 50.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte). Torna, inoltre, nel sistema penale tributario la fattispecie di omessa dichiarazione di sostituto d’imposta (art. 5 comma 1-; punita con la reclusione da uno a tre anni quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro. Resta, però, immutato il secondo comma dell’art. 5, con il suo riferimento al comma 1. Ne consegue che la sola omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o ai fini IVA si considera omessa decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine. Margine che non sarà concesso ai fini dell’integrazione della fattispecie di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta.
Si segnala, infine, l’incremento della pena per la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). Si passa, infatti, dalla reclusione da sei mesi a cinque anni a quella da un anno e sei mesi a sei anni.