Obbligo dei registri telematici nel settore agroalimentare prorogato al 1° ottobre
Il MIPAAF ha disposto il differimento del termine, inizialmente previsto per il 1° luglio
/ Martedì 30 giugno 2015
Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto del 25 giugno 2015 (prot. n. 6437), ha disposto la proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2015, del termine per la definitiva dematerializzazione dei registri di carico e scarico per la produzione del burro, del latte conservato, degli sfarinati e delle paste alimentari e delle sostanze zuccherine, dopo aver accolto la richiesta delle associazioni di categoria, che hanno manifestato l’esigenza di consentire alle aziende interessate di disporre di più tempo per adeguare i propri sistemi informatici alla modalità web-service e per familiarizzare con il nuovo sistema telematico.
Di conseguenza il Ministro ha ritenuto di limitare la durata della fase transitoria a tre mesi, posticipando al 1° ottobre la data a partire dalla quale i registri dovranno essere tenuti esclusivamente con modalità telematiche, mentre fino al 30 settembre essi potranno essere tenuti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.
Di conseguenza il Ministro ha ritenuto di limitare la durata della fase transitoria a tre mesi, posticipando al 1° ottobre la data a partire dalla quale i registri dovranno essere tenuti esclusivamente con modalità telematiche, mentre fino al 30 settembre essi potranno essere tenuti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.
Come si ricorderà, la nuova modalità telematica è stata prevista con i decreti nn. 8, 9, 10 e 11 dell’8 gennaio 2015, contenenti le disposizioni relative alla dematerializzazione dei registri di carico e scarico per la produzione del burro, del latte conservato, degli sfarinati e delle paste alimentari e delle sostanze zuccherine, adottati ai sensi dell’art. 1-, commi 7, 9, 6 e 8 del DL 91/2014 (conv. L. 116/2014), più noti come decreti attuativi di “Campolibero”. Si tratta di un’importante operazione di dematerializzazione nel settore agroalimentare per un duplice aspetto: gli operatori coinvolti sono circa 100.000 e la nuova modalità di tenuta dei registri permetterà un risparmio notevole di costi (eliminazione dell’onere delle vidimazioni) e di tempo (controlli costanti, rapidi ed efficaci).
Nello specifico, i decreti attuativi hanno fornito le necessarie indicazioni evidenziando e spiegando alcune nozioni; in particolare è stato ricordato che:
- il “” è il Sistema informativo agricolo nazionale;
- il “registro di carico e scarico di produzione del burro” è il registro di cui all’art. 1, comma 6 della L. 1526/1956;
- il “registro di carico e scarico del latte conservato” è il registro di cui all’art. 3 della L. 138/1974. Per “latte conservato” deve intendersi il latte in polvere o altro latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato;
- il “registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine” è il registro di cui all’art. 28 della L. 82/2006. Per “sostanze zuccherine” devono intendersi il saccarosio (escluso lo zucchero a velo), il glucosio e l’isoglucosio, anche in soluzione;
- il “registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari” è il registro di cui all’art. 12, comma 3 del DPR 187/2001 e all’art. 5 del relativo DM 17 dicembre 2013;
- il “registro dematerializzato” è il registro di carico e scarico tenuto in forma telematica;
- gli “operatori” sono: le persone (fisiche o giuridiche) o le associazioni di tali persone per gli sfarinati, le paste alimentari e la produzione del burro; i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori per il latte conservato e le sostanze zuccherine.
- il “” è il Sistema informativo agricolo nazionale;
- il “registro di carico e scarico di produzione del burro” è il registro di cui all’art. 1, comma 6 della L. 1526/1956;
- il “registro di carico e scarico del latte conservato” è il registro di cui all’art. 3 della L. 138/1974. Per “latte conservato” deve intendersi il latte in polvere o altro latte conservato con qualunque trattamento chimico o comunque concentrato;
- il “registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine” è il registro di cui all’art. 28 della L. 82/2006. Per “sostanze zuccherine” devono intendersi il saccarosio (escluso lo zucchero a velo), il glucosio e l’isoglucosio, anche in soluzione;
- il “registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari” è il registro di cui all’art. 12, comma 3 del DPR 187/2001 e all’art. 5 del relativo DM 17 dicembre 2013;
- il “registro dematerializzato” è il registro di carico e scarico tenuto in forma telematica;
- gli “operatori” sono: le persone (fisiche o giuridiche) o le associazioni di tali persone per gli sfarinati, le paste alimentari e la produzione del burro; i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori per il latte conservato e le sostanze zuccherine.
I registri dematerializzati sono stati realizzati nell’ambito del SIAN e hanno avuto la seguente tempistica:
- dal 1° febbraio 2015 per il registro degli sfarinati e delle paste alimentari;
- dal 1° marzo 2015 per i registri delle sostanze zuccherine, del latte conservato e della produzione del burro.
- dal 1° febbraio 2015 per il registro degli sfarinati e delle paste alimentari;
- dal 1° marzo 2015 per i registri delle sostanze zuccherine, del latte conservato e della produzione del burro.
Gli operatori dovevano iscriversi al SIAN secondo le modalità riportate nell’allegato 1 di ciascun decreto, mentre le modalità per la tenuta del registro dematerializzato sono state indicate nel successivo allegato 2. Il titolare del trattamento dei conservati nel registro dematerializzato, ai sensi del DLgs. 196/2003 e sue modificazioni, è il MIPAAF, che ne assicura la gestione tecnica e informatica.
Si ricorda, inoltre, che le disposizioni transitorie e finali dei citati decreti attuativi hanno stabilito che, fino al 30 giugno 2015, era possibile tenere il registro sia con modalità telematiche, sia in formato cartaceo, mentre dal 1° luglio il registro doveva essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche.
Con il citato decreto del 25 giugno 2015, invece, la data per la tenuta del registro con modalità esclusivamente telematiche è stata posticipata al 1° ottobre 2015.
Con il citato decreto del 25 giugno 2015, invece, la data per la tenuta del registro con modalità esclusivamente telematiche è stata posticipata al 1° ottobre 2015.
Infine, si rimarca che i registri dematerializzati non sono sottoposti ad alcuna vidimazione preventiva, a nessuna stampa periodica obbligatoria, e che le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF).