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Per la rilevanza delle valutazioni nel falso in bilancio si deve partire dai «fatti»

Per la rilevanza delle valutazioni nel falso in bilancio si deve partire dai «fatti»

Occorre intendere che cosa la legge di riforma pretende quando richiede che l’oggetto del falso sia costituito da «fatti materiali»
/ Martedì 29 settembre 2015
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L’acceso dibattito tra gli specialisti sulla sopravvivenza delle valutazioni quale oggetto dell’informazione societaria suscettibile di rilevanza penale ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c. mi induce a ritornare sulla sentenza n. 37570/2015della Cassazione (si veda “Falso in bilancio ancora punibile” del 17 settembre) proprio perché non affronta il problema, quando invece avrebbe dovuto porselo sulla base della vicenda pervenuta alla sua attenzione.
Infatti, la Corte sostiene l’inconferenza nel caso di specie del tema delle valutazioni di bilancio in quanto l’imputazione riguardava la mancata esposizione di “poste attive effettivamente esistenti” nel patrimonio societario, quindi di fatti. In realtà, tale assunzione sembra corrispondere in maniera corretta e pertinente né alla situazione reale, né alla stessa narrativa che la Corte ne offre.
Il punto controverso era se fossero o meno da inserire nel bilancio tra i ricavi o tra i crediti, eventualmente appostando un fondo di svalutazione, le somme che l’amministratore della società le doveva per aver fruito di strumentazione della stessa a titolo personale. Ora, se si può ammettere che la posta relativa ai ricavi è o non è fattualmente, perlomeno nel senso che lo è (o no) se le prestazioni che si fanno corrispondere a quei ricavi sono state effettivamente rese (o no), a prescindere per semplicità dal problema della loro corretta quantificazione, tutt’altro discorso riguarda, evidentemente, i crediti, che sono una posta valutativa par excellence.
Ciò che sorprende è, allora, come con eccessiva disinvoltura la Cassazione possa affermare che la causa non riguardava il tema delle valutazioni di bilancio, quando poi la pronuncia è zeppa di riferimenti alla necessità di valutazione del credito oggetto dell’addebito: si parla di “un consistente credito, rimanendo al più incerta la determinazione della sua esatta consistenza”; si aggiunge che l’imputato avrebbe dovuto esporre la posta attiva “quantomeno nei limiti in cui egli stesso riteneva certo ed esigibile il proprio debito, fornendo adeguata spiegazione nella relazione integrativa del criterio utilizzato nella sua quantificazione”, eventualmente predisponendo “un apposito fondo destinato a recepire le prudenziali valutazioni sull’entità di quelli (i ricavi) effettivamente conseguibili dalla società”; per concludere che “l’incertezza sul quantum debeatur riguardava solo una parte degli introiti del F. comunque valutabile proprio facendo ricorso al principio di prudenza” (ed è ovvio che dove si richiede “prudenza” c’è “valutazione”).
Oltretutto la Cassazione dovrebbe mettersi d’accordo con se stessa a proposito di cosa è o non è “valutazione”.
Meno di un mese prima la medesima sezione della Corte, con la sentenza n.33774/2015,  aveva ritenuto valutativa, e perciò sottratta al sindacato penale, una posta creditoria, di cui peraltro in imputazione si affermava essere “credito inesistente artificiosamente costruito al solo fine di migliorare il risultato d’esercizio”. La Cassazione precisava: “Si tratta, quindi, di poste di bilancio frutto di valutazioni non palesemente erronee”, e al massimo “contrarie a regole prudenziali”, incidenti su “realtà sussistenti, sebbene certamente sovrastimate”.
Si direbbe che il coro sia piuttosto stonato e che ognuno legga la “sua” musica. Ma vi è, forse, una strada per provare a mettere d’accordo i due partiti pro e contro la permanenza delle valutazioni bilancistiche nella sfera penale.
Occorre intendersi su cosa sono le “valutazioni” o, più precisamente, occorre intendere che cosa la legge di riforma pretende quando richiede che l’oggetto del falso sia costituito da “fatti materiali”.
La valutazione è un giudizio, ma qualsiasi giudizio si basa su “fatti”. Questi fatti possono essere esistenti o meno, ma il giudizio che ne scaturisce non può farne a meno e li assume come dato della conclusione a cui si perviene. Inoltre, vi possono essere diversi gradi di non corrispondenza al vero dei fatti su cui si basa un giudizio.
Qualsiasi valutazione è sostanziata di fatti
La sentenza n. 33774/2015 cita come esempi di “fatti materiali” – sebbene mascherati da valutazioni – su cui può ricadere la falsità: il credito divenuto inesigibile per il fallimento del debitore, la partecipazione in una società fallita, il debito già contestato ma definitivamente accertato giudizialmente. E se il debitore non è fallito, ma è in stato di dissesto, oppure se il debito è accertato o negato in via non definitiva ma con una sentenza di secondo grado, o se la società partecipata non è fallita ma il capitale sociale è stato annullato dalle perdite, non siamo forse di fronte a “fatti” nella stessa accezione in cui li assume la Suprema Corte? A me pare proprio di sì.
Un aiuto di chiarezza viene anche dalla Cassazione civile. La sentenza n.5450/2015 si è occupata di falsi in bilancio relativi, tra l’altro, a poste creditorie. Precisa la Corte che “il criterio legale di valutazione dei crediti (...) implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità (...). Se, dunque, compete all’amministratore di esprimere una prognosi sulla solvibilità dei debitori alla stregua dei presupposti oggettivi, compito del giudice è di verificare se tali presupposti di fatto siano stati correttamente individuati e possano fondare l’operata valutazione”. E quali sono questi presupposti? Così li esemplifica la Corte: “qualità del debitore, importo, scadenza, garanzie, moneta di riferimento, esperienze pregresse, ma anche eventualmente condizioni economiche generali o di settore o del paese del debitore, ecc.”.
Sono tutti questi dei dati fattuali che “entrano” – debbono entrare – nella c.d. valutazione, che non è nient’altro che la sintesi ragionata che si estrae razionalmente da “fatti”.
Ora, senza scivolare sul terreno sdrucciolevole delle teorie gnoseologiche secondo cui il reale non esiste in sé e tutto è interpretazione, mi pare paralogistico, formalistico e, perfino, antitestuale sostenere che il senso in cui gli artt. 2621 e 2622 c.c. menzionano i “fatti materiali” come oggetto del falso possono essere le “valutazioni”.
Qualsiasi valutazione è sostanziata di fatti, altrimenti sarebbe una previsione ipotetica, come le previsioni meteo dell’epoca del colonnello Bernacca.

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