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Nuove regole IMU per gli imbullonati solo dal 2016

Nuove regole IMU per gli imbullonati solo dal 2016

Le regole del Ddl. di stabilità per la determinazione della rendita catastale degli immobili dotati di impianti e macchinari infissi non sono retroattive

La determinazione dell’imposta IMU ed eventualmente TASI parte, per la stragrande maggioranza dei fabbricati, dalla rendita catastale che, opportunamente rivalutata e moltiplicata per gli appositi coefficienti, ne determina la base imponibile.
A questa norma non sfuggono gli immobili a destinazione speciale, censiti o censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E la cui rendita è determinata attraverso un procedimento di stima diretta che prevede una specifica valutazione tecnica sia delle componendi edilizie che di quelle impiantistiche che dotano il fabbricato stesso.
Senza entrare nel merito di determinazione della rendita, una questione rilevante attiene alla eventuale valutazione delle componenti mobili e degli impianti connessi al manufatto stesso.
L’art. 1-quinquies del DL 31 marzo 2005 n. 44, conv. L. 31 maggio 2005 n. 88, ha per primo ritenuto necessario inserire, nella determinazione della rendita catastale, le turbine delle centrali elettriche, considerandole componenti amovibili dell’unità immobiliare in cui sono installate.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 maggio 2008 n. 162, ha affermato che “tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale”.
Infine la circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012, illustrando al § 6 gli aspetti tecnico-estimativi del procedimento di stima, conclude che nella stima delle unità immobiliari a destinazione speciale vanno inclusi anche tutti i macchinari e gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità immobiliare. A titolo di esempio rientrano in tale definizione, andando conseguentemente ad incrementare la rendita catastale, gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, i montacarichi, i carri ponte, gli ascensori, le scale, le rampe ed i tappeti mobili.
Con l’art. 1 comma 244 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015) viene definitivamente accettata la tesi dell’Agenzia del Territorio riportata nella circolare n. 6/2012 stabilendo che l’accatastamento dei fabbricati a destinazione speciale deve avvenire secondo le istruzioni della sopracitata circolare.
Sul punto si è formata una giurisprudenza discorde. Ad esempio con due sentenze del 10 marzo 2015 (nn. 163/3/15 e n. 164/3/15), la Commissione tributaria regionale di Perugia si è pronunciata in merito all’esclusione dall’obbligo di accatastare gli alternatori e i trasformatori per tre centrali elettriche. Viceversa, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3166 del 18 febbraio 2015, ha affermato che tutte le componenti, che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale.
Sul punto è intervenuto il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 ove, all’art. 1 comma 18 del testo approvato al Senato il 20 novembre, si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale non rientrino i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Pertanto i proprietari di fabbricati già censiti con gli attuali criteri potranno presentare gli atti di aggiornamento delle rendite per la rideterminazione delle stesse escludendo, appunto, gli impianti e macchinari, la cui efficacia, per le domande presentate entro il 15 giugno 2016, retroagirà al 1° gennaio di tale anno.
Risulta pertanto evidente che tali modifiche non possono valere per la determinazione di IMU e TASI per l’anno 2015, per le quali dovranno essere utilizzate le attuali rendite, ancorché comprensive della componente di impianti e macchinari funzionali per l’attività stessa.

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