Saldo IMU con nuove regole per gli immobili dei residenti esteri
Dal 2015 sono assimilate alle abitazioni principali solamente le unità immobiliari di tali soggetti titolari di pensioni estere
Avvicinandosi il termine per il versamento del saldo IMU 2015, i contribuenti e i loro consulenti devono tenere conto di tutte le modifiche normative nel mentre intervenute. La variazione più significativa nell’anno 2015 riguarda l’assimilazione ex lege ad abitazione principale per i cittadini italiani residenti all’estero in possesso di determinate caratteristiche.
Infatti, l’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, così come modificato dall’art. 9-comma 1 del DL 47/2014, considera come direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero, purché gli stessi siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Tale unità deve risultare non locata o data in comodato d’uso a terzi.
Non possono quindi accedere all’agevolazione coloro che, pur residenti all’estero, percepiscano esclusivamente una pensione italiana.
Tale conclusione è stata anche espressa nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05399 del 23 aprile 2015, precisando che nessun beneficio spetta a chi percepisce un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano comprese le pensioni di invalidità.
Non possono quindi accedere all’agevolazione coloro che, pur residenti all’estero, percepiscano esclusivamente una pensione italiana.
Tale conclusione è stata anche espressa nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05399 del 23 aprile 2015, precisando che nessun beneficio spetta a chi percepisce un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano comprese le pensioni di invalidità.
Pertanto, al ricorrere delle sopracitate condizioni, l’unità immobiliare e le eventuali pertinenze non scontano l’IMU e TASI e TARI sono applicate, per ciascun anno, nella misura ridotta di due terzi, nel senso che risulta dovuto solo un terzo di ciascun tributo.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05399 è precisato che, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite dall’art. 9- comma 1 del DL 47/2014, l’ente locale può stabilire un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del DL 201/2011.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05399 è precisato che, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite dall’art. 9- comma 1 del DL 47/2014, l’ente locale può stabilire un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del DL 201/2011.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015, ha fornito i primi chiarimenti, precisando, innanzitutto, che non occorre che l’immobile “esentato” sia ubicato nello stesso Comune di iscrizione all’AIRE.
La stessa risoluzione ha chiarito che il beneficio spetta nel solo caso in cui il Paese estero che eroga la pensione sia anche quello di residenza del soggetto passivo. Viceversa, riportando l’esempio della risoluzione n. 6/DF/2015, un pensionato che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia non può beneficiare dell’agevolazione in quanto, trattandosi di una disposizione eccezionale, questa deve essere interpretata restrittivamente.
La stessa risoluzione ha chiarito che il beneficio spetta nel solo caso in cui il Paese estero che eroga la pensione sia anche quello di residenza del soggetto passivo. Viceversa, riportando l’esempio della risoluzione n. 6/DF/2015, un pensionato che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia non può beneficiare dell’agevolazione in quanto, trattandosi di una disposizione eccezionale, questa deve essere interpretata restrittivamente.
Tuttavia, occorre tenere presente che sono considerati “pensionati nei rispettivi Paesi di residenza” sia coloro che percepiscono pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, sia coloro che percepiscono un’autonoma pensione estera eventualmente, anche congiuntamente, con la pensione italiana.
Inoltre, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, occorre che anche nel Paese estero l’importo erogato sia configurato quale “pensione”. Al riguardo, il MEF precisa che, visto il riferimento generico al trattamento pensionistico, si possa ricomprendere in tale definizione qualunque tipo di pensione quale, ad esempio, quella di invalidità.
Inoltre, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, occorre che anche nel Paese estero l’importo erogato sia configurato quale “pensione”. Al riguardo, il MEF precisa che, visto il riferimento generico al trattamento pensionistico, si possa ricomprendere in tale definizione qualunque tipo di pensione quale, ad esempio, quella di invalidità.
Successivamente, sempre il Ministero dell’Economia e delle finanze, con risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, ha precisato che, nel caso di proprietari di più abitazioni dislocate in diversi Comuni del territorio italiano, in assenza di specifiche disposizioni in merito all’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, la scelta possa essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso la presentazione della dichiarazione IMU di cui al DM 30 ottobre 2012.
Il problema si pone nel caso in cui il Comune, per qualche motivo, preveda, ancora per il 2015, l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Infatti, poiché tale assimilazione non è più possibile, tali immobili, a prescindere da quanto indicato nelle eventuali delibere dal Comune stesso, devono essere assoggettati al regime ordinario dell’imposta.
Tale questione è stata peraltro oggetto della citata interrogazione parlamentare n. 5-05399, nella quale è stato affermato che l’autonomia dei Comuni, nella scelta delle assimilazioni ad abitazione principale, non può essere reintrodotta, mancando un intervento normativo apposito che tenga conto dei conseguenti effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, lo stesso Dipartimento delle Finanze potrebbe impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie dei singoli Comuni per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
Tale questione è stata peraltro oggetto della citata interrogazione parlamentare n. 5-05399, nella quale è stato affermato che l’autonomia dei Comuni, nella scelta delle assimilazioni ad abitazione principale, non può essere reintrodotta, mancando un intervento normativo apposito che tenga conto dei conseguenti effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, lo stesso Dipartimento delle Finanze potrebbe impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie dei singoli Comuni per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.