Fissati i contributi 2016 per artigiani, commercianti e gestione separata
L’INPS ha indicato aliquote, massimali e minimali di reddito, nonché i termini per effettuare i versamenti
Con le circolari nn. 15 e 13 di ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni valevoli per il 2016 ai fini della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, nonché di quella dovuta alla Gestione separata.
In particolare, la circ. 15/2016 contiene i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione per quest’anno dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.
Innanzitutto, l’Istituto previdenziale ricorda l’incremento “automatico” dello 0,45% dell’aliquota “base” – così come previsto dall’art. 24, comma 22 del DL 201/2011 – per un importo complessivo pari al 23,10%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommato lo 0,09%, per un valore totale dell’aliquota pari al 23,19%, a titolo di aliquota aggiuntiva art. 5 del DLgs. n. 207/96, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ancora, sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti), mentre viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità art. 49 comma 1 della L. 488/99 nella misura di 0,62 euro mensili.
Innanzitutto, l’Istituto previdenziale ricorda l’incremento “automatico” dello 0,45% dell’aliquota “base” – così come previsto dall’art. 24, comma 22 del DL 201/2011 – per un importo complessivo pari al 23,10%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommato lo 0,09%, per un valore totale dell’aliquota pari al 23,19%, a titolo di aliquota aggiuntiva art. 5 del DLgs. n. 207/96, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ancora, sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti), mentre viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità art. 49 comma 1 della L. 488/99 nella misura di 0,62 euro mensili.
Inoltre, l’INPS comunica che il minimale di reddito per il 2016, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, rimane invariato a quota 15.548 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 76.872 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 100.324 euro per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.
Per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, la circ. n. 15/2016 precisa che il contributo per quest’anno è dovuto sui redditi prodotti nel 2015 per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro, con applicazione delle predette aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2016, a 46.123 euro, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l’aumento dell’aliquota dell’1% disposto dall’art. 3 del DL 384/92.
Infine, l’INPS detta le scadenze che artigiani e commercianti dovranno rispettare per i versamenti dei contributi mediante il modello F24. In particolare, per il pagamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, i termini previsti sono 16 maggio, 22 agosto e 16 novembre 2016, nonché il 16 febbraio 2017. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo e secondo acconto 2016, i termini sono quelli per i versamenti IRPEF.
Infine, l’INPS detta le scadenze che artigiani e commercianti dovranno rispettare per i versamenti dei contributi mediante il modello F24. In particolare, per il pagamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, i termini previsti sono 16 maggio, 22 agosto e 16 novembre 2016, nonché il 16 febbraio 2017. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo e secondo acconto 2016, i termini sono quelli per i versamenti IRPEF.
Invece, la circ. n. 13/2016 interviene in materia di contribuzione alla Gestione separata L. 335/95, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per quest’anno. Si ricorda che l’art. 2, comma 57 della L. 92/2012 ha stabilito che per i collaboratori e figure assimilate l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2016 si attesti al 31% (più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre l’art. 1, comma 203 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha confermato al (più l’aliquota dello 0,72%) anche per l’anno 2016 l’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati. Per i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1, comma 491) ha fissato l’aliquota per il 2016 al 24%. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari, per l’anno 2016, a 100.324 euro.
Sempre con la circ. n. 13/2016 viene comunicato il minimale per l’accredito contributivo, che per il 2016 è pari a 15.548 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.731,52 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a 4.309,91 euro (di cui 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 27,72% e di 4.931,83 euro (di cui 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori che applicano l’aliquota al 31,72%.
Infine, si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve effettuarlo tramite F24 telematico entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, mentre per i professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, sempre tramite F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).