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La nuda proprietà non fa perdere lo sconto IMU sui comodati

La nuda proprietà non fa perdere lo sconto IMU sui comodati

L’IFEL ha fornito chiarimenti sulla riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi ai parenti di primo grado

Il comma 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2016:
- l’eliminazione della possibilità da parte dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le medesime unità.
L’agevolazione spetta alle seguenti condizioni:
- le unità immobiliari non devono essere accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari devono essere concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale;
- il contratto deve essere registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In relazione alla novità introdotta dalla legge di stabilità sono stati forniti dei chiarimenti dalla risoluzione del Ministero dell’Economia e finanze del 17 febbraio 2016 n. 1. Sul punto, l’IFEL ha pubblicato ieri sul proprio sito le risposteai quesiti che gli sono stati posti nel corso dei seminari on line tenutisi il 29 gennaio ed il 12 febbraio 2016 con oggetto “Aggiornamento sulle disposizioni in materia di entrate introdotte dalla Legge di stabilità 2016” e che nella sostanza sono conformi ai chiarimenti del MEF.
Le risposte nn. 2 e 8 riguardano il caso in cui un contribuente, oltre alla propria abitazione principale ed a quella concessa in comodato ad esempio al figlio che la utilizza a sua volta come abitazione principale site nello stesso Comune, risulti nudo proprietario di una terza abitazione. Secondo l’IFEL, l’agevolazione concernente la riduzione del 50% della base imponibile dell’immobile concesso in comodato spetta in quanto il nudo proprietario non è soggetto passivo dell’imposta (IMU e TASI).
Nel caso di comproprietà dell’immobile occorre verificare il rispetto di tutte le condizioni separatamente per i due coniugi. Pertanto, in linea con la risoluzione del MEF n. 1/2016, con la risposta n. 3 viene ribadito che nel caso in cui l’immobile in comproprietà tra i coniugi sia concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l’agevolazione spetta solo al comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma.
Fra le altre precisazioni, inoltre, l’IFEL ha ribadito che:
- se il comodante è proprietario di due abitazioni ed è titolare del diritto di abitazione come ex coniuge di una terza abitazione l’agevolazione non compete (risposta n. 7);
- se il comodante conduce in locazione un immobile nello stesso Comune dell’abitazione data in comodato, l’agevolazione si applica in quanto sono soddisfatte le condizioni richieste dalla norma, secondo cui il comodante ed il comodatario devono avere la residenza e la dimora abituale nello stesso Comune. Al contrario, se il comodante risiede in un altro Comune rispetto a quello dove è sito l’immobile concesso in comodato la riduzione del 50% non spetta (risposta n. 5).
Termine “immobile” riferito a fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili
Infine, si evidenziano le considerazioni dell’IFEL in relazione alla norma contenuta nel citato comma 10 ove si parla di “un solo immobile in Italia” e, ancora, “oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale”. Sul punto, il MEF, con la ris. n. 1/2016, ha precisato che il possesso da parte del comodante di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.
Come osservato dall’IFEL, tuttavia, in materia di IMU, con il termine “immobile” si intendono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili così definiti dalla disciplina dell’ICI (DLgs. 504/92). L’interpretazione letterale e restrittiva della norma, quindi, dovrebbe portare a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento al possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) di qualsiasi immobile.

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