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Per i soggetti forfetari indicazioni nella dichiarazione IVA 2016

Per i soggetti forfetari indicazioni nella dichiarazione IVA 2016

Sono interessati i soggetti che nel 2015 utilizzavano il regime ordinario e sono transitati dal 2016 al forfetario

Nel corso di Telefisco è stato definitivamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate che l’accesso al regime forfetario dal 2016 può riguardare, oltre i soggetti che iniziano l’attività, anche coloro che avevano già un’attività in corso nell’anno precedente. Per questi ultimi occorre verificare il regime applicato nel 2015 per poter gestire correttamente il passaggio da un regime all’altro.
In linea di principio, per coloro che hanno già un’attività in corso, il passaggio al regime agevolato avviene, a partire dal 1° gennaio 2016, senza effettuare specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il mod. AA9/12) o successiva (nella dichiarazione annuale). Peraltro, come vedremo di seguito, alcuni adempimenti sono comunque richiesti sia ai fini IVA che per le imposte dirette.
Per quanto concerne l’IVA, i soli soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario e dal 2016 sono passati al forfetario devono ricordarsi di compilare nella dichiarazione IVA 2016, di prossima presentazione:
- il rigo VA14, per “comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime” forfetario;
- il rigo VF56, in cui indicare l’importo della rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-2 del DPR 633/72 con riferimento a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell’accesso al regime forfetario (art. 1 comma 61 della L. 190/2014);
- il rigo VX4, in cui indicare l’imposta detraibile emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario IVA che si intende chiedere a rimborso (art. 1 comma 63 della L. 190/2014).
Tali adempimenti non interessano i soggetti che nel 2015 hanno applicato:
- il regime di vantaggio (a prescindere dal fatto che dal 2016 si continui ad applicare tale regime, oppure si transiti al regime ordinario o forfetario) in quanto, per tale annualità, non dev’essere presentata la dichiarazione IVA;
- il regime forfetario (nella formulazione ante L. 208/2015) in quanto, anche per essi, vige l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA (semmai i predetti adempimenti avrebbero dovuto essere effettuati l’anno scorso in sede di compilazione della dichiarazione IVA 2015).
L’esclusione da IVA è indicata in fattura
Tutti i soggetti, invece, devono procedere dal 2016 alla certificazione dei corrispettivi:
- senza addebito dell’IVA, annotando che trattasi di “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 co. 54 - 88 della L. 23.12.2014 n. 190”;
- applicando l’imposta di bollo di due euro per importi superiori a 77,47 euro;
- senza applicazione della ritenuta d’acconto, annotando che trattasi di “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190”.
Sempre considerando l’ipotesi di transito dal 2016 al regime forfetario, sotto il profilo reddituale, i soggetti che hanno applicato nel 2015 il regime ordinario dovranno individuare:
- i componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti, rinviati conformemente alle disposizioni del TUIR (ad esempio, le plusvalenze rateizzate e le spese di manutenzione), la cui somma algebrica concorre alla formazione del reddito del 2015 per le quote residue;
- i costi/ricavi di competenza del 2015, anche se hanno manifestazione finanziaria successiva (per gli imprenditori), le spese pagate e i compensi incassati nel 2015 (per i professionisti) che concorrono alla formazione del reddito dell’ultimo periodo di applicazione delle regole ordinarie (UNICO 2016).
Ai fini reddituali, invece, il passaggio al forfetario non comporta alcun particolare adempimento per i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime di vantaggio (fatta eccezione per la modifica dei riferimenti normativi nelle fatture emesse).