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✅ Regime forfetario 2026 – Quadro completo e aggiornato

🔹 1. Proroga soglia redditi da lavoro dipendente: 35.000 € Per il 2026 è prevista la proroga dell’innalzamento della soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: Soglia ordinaria: 30.000 € Soglia 2025 (già in vigore): 35.000 € Soglia 2026 (Ddl Bilancio): 35.000 € 👉 Effetto pratico: Potranno accedere al forfetario nel 2026 i contribuenti che nel 2025 hanno percepito redditi di lavoro dipendente ≤ 35.000 € , anche se superiori a 30.000 €. 👉 Dal 2027 , salvo nuove proroghe, la soglia tornerebbe a 30.000 € . 🔹 2. Requisiti economici per il 2026 (art. 1, c. 54, L. 190/2014) Per mantenere o accedere al regime nel 2026, nel 2025 il contribuente: ✅ Deve avere: Ricavi/compensi (ragguagliati ad anno) ≤ 85.000 € Spese per lavoro dipendente/collaboratori ≤ 20.000 € ❌ Non deve avere: Redditi di lavoro dipendente/assimilati > 35.000 € (per il solo 2026) 🔹 3. Cause ostative da verificare a inizio 2026 Il regime è precluso se, al 1° gennaio 2026 , il con...

📌 Reverse Charge per Forfetari con IVA Trimestrale: Novità e Obblighi

Ecco le principali novità introdotte dal   DLgs. correttivo   approvato dal Consiglio dei Ministri il   4 giugno 2024 , con importanti semplificazioni per i contribuenti in regime forfetario. 🔹 Novità sul Versamento IVA in Reverse Charge 📅 Scadenza trimestrale  invece che mensile: L’IVA sugli acquisti in reverse charge potrà essere versata  entro il 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre solare  (es. entro il 16 maggio per il I trimestre). Prima della riforma, il versamento era dovuto  entro il 16 del mese successivo  all’acquisto. 🔄 Operazioni interessate : Servizi da soggetti  non residenti  (UE ed extra-UE). Operazioni interne con  reverse charge  (es. settore edilizia). Acquisti intracomunitari di beni  oltre i 10.000 €  (salvo opzione per l’IVA italiana). 📌 Decorrenza : La nuova regola si applicherà  dal 1° ottobre 2025  (in attesa di conferma ufficiale). 🔹 Cosa Non Cambia 🚫 No detrazione...

Professionisti Forfetari: Opzione per il Regime Ordinario e Dubbi sul Vincolo Triennale

Il passaggio dal   regime forfetario   a quello   ordinario   solleva dubbi, soprattutto per i professionisti. Ecco cosa devi sapere: 📌 Il Quadro Normativo di Riferimento 🔹  Art. 1, comma 70 L. 190/2014 : L’opzione per il regime ordinario è  vincolante per almeno 3 anni . Dopo il triennio, si rinnova automaticamente  fino a revoca . 🔹  Eccezioni : Imprese in contabilità semplificata  (art. 18 DPR 600/73)  non hanno il vincolo triennale  (Ris. Agenzia Entrate n. 64/2018). Professionisti : la questione è più controversa. ⚖️ Cosa Dice l’Agenzia delle Entrate? ✔  Circ. n. 9/2019 : Conferma che  le imprese minori in contabilità semplificata  possono revocare l’opzione prima dei 3 anni. Per i professionisti , invece, il vincolo triennale sembra  rimanere valido  (Interpello n. 107/2019). ✔  Circ. n. 32/2023 : Ribadisce la posizione per le  imprese minori , ma  non chiarisce  la situazione de...

Passaggio forfetario-ordinario: cosa segnalare in Dichiarazione IVA

  (Guida pratica per il 2024-2025) 📌 Uscita dal Forfetario nel 2025? Nessuna Dichiarazione IVA per il 2024 Chi  lascia il forfetario dal 1° gennaio 2025  non deve presentare la dichiarazione IVA 2024. Eccezione : rettifica IVA non detratta sugli acquisti forfetari (da inserire nel  Quadro VF della dichiarazione 2025 ). 🔄 Uscita dal Forfetario nel 2024: Obblighi Immediati Se hai  superato i 100.000€  nel 2024: Presenta la dichiarazione IVA 2024  (entro il 30 aprile 2025). Includi il Quadro VP  (liquidazione periodica). Rettifica detrazioni IVA  (se applicabile) già nella dichiarazione 2024. 📝 Opzione per il Regime Ordinario (Volontaria) Se opti per l’ordinario dal 2025 : Comunicazione nel  Quadro VO  della dichiarazione 2025 (rigo VO20 per imprese, VO21 per professionisti). Vincolo triennale  (fino al 2027), salvo revoca. Attenzione : le imprese in contabilità semplificata  non hanno vincolo triennale . 🔙 Passaggio dall...

Regime Forfetario, novità nel 2025

  Ampliamento della platea : Modifiche alle cause ostative per includere più contribuenti. Redditi di lavoro dipendente : Aumento temporaneo della soglia limite per i redditi di lavoro dipendente. Modifiche Specifiche Innalzamento della soglia dei redditi di lavoro dipendente : La soglia passa da 30.000 euro a 35.000 euro per il 2025. Applicabile ai redditi percepiti nel 2024. Valida solo per il 2025; dal 2026 la soglia tornerà a 30.000 euro. Deroga alla causa di esclusione : Introdotta dall'art. 17 della L. 203/2024. Applicabile a regime per professionisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. Condizioni: Datore di lavoro con più di 250 dipendenti. Contratto di lavoro dipendente con orario tra il 40% e il 50% del tempo pieno. Contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente e certificato. Domicilio professionale distinto. Applicabilità 2025 : Soglia a 35.000 euro. 2026 e successivi : Soglia a 30.000 euro senza modifiche legislative. Deroga a re...

Concordato preventivo biennale al via anche per i forfetari

Pubblicato il software che permette il calcolo delle proposte Grazie all’aggiornamento del software di compilazione del modello REDDITI PF 2024, pubblicato nella tarda serata di ieri dall’Agenzia delle Entrate, è ora possibile calcolare le proposte di reddito concordato anche per i contribuenti in regime forfetario, sulla base di quanto previsto dalla relativa metodologia di calcolo, allegata al DM 15 luglio 2024 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale). I criteri approvati con il DM 14 giugno 2024 sono infatti riservati ai soggetti che applicano gli ISA, che ormai da un mese conoscono le regole con cui l’Agenzia delle Entrate arriva alla definizione della proposta di reddito. I contribuenti forfetari hanno dovuto quindi attendere un provvedimento ad hoc; pur facendo parte dei “contribuenti minori” che possono accedere al concordato preventivo biennale, le due categorie (soggetti ISA da un lato, e contribuenti in regime forfetario dall’altro) presentano infatti profonde differenze...

Rettifica IVA per chi entra nel forfettario

Rettifica della detrazione IVA per chi entra nel regime forfetario: Diritto alla Detrazione IVA: Il diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato all’utilizzo dei beni e dei servizi in operazioni soggette all’imposta. Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale diritto è esercitabile sin dal momento dell’acquisto dei beni e dei servizi, in funzione della loro “afferenza” ad operazioni soggette ad imposta o assimilate, senza attendere la concreta utilizzazione degli stessi. Rettifica della Detrazione Iniziale: Se si verifica una discordanza tra la previsione d’impiego dei beni e dei servizi fatta al momento dell’acquisto e la loro effettiva utilizzazione, è necessario procedere a una rettifica della detrazione iniziale. Questo vale soprattutto se tale discordanza comporta una diversa misura della detrazione spettante. Modalità di Riallineamento (Art. 19-bis2 del DPR 633/72): La rettifica deve essere operata in un’unica soluzione. Si applica in caso di: Cambio di destinazione d’uso. Mut...

Uscita dal forfetario in corso d’anno con effetti sulla rettifica della detrazione IVA

Per i beni ammortizzabili si tiene conto dei mesi residui dell’anno in cui è avvenuto il passaggio al regime ordinario Con la circolare n. 32 del 5 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato, fra l’altro, le conseguenze IVA della fuoriuscita dal regime forfetario, soffermandosi anche sulle modalità per operare la rettifica della detrazione. Il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario, sotto il profilo IVA, se da un lato comporta l’assoggettamento a imposta delle operazioni effettuate successivamente alla fuoriuscita dal regime agevolativo, dall’altro implica, per il soggetto passivo, la possibilità di recuperare l’eventuale IVA non detratta per i beni e servizi ancora non utilizzati.

Per la decadenza dal forfetario si guarda all’incasso, non alla fattura

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina sulla fuoriuscita immediata dal regime agevolato Con la circolare n. 32, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. 190/2014; i chiarimenti arrivano a quasi un anno di distanza dalle ultime modifiche in materia, apportate dalla legge di bilancio 2023. La corposa circolare, dopo aver riepilogato le principali caratteristiche del regime agevolato in commento, affronta le novità più rilevanti, costituite, in particolare: - dall’innalzamento del limite dei ricavi e compensi ai fini dell’applicazione del regime, che a partire dal periodo di imposta 2023 passa da 65.000 euro a 85.000 euro; - dall’introduzione di una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti (art. 1 comma 71 della L. 190/2014). I dubbi interpretativi maggiori si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immed...

Guida al forfettario: requisiti e vantaggi di un regime fiscale agevolato

09/11/2023 Guida al forfettario: requisiti e vantaggi di un regime fiscale agevolato Il Regime Forfettario è un regime fiscale che offre diversi vantaggi sia dal punto di vista della contabilità, notevolmente più semplice rispetto a quella prevista per il regime ordinario, sia da un punto di vista fiscale (il calcolo delle imposte da versare all’erario risulta più semplice). Per queste ragioni si tratta di una scelta ideale per le persone fisiche che desiderano intraprendere un’attività professionale, artistica o d’impresa individuale avvalendosi di agevolazioni e di un minor carico di adempimenti burocratici.  Prima di aderire a questo regime bisogna però badare al fatto che presenta dei requisiti di accesso e delle clausole di esclusione. Nello stesso modo, i vantaggi del Forfettario variano a seconda del fatto che il contribuente stia avviando una nuova attività o meno. Requisiti per l’accesso È possibile accedere al Regime Forfettario quando nell’anno precedente a quello di ade...

Beni e servizi a uso promiscuo da indicare al 50% nel quadro RS dei forfetari

Nessuna proroga per i dati del 2022, che dovranno essere comunicati con l’invio della dichiarazione entro il prossimo 30 novembre La comunicazione dei dati relativi all’attività richiesti ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS (righi RS375-RS381) del modello REDDITI PF non è stata intaccata dall’art. 6 del DL 132/2023 che ne ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2021, il rinvio al 30 novembre 2024. Nessun differimento per i dati del 2022, che andranno comunicati con l’invio della dichiarazione entro il prossimo 30 novembre. Può quindi essere utile riepilogare i chiarimenti forniti nel tempo, per orientare sulla compilazione del quadro. I dati oggetto di comunicazione per gli imprenditori sono: - il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta; - l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci...

Quadro RS dei forfetari, trasmissione dei dati entro il 30 novembre 2024

L’adempimento, che non viene modificato o abrogato, dovrà essere coordinato con il sistema informativo necessario per l’operatività del concordato preventivo biennale È ufficiale la proroga al 30 novembre 2024 per comunicare le informazioni relative all’attività richieste ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021). Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto a fronte dell’ondata di critiche che sono seguite all’invio delle lettere di compliance per presunte omissioni nell’indicazione dei dati informativi nel quadro RS. L’adesione al regime forfetario determinava l’esclusione da studi di settore e parametri contabili e, attualmente, dagli ISA. A fronte di ciò l’art. 1 comma 73 della L. 190/2014 rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per la definizione di “specifici obblighi informativi relativamente al...

Se non si barra il rigo RS382 «assenza di dati» il quadro RS non si chiude

Spettabile Redazione, delle lettere di compliance ai forfetari relative alla compilazione quadro RS si è detto e commentato ampiamente in varie occasioni. Quello che voglio fare notare è che il software Sogei-Agenzia delle Entrate RPF2022 per il 2021 (e anche le altre annualità ovviamente), quindi un prodotto dell’Agenzia delle Entrate, fatto per l’Agenzia delle Entrate, disponibile a cura dell’Agenzia delle Entrate, prevede nella compilazione del quadro RS il rigo RS382 (che, UDITE UDITE, non viene STAMPATO nella dichiarazione). Il rigo RS382 è solo un quadratino da barrare per dichiarare “assenza di dati da indicare nei righi precedenti”. Se non si barra il quadratino non si chiude il quadro RS e nemmeno la dichiarazione. Quindi, ricapitolando: ma sanno come funziona il software? Prima mettono la possibilità di dichiarare “assenza di dati” e poi contestano una possibile irregolarità perché è stato barrato il quadratino che la Sogei ha previsto nel software?

Limite di 100.000 euro per il forfetario senza ragguaglio ad anno

Decadenza immediata dal regime se i ricavi superano tale cifra La perdita di uno dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, o il verificarsi di una causa ostativa, comporta la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui l’evento si verifica. La legge di bilancio 2023, integrando l’art. 1 comma 71 della L. 190/2014, ha tuttavia introdotto un’ipotesi al verificarsi della quale il regime forfetario viene disapplicato relativamente all’anno in corso; in particolare, se i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui tale condizione si verifica. L’inserimento di una fattispecie di disapplicazione istantanea al superamento del limite di 100.000 euro è in linea con la Direttiva (Ue) 18 febbraio 2020 n. 285, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2024; secondo quanto previsto dall’art. 288-bis inserito nell...

Nel forfetario aliquota al 5% per gli anni residui del primo quinquennio di attività

Si giunge a questa conclusione in via interpretativa, ma una conferma ufficiale sarebbe opportuna Nell’ambito del regime forfetario, l’art. 1 comma 65 della L. 190/2014 stabilisce che, “al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento”, al ricorrere di specifiche condizioni. Nello specifico, è necessario che: - il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; - l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; - qualora venga proseguita un’attività svolta in...

Entro fine mese l’adesione e la rinuncia all’agevolazione contributiva per i forfetari

La riduzione si rinnova automaticamente fino a quando non è comunicata l’espressa rinuncia L’art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014 prevede, in favore degli imprenditori individuali che applicano ai fini fiscali il regime forfetario, una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS sul reddito minimale e su quello eccedente. Nell’ambito del quadro RR del modello REDDITI PF, l’agevolazione è contrassegnata con il codice C da riportare nella colonna 7 del rigo RR2. Non sono contemplate agevolazioni specifiche per gli iscritti ad altre Gestioni previdenziali dell’INPS oppure a Casse professionali private. Utilizzando questa misura, con riferimento all’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 comma 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS (art. 1 comma 77 della L. 190/2014). In forza di tale norma, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contribut...