La riduzione si rinnova automaticamente fino a quando non è comunicata l’espressa rinuncia
L’art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014 prevede, in favore degli imprenditori individuali che applicano ai fini fiscali il regime forfetario, una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS sul reddito minimale e su quello eccedente.
Nell’ambito del quadro RR del modello REDDITI PF, l’agevolazione è contrassegnata con il codice C da riportare nella colonna 7 del rigo RR2.
Non sono contemplate agevolazioni specifiche per gli iscritti ad altre Gestioni previdenziali dell’INPS oppure a Casse professionali private.
Utilizzando questa misura, con riferimento all’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 comma 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS (art. 1 comma 77 della L. 190/2014). In forza di tale norma, hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2023 pari a 17.504 euro).
Ciò significa che, se l’importo versato dall’imprenditore in regime forfetario che ha aderito all’agevolazione contributiva risulta complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Si consideri, ad esempio, un commerciante che, producendo nel 2023 un reddito d’impresa non superiore al minimale di reddito (per tale anno, pari a 17.504 euro), versi esclusivamente la contribuzione sul reddito minimale con la riduzione del 35%, nelle quattro rate trimestrali.
L’accredito dell’intero anno ai fini contributivi presuppone il versamento di una somma pari a 4.284,98 euro (17.504 euro × 24,48%), oltre alla contribuzione per la maternità. Non raggiungendo tale importo minimo per effetto della riduzione del 35%, i mesi accreditati per l’anno 2023 risultanti dall’estratto contributivo del commerciante saranno proporzionalmente ridotti.
L’adesione alla riduzione contributiva, quindi, va valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.
Il termine per aderire alla misura agevolativa scade, inderogabilmente, il prossimo 28 febbraio.
I soggetti già in attività che non hanno in precedenza manifestato l’adesione alla misura hanno l’onere di compilare l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS. Nella circ. INPS n. 29/2015 era stato anche allegato un modello cartaceo per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome.
Se la domanda è presentata oltre il 28 febbraio, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2022, invece, la stessa si applica automaticamente anche nel 2023, ove permangano i requisiti necessari per l’applicazione del regime ai fini fiscali e non sia prodotta espressa rinuncia (circ. INPS n. 19/2023, § 8).
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2023, per la quale intendono aderire al regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale.
Anche la revoca del regime contributivo agevolato (per rinuncia volontaria, oppure a seguito dell’accertata perdita dei requisiti o per il verificarsi nel 2022 di una causa di esclusione dal regime) va trasmessa all’INPS entro il mese di febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario; in tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dal primo gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva – secondo quanto era stato precisato nel messaggio INPS n. 15/2019 – determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dal primo gennaio dell’anno successivo.
L’abbandono dell’agevolazione ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio (art. 1 comma 82 della L. 190/2014). Su questo profilo sono state avanzate critiche dall’Associazione nazionale commercialisti (comunicato stampa dell’8 febbraio scorso) in quanto la previsione determinerebbe una disparità di trattamento tra soggetti identici per tipologia di attività e fatturato, “laddove uno dei due non possa più usufruire della riduzione al 65%“.