Passa ai contenuti principali

Passaggio forfetario-ordinario: cosa segnalare in Dichiarazione IVA

 

(Guida pratica per il 2024-2025)


📌 Uscita dal Forfetario nel 2025? Nessuna Dichiarazione IVA per il 2024

  • Chi lascia il forfetario dal 1° gennaio 2025 non deve presentare la dichiarazione IVA 2024.

  • Eccezione: rettifica IVA non detratta sugli acquisti forfetari (da inserire nel Quadro VF della dichiarazione 2025).


🔄 Uscita dal Forfetario nel 2024: Obblighi Immediati

Se hai superato i 100.000€ nel 2024:

  1. Presenta la dichiarazione IVA 2024 (entro il 30 aprile 2025).

  2. Includi il Quadro VP (liquidazione periodica).

  3. Rettifica detrazioni IVA (se applicabile) già nella dichiarazione 2024.


📝 Opzione per il Regime Ordinario (Volontaria)

  • Se opti per l’ordinario dal 2025:

    • Comunicazione nel Quadro VO della dichiarazione 2025 (rigo VO20 per imprese, VO21 per professionisti).

    • Vincolo triennale (fino al 2027), salvo revoca.

    • Attenzione: le imprese in contabilità semplificata non hanno vincolo triennale.


🔙 Passaggio dall’Ordinario al Forfetario nel 2025

  • Dichiarazione IVA 2024 obbligatoria (entro il 30 aprile 2025).

  • Segnala l’ingresso nel forfetario: spunta la casella "1" del rigo VA14.

  • Rettifica detrazioni IVA: compila il rigo VF70 (con segno negativo) per eventuali importi da restituire.


❓ Casi Particolari

  • B&B/Professionisti misti: se mantieni i requisiti forfetari ma opti per l’ordinario, segnalalo nel Quadro VO33.

  • Fabbricati in costruzione: no obbligo di rettifica se non coperti da forfetario.


📅 Riassunto Scadenze

  • 30 aprile 2025: dichiarazione IVA 2024 per chi è uscito dal forfetario nel 2024 o passa al forfetario nel 2025.

  • 30 aprile 2026: dichiarazione IVA 2025 per chi opta per l’ordinario dal 2025.

🔍 Fonti: Legge 190/2014, Circ. Agenzia Entrate 32/2023.

Commenti

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...

Giardinaggio e messa a dimora delle piante ad aliquota IVA variabile

/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Mercoledì, 9 agosto 2017 5-7 minuti In presenza di un contratto di appalto è necessario valutare l’unicità o meno dell’operazione Le molteplici operazioni che caratterizzano le attività di giardinaggio e floricoltura possono presentare profili di complessità in merito all’applicazione dell’IVA. L’aliquota IVA può, ad esempio, variare in ragione del tipo di contratto stipulato dalle parti interessate (si pensi alla cessione di piante ornamentali nell’ambito di una semplice compravendita piuttosto che all’interno di un più complesso rapporto di appalto finalizzato alla sistemazione o alla realizzazione di un giardino). Appare utile, pertanto, analizzare le fattispecie più frequenti ponendo attenzione alla qualificazione delle operazioni prospettate e all’aliquota d’imposta applicabile. I lavori di giardinaggio (es. la concimazione, la rasatura del manto erboso, la potatura delle piante, ecc.) rappresentano prestazioni di servizi assoggettate, salvo quanto...