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Concordato preventivo biennale al via anche per i forfetari

Pubblicato il software che permette il calcolo delle proposte

Grazie all’aggiornamento del software di compilazione del modello REDDITI PF 2024, pubblicato nella tarda serata di ieri dall’Agenzia delle Entrate, è ora possibile calcolare le proposte di reddito concordato anche per i contribuenti in regime forfetario, sulla base di quanto previsto dalla relativa metodologia di calcolo, allegata al DM 15 luglio 2024 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).


I criteri approvati con il DM 14 giugno 2024 sono infatti riservati ai soggetti che applicano gli ISA, che ormai da un mese conoscono le regole con cui l’Agenzia delle Entrate arriva alla definizione della proposta di reddito.

I contribuenti forfetari hanno dovuto quindi attendere un provvedimento ad hoc; pur facendo parte dei “contribuenti minori” che possono accedere al concordato preventivo biennale, le due categorie (soggetti ISA da un lato, e contribuenti in regime forfetario dall’altro) presentano infatti profonde differenze, che mal si conciliano con l’individuazione di criteri di calcolo uniformi e a valenza generale.


Ciò nonostante, la metodologia di calcolo studiata per i contribuenti forfetari presenta diversi punti di contatto con quella approvata con il DM 14 giugno 2024; in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del DM 15 luglio 2024, la proposta di concordato nei confronti dei soggetti in regime forfetario è elaborata utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati sugli ISA, anche relative ad annualità pregresse.


Al pari di quanto previsto per i soggetti ISA, inoltre, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti derivanti dalle proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil elaborate dalla Banca d’Italia.

Il DM 15 luglio 2024 individua inoltre alcune situazioni eccezionali che consentono di ridurre ulteriormente il reddito concordato, ricalcando quanto previsto per i soggetti ISA; si tratta, in particolare, dei seguenti casi:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio;

- sospensione della professione con comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.


Tali eventi, che devono verificarsi nel periodo di imposta 2024, in data antecedente all’adesione al concordato, e che devono essere segnalati all’interno della sezione VI del quadro LM, consentono una riduzione del reddito concordato pari al:

- 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

- 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

- 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.


Le modalità di calcolo del reddito concordato per i contribuenti in regime forfetario sono contenute all’interno della metodologia allegata al DM 15 luglio 2024; in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è tuttavia possibile formulare alcune osservazioni di carattere generale.


In particolare, non si può fare a meno di notare che dalle prime simulazioni di compilazione della nuova sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, dedicata al concordato preventivo biennale, emergono proposte di reddito in aumento, rispetto a quanto dichiarato nella sezione III del medesimo quadro LM relativamente ai redditi prodotti nel periodo di imposta 2024.


La convenienza ad aderire dovrà comunque essere valutata caso per caso, tenendo conto del fatto che per i contribuenti forfetari non sono previsti particolari regimi premiali, oltre alla non rilevanza fiscale dell’eventuale maggior reddito prodotto rispetto a quello concordato; l’applicabilità del nuovo istituto in via sperimentale, limitata al 2024, potrà tuttavia giocare a favore dei soggetti in esame, che a fine ottobre (termine ultimo per aderire) avranno verosimilmente un’idea concreta del reddito da loro prodotto in tale periodo di imposta, in modo da confrontare tale dato con quanto proposto dall’Agenzia delle Entrate (per i contribuenti forfetari il concordato preventivo diverrà biennale a partire dal biennio 2025-2026).


Si tenga presente, infine, che le regole ad oggi in vigore potrebbero nuovamente cambiare, per effetto del DLgs. correttivo attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, che potrà incidere in modo anche rilevante sulla disciplina applicabile al concordato preventivo biennale.


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