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Professionisti Forfetari: Opzione per il Regime Ordinario e Dubbi sul Vincolo Triennale

Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario solleva dubbi, soprattutto per i professionisti. Ecco cosa devi sapere:


📌 Il Quadro Normativo di Riferimento

🔹 Art. 1, comma 70 L. 190/2014:

  • L’opzione per il regime ordinario è vincolante per almeno 3 anni.

  • Dopo il triennio, si rinnova automaticamente fino a revoca.

🔹 Eccezioni:

  • Imprese in contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73) non hanno il vincolo triennale (Ris. Agenzia Entrate n. 64/2018).

  • Professionisti: la questione è più controversa.


⚖️ Cosa Dice l’Agenzia delle Entrate?

✔ Circ. n. 9/2019:

  • Conferma che le imprese minori in contabilità semplificata possono revocare l’opzione prima dei 3 anni.

  • Per i professionisti, invece, il vincolo triennale sembra rimanere valido (Interpello n. 107/2019).

✔ Circ. n. 32/2023:

  • Ribadisce la posizione per le imprese minori, ma non chiarisce la situazione dei professionisti.


🔍 Le Eccezioni delle DRE Regionali

Alcune Direzioni Regionali (es. Emilia-Romagna e Abruzzo) hanno ammesso che:
✅ Anche i professionisti potrebbero non essere vincolati al triennio, se in contabilità semplificata.
✅ La differenza tra imprese e professionisti non è giustificata dal sistema normativo.


⚠️ Rischi e Conseguenze

Se un professionista revoca prima dei 3 anni:

  1. Possibile contestazione da parte dell’Agenzia.

  2. Recupero IVA per gli anni residui del triennio.

  3. Obbligo di documentare i costi per il calcolo del reddito.


📌 Cosa Fare?

  1. Se sei un professionista forfetario e vuoi passare all’ordinario:

    • Verifica se la tua DRE accetta la deroga al vincolo.

    • Tieni conto che l’Agenzia centrale potrebbe contestare.

  2. Se sei un’impresa in contabilità semplificata:

    • Puoi revocare l’opzione senza problemi.


🚀 Conclusione

  • Imprese minori: no vincolo triennale se in contabilità semplificata.

  • Professionisti: situazione incerta, meglio consultare un commercialista o la DRE locale.

  • In caso di revoca anticipata: preparati a eventuali controlli.

🔎 Fonti: L. 190/2014, Ris. n. 64/2018, Circ. n. 32/2023, Interpelli DRE.