Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario solleva dubbi, soprattutto per i professionisti. Ecco cosa devi sapere:
📌 Il Quadro Normativo di Riferimento
🔹 Art. 1, comma 70 L. 190/2014:
L’opzione per il regime ordinario è vincolante per almeno 3 anni.
Dopo il triennio, si rinnova automaticamente fino a revoca.
🔹 Eccezioni:
Imprese in contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73) non hanno il vincolo triennale (Ris. Agenzia Entrate n. 64/2018).
Professionisti: la questione è più controversa.
⚖️ Cosa Dice l’Agenzia delle Entrate?
✔ Circ. n. 9/2019:
Conferma che le imprese minori in contabilità semplificata possono revocare l’opzione prima dei 3 anni.
Per i professionisti, invece, il vincolo triennale sembra rimanere valido (Interpello n. 107/2019).
✔ Circ. n. 32/2023:
Ribadisce la posizione per le imprese minori, ma non chiarisce la situazione dei professionisti.
🔍 Le Eccezioni delle DRE Regionali
Alcune Direzioni Regionali (es. Emilia-Romagna e Abruzzo) hanno ammesso che:
✅ Anche i professionisti potrebbero non essere vincolati al triennio, se in contabilità semplificata.
✅ La differenza tra imprese e professionisti non è giustificata dal sistema normativo.
⚠️ Rischi e Conseguenze
Se un professionista revoca prima dei 3 anni:
Possibile contestazione da parte dell’Agenzia.
Recupero IVA per gli anni residui del triennio.
Obbligo di documentare i costi per il calcolo del reddito.
📌 Cosa Fare?
Se sei un professionista forfetario e vuoi passare all’ordinario:
Verifica se la tua DRE accetta la deroga al vincolo.
Tieni conto che l’Agenzia centrale potrebbe contestare.
Se sei un’impresa in contabilità semplificata:
Puoi revocare l’opzione senza problemi.
🚀 Conclusione
Imprese minori: no vincolo triennale se in contabilità semplificata.
Professionisti: situazione incerta, meglio consultare un commercialista o la DRE locale.
In caso di revoca anticipata: preparati a eventuali controlli.
🔎 Fonti: L. 190/2014, Ris. n. 64/2018, Circ. n. 32/2023, Interpelli DRE.
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