Si giunge a questa conclusione in via interpretativa, ma una conferma ufficiale sarebbe opportuna
Nell’ambito del regime forfetario, l’art. 1 comma 65 della L. 190/2014 stabilisce che, “al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento”, al ricorrere di specifiche condizioni.
Nello specifico, è necessario che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54.
Fermo il possesso a inizio attività delle condizioni di cui al citato comma 65, un aspetto di interesse riguarda la fruibilità dell’aliquota ridotta nei casi in cui i requisiti per il regime forfetario (intendendosi per tali quelli previsti ai commi 54 e 57 dell’art. 1 della L. 190/2014):
- siano acquisiti per la prima volta dopo l’inizio della nuova attività; si pensi al soggetto che ha iniziato un’attività d’impresa nel 2022 in regime di contabilità semplificata, in quanto possessore di una partecipazione in una società di persone, e che transita nel 2023 al regime forfetario, a seguito della dismissione della predetta partecipazione;
- oppure siano persi, con conseguente fuoriuscita dal regime, e nuovamente acquisiti nel corso del primo quinquennio di attività; si pensi al soggetto che nel 2022 – primo anno dell’attività professionale – superi il limite di 85.000 euro di compensi e torni ad applicare il regime agevolato nel 2024, possedendo nuovamente i presupposti di legge.
Nel definire il periodo agevolabile, la disposizione citata testualmente in premessa non richiede – quantomeno in modo espresso – un’applicazione continuativa del regime e quindi dell’aliquota ridotta, né ciò emerge dai chiarimenti finora diffusi dall’Agenzia delle Entrate.
In dottrina è stato condivisibilmente rilevato che il possesso dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario è autonomo rispetto allo status di start up. La verifica circa l’applicabilità del regime forfetario dev’essere effettuata in ogni anno d’imposta, mentre la qualifica di start up viene acquisita con una valutazione cristallizzata al momento dell’avvio dell’attività e, in costanza di tipologia di attività svolta, da tale data decorrerebbe il termine quinquennale di permanenza in detto status (si veda “Fuoriuscita e rientro nel regime forfetario con imposta sostitutiva al 5%” del 22 gennaio 2019).
Se si considera che, nel primo quinquennio di attività, potrebbe verificarsi un motivo di esclusione dal regime forfetario o potrebbe volontariamente essere esercitata l’opzione per il regime “ordinario”, va da sé che anche l’aliquota ridotta potrebbe non essere applicata in modo continuativo per tutti gli anni del periodo agevolato. Tra l’altro, in occasione delle modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 208/2015, l’applicazione dell’aliquota agevolata per gli anni residui al compimento del primo quinquennio di attività era stata risolta favorevolmente nel caso di provenienza dal regime di contabilità ordinaria o semplificata opzionale (circ. n. 10/2016, § 3.1.1).
Sulla tematica, tuttavia, l’inedita risposta all’interpello della DRE Lombardia n. 904-1040/2022 si orienta verso un’interpretazione più rigida e limitativa della disposizione. La fattispecie specifica interessava un contribuente che, in sede di inizio attività (2022), non poteva applicare il regime forfetario avendo percepito nell’anno precedente un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro. Dopo aver rilevato la sussistenza della causa di esclusione con riferimento al primo anno di attività, è stato precisato quanto segue: “laddove risultino rispettate tutte le altre condizioni di legge (non oggetto di verifica in tale sede), l’istante potrà aderire al regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2023, fermo restando che in tal caso non potrà tuttavia accedere all’ulteriore beneficio previsto dal comma 65 sopra indicato sino al termine del quinquennio potenzialmente agevolabile, in quanto al momento dell’avvio dell’attività professionale non esistevano i requisiti di legge previsti per accedere al suddetto regime di favore nella misura ordinaria”.
Ove tale posizione restrittiva venisse confermata, l’applicabilità dell’aliquota del 5% per gli anni residui del primo quinquennio di attività risulterebbe compromessa, quantomeno con riguardo alla casistica specifica esaminata. Vista la sua rilevanza, sarebbe opportuno che la questione venisse approfondita anche della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate.