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📌 Reverse Charge per Forfetari con IVA Trimestrale: Novità e Obblighi

Ecco le principali novità introdotte dal DLgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2024, con importanti semplificazioni per i contribuenti in regime forfetario.

🔹 Novità sul Versamento IVA in Reverse Charge

  • 📅 Scadenza trimestrale invece che mensile:

    • L’IVA sugli acquisti in reverse charge potrà essere versata entro il 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre solare (es. entro il 16 maggio per il I trimestre).

    • Prima della riforma, il versamento era dovuto entro il 16 del mese successivo all’acquisto.

  • 🔄 Operazioni interessate:

    • Servizi da soggetti non residenti (UE ed extra-UE).

    • Operazioni interne con reverse charge (es. settore edilizia).

    • Acquisti intracomunitari di beni oltre i 10.000 € (salvo opzione per l’IVA italiana).

  • 📌 Decorrenza:

    • La nuova regola si applicherà dal 1° ottobre 2025 (in attesa di conferma ufficiale).

🔹 Cosa Non Cambia

  • 🚫 No detrazione IVA: I forfetari non possono detrarre l’IVA sugli acquisti (art. 1, comma 58 L. 190/2014).

  • 📝 Obbligo di autofattura per acquisti da extra-UE o integrazione fattura per fornitori UE.

  • 📊 Nessun obbligo di liquidazione IVA periodica (nessuna comunicazione dati liquidazioni).

🔹 Conferme sul Regime Forfetario

  • 📊 Coefficienti di redditività restano quelli della Tabella allegata alla L. 190/2014, in attesa dell’aggiornamento con ATECO 2025.

  • 📌 ATECO 2025 va indicato nel modello Redditi PF 2025, ma per il calcolo del coefficiente si usa ancora la vecchia classificazione.

⚠️ Attenzione

Fino all’entrata in vigore della riforma (prevista per ottobre 2025), vale ancora il versamento mensile (entro il 16 del mese successivo).

💡 Vantaggio: I forfetari avranno più tempo per versare l’IVA, allineandosi ai termini trimestrali già previsti per altri regimi.

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