Ecco le principali novità introdotte dal DLgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2024, con importanti semplificazioni per i contribuenti in regime forfetario.
🔹 Novità sul Versamento IVA in Reverse Charge
📅 Scadenza trimestrale invece che mensile:
L’IVA sugli acquisti in reverse charge potrà essere versata entro il 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre solare (es. entro il 16 maggio per il I trimestre).
Prima della riforma, il versamento era dovuto entro il 16 del mese successivo all’acquisto.
🔄 Operazioni interessate:
Servizi da soggetti non residenti (UE ed extra-UE).
Operazioni interne con reverse charge (es. settore edilizia).
Acquisti intracomunitari di beni oltre i 10.000 € (salvo opzione per l’IVA italiana).
📌 Decorrenza:
La nuova regola si applicherà dal 1° ottobre 2025 (in attesa di conferma ufficiale).
🔹 Cosa Non Cambia
🚫 No detrazione IVA: I forfetari non possono detrarre l’IVA sugli acquisti (art. 1, comma 58 L. 190/2014).
📝 Obbligo di autofattura per acquisti da extra-UE o integrazione fattura per fornitori UE.
📊 Nessun obbligo di liquidazione IVA periodica (nessuna comunicazione dati liquidazioni).
🔹 Conferme sul Regime Forfetario
📊 Coefficienti di redditività restano quelli della Tabella allegata alla L. 190/2014, in attesa dell’aggiornamento con ATECO 2025.
📌 ATECO 2025 va indicato nel modello Redditi PF 2025, ma per il calcolo del coefficiente si usa ancora la vecchia classificazione.
⚠️ Attenzione
Fino all’entrata in vigore della riforma (prevista per ottobre 2025), vale ancora il versamento mensile (entro il 16 del mese successivo).
💡 Vantaggio: I forfetari avranno più tempo per versare l’IVA, allineandosi ai termini trimestrali già previsti per altri regimi.
Commenti
Posta un commento