Ravvedimento operoso con effetto diversificato in ambito penale
La disciplina di tali effetti si è «sdoppiata» ed è prevista sia nell’art. 13 che nel nuovo art. 13-bis del DLgs. 74/2000
La riforma delle sanzioni, amministrative e penali, apportata dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 158 ha riguardato anche gli effetti del ravvedimento operoso in ambito penale.
Prima, gli effetti di ciò erano contenuti nell’art. 13 del DLgs. 74/2000, mentre ora la disciplina è sdoppiata, essendo prevista sia nel citato art. 13 che nel nuovo art. 13- del DLgs. 74/2000.
A dire il vero, il tema non riguarda solo il ravvedimento operoso, essendo anche inerente al pagamento del debito, avvenuto, ad esempio, in occasione di altri istituti deflativi del contenzioso, o, addirittura, al di fuori dei medesimi.
Prima, gli effetti di ciò erano contenuti nell’art. 13 del DLgs. 74/2000, mentre ora la disciplina è sdoppiata, essendo prevista sia nel citato art. 13 che nel nuovo art. 13- del DLgs. 74/2000.
A dire il vero, il tema non riguarda solo il ravvedimento operoso, essendo anche inerente al pagamento del debito, avvenuto, ad esempio, in occasione di altri istituti deflativi del contenzioso, o, addirittura, al di fuori dei medesimi.
Tornando al ravvedimento, esso, a seconda del delitto in esame, può sia rendere non punibile il reato sia rappresentare, come in passato, una circostanza attenuante, che consente al giudice di diminuire la pena sino alla metà.
Bisogna valutare, di conseguenza, la tipologia di delitto sussumibile nella specie, e da ciò scaturisce che il difensore tributario deve conoscere le fattispecie penali tributarie normate dal DLgs. 74/2000, in modo da poter prospettare al cliente quali effetti può avere il ravvedimento operoso.
Bisogna valutare, di conseguenza, la tipologia di delitto sussumibile nella specie, e da ciò scaturisce che il difensore tributario deve conoscere le fattispecie penali tributarie normate dal DLgs. 74/2000, in modo da poter prospettare al cliente quali effetti può avere il ravvedimento operoso.
A seguito del DLgs. 158/2015, infatti, si assiste ad un sempre più intenso intreccio tra disciplina tributaria e penale, per cui, nonostante continui ad essere presente il doppio binario, sia il difensore penale che quello tributario dovrebbero avere conoscenze che vanno al di là del loro classico ambito di competenza.
Relativamente alle violazioni dichiarative non connotate da condotte fraudolente, l’invio della dichiarazione (si allude alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IVA) emendata degli errori entro il termine di presentazione di quella relativa all’anno successivo e prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale, in occasione del ravvedimento operoso, è una causa di non punibilità del reato art. 4 del DLgs. 74/2000, da dichiarazione infedele.
Qualora il ravvedimento avvenga in un momento posteriore al termine per la dichiarazione dell’anno successivo, non ci sarebbe più la causa di non punibilità ma la normale attenuante, sempre che il ravvedimento avvenga entro il dibattimento di primo grado.
Qualora il ravvedimento avvenga in un momento posteriore al termine per la dichiarazione dell’anno successivo, non ci sarebbe più la causa di non punibilità ma la normale attenuante, sempre che il ravvedimento avvenga entro il dibattimento di primo grado.
Nella dichiarazione omessa (intendendosi per tale la dichiarazione dei redditi, la dichiazione IVA e anche il modello 770), la trasmissione della medesima con pagamento integrale delle imposte entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo e prima dell’inizio di un controllo fiscale/penale è una causa di non punibilità del reato di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000. In tal caso, a ben vedere, la causa di non punibilità non attiene al ravvedimento bensì alla trasmissione della dichiarazione entro il termine indicato, in quanto, operando la lett. c) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, esso sarebbe ormai inibito, avendo come sbarramento temporale il limite dei novanta giorni.
Però, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97, se la dichiarazione è presentata entro il termine per la trasmissione di quella per l’anno successivo e in assenza di controlli, le sanzioni amministrative sono dimezzate.
Però, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97, se la dichiarazione è presentata entro il termine per la trasmissione di quella per l’anno successivo e in assenza di controlli, le sanzioni amministrative sono dimezzate.
A volte c’è la causa di non punibilità
In merito ai delitti di versamento IVA e di ritenute fiscali, se l’integrale pagamento degli importi, ivi compresi interessi e sanzioni, avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, c’è la non punibilità.
Ciò è vero anche per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater del DLgs. 74/2000), ma, se la compensazione riguarda crediti inesistenti, il legislatore ha ritenuto di non prevedere la non punibilità, bensì la consueta attenuante.
Ciò è vero anche per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater del DLgs. 74/2000), ma, se la compensazione riguarda crediti inesistenti, il legislatore ha ritenuto di non prevedere la non punibilità, bensì la consueta attenuante.
Per gli altri reati disciplinati dal DLgs. 74/2000, il ravvedimento operoso, se il pagamento avviene entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha l’effetto di circostanza attenuante, e la pena può essere diminuita sino alla metà (pensiamo alla dichiarazione fraudolenta art. 2 del DLgs. 74/2000, o alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte art. 11 del DLgs. 74/2000). L’attenuante è presupposto per chiedere il c.d. “patteggiamento” art. 444 c.p.p.
Si evidenzia ancora che se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è in corso una dilazione del pagamento, il giudice penale concede un termine di 3 mesi per il pagamento del residuo, prorogabile una sola volta per altri 3 mesi.