Rinviata a settembre la comunicazione «black list»
L’Agenzia delle Entrate ha separato l’adempimento dallo spesometro, che resta confermato per l’11 o il 20 aprile
È differito al 20 settembre 2016 il termine per l’invio della comunicazione annuale “black list” relativa al 2015, avvalendosi del modello polivalente.
Lo ha anticipato ieri l’Agenzia delle Entrate, a mezzo comunicato stampa, in attesa di uno specifico provvedimento direttoriale, in corso di pubblicazione.
Lo ha anticipato ieri l’Agenzia delle Entrate, a mezzo comunicato stampa, in attesa di uno specifico provvedimento direttoriale, in corso di pubblicazione.
Il termine originariamente previsto (11 aprile 2016 per i soggetti con contabilità IVA mensile e 20 aprile 2016 per i soggetti con contabilità IVA trimestrale) rimane valido per il solo spesometro, oltre che per la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo e per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio (quest’ultima comunicazione su base facoltativa).
Si ricorda che la comunicazione delle operazioni con controparti “black list”, disciplinata dall’art. 1 del DL 40/2010, ha assunto periodicità annuale.
Si ricorda che la comunicazione delle operazioni con controparti “black list”, disciplinata dall’art. 1 del DL 40/2010, ha assunto periodicità annuale.
A seguito del passaggio dalla periodicità mensile o trimestrale a quella annuale, secondo quanto previsto dall’art. 21 del DLgs. 175/2014, la comunicazione “black list” veniva a sovrapporsi con la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto “spesometro”), anch’essa da effettuarsi mediante l’impiego del modello polivalente.
Questo starebbe comportando una serie di difficoltà operative legate alla possibilità (o meno) di effettuare un unico invio del modello polivalente per entrambi gli adempimenti.
Questo starebbe comportando una serie di difficoltà operative legate alla possibilità (o meno) di effettuare un unico invio del modello polivalente per entrambi gli adempimenti.
Come già rilevato su Eutekne.info (si veda “Comunicazioni «black list» separate dallo spesometro” del 21 marzo 2016), infatti, si paventava il rischio che, effettuando un doppio invio dei dati (uno per quelli relativi allo spesometro e uno per quelli relativi alla “black list”), il modello polivalente inviato per secondo potesse “sovrascrivere” il primo, cancellandolo, esponendo così il contribuente alle sanzioni connesse all’inadempimento.
Dunque, per i dati relativi al 2015, dovranno essere effettuate due comunicazioni distinte, sempre avvalendosi del modello polivalente:
- la prima, relativa allo spesometro e alle operazioni legate al turismo, entro l’11 aprile 2016 (soggetti IVA mensili) o entro il 20 aprile 2016 (soggetti IVA trimestrali);
- la seconda, relativa alla comunicazione “black list” (dunque, compilando il solo quadro BL) entro il 20 settembre 2016.
Scadenza, quest’ultima, forse non felicissima, in considerazione del ravvicinato termine per la presentazione del modello UNICO 2016.
- la prima, relativa allo spesometro e alle operazioni legate al turismo, entro l’11 aprile 2016 (soggetti IVA mensili) o entro il 20 aprile 2016 (soggetti IVA trimestrali);
- la seconda, relativa alla comunicazione “black list” (dunque, compilando il solo quadro BL) entro il 20 settembre 2016.
Scadenza, quest’ultima, forse non felicissima, in considerazione del ravvicinato termine per la presentazione del modello UNICO 2016.
Alcuni dubbi potrebbero sorgere nel caso in cui l’operatore abbia già inviato il modello polivalente, anche con riferimento alla comunicazione “black list”. In questo caso non dovrebbe essere necessario inviare nuovamente i dati per la sola parte “black list”, già acquisita dall’Agenzia delle Entrate.
Un’altra questione riguarda l’inserimento nello spesometro, trasmesso con il modello polivalente entro il termine dell’11 o 20 aprile, delle operazioni con controparti “black list”.
Un’altra questione riguarda l’inserimento nello spesometro, trasmesso con il modello polivalente entro il termine dell’11 o 20 aprile, delle operazioni con controparti “black list”.
Ragionevolmente dovrebbe essere confermato l’esonero dallo spesometro, anche a seguito della modifica dei termini di presentazione per le operazioni “black list”, considerato che i due adempimenti hanno basi normative diverse (rispettivamente l’art. 1 del DL 40/2010 e l’art. 21 del DL 78/2010) e che, altrimenti, sarebbero duplicate le comunicazioni all’Autorità fiscale.
In ultimo, c’è da chiedersi se i nuovi termini previsti per la “black list” IVA avranno carattere permanente o se, per il prossimo anno, saranno trovate soluzioni (anche di tipo tecnico) che consentano di ridurre gli adempimenti. Soluzioni che potrebbero arrivare anche dalla fatturazione elettronica di cui al DLgs. 127/2015, destinata a ridimensionare l’adempimento dello spesometro.