IVA al 10% incerta nei confronti di soggetti passivi per le manutenzioni
Per le Entrate l’aliquota agevolata per tali prestazioni sulle abitazioni può essere applicata solo nei confronti di consumatori finali
Il legislatore italiano, con l’art. 7 lettera b) della L. n. 488/1999, ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2000, l’aliquota IVA del alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio classificati come manutenzioni ordinarie e straordinarie, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa ed aventi ad oggetto contratti di appalto o cessione di beni con posa in opera purché la posa sia effettuata da colui che ha fornito il bene. La norma, di fatto, estende l’aliquota agevolata in aggiunta agli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché a quelli di ristrutturazione edilizia, rientranti già, per quanto riguarda i contratti di appalto, nel punto 127-quaterdecies) della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72.
In presenza di beni significativi, espressamente individuati dal legislatore, è previsto un meccanismo attraverso il quale l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
La norma è stata oggetto di successive proroghe fino all’anno 2010 nel quale l’art. 2 comma 11 della L. 23 dicembre 2009 n. 191 ne ha esteso l’efficacia sine die.
La norma è stata oggetto di successive proroghe fino all’anno 2010 nel quale l’art. 2 comma 11 della L. 23 dicembre 2009 n. 191 ne ha esteso l’efficacia sine die.
In base al dettato normativo l’agevolazione spetta ai contatti di appalto e di cessione di beni con posa in opera relativi a fabbricati a prevalente destinazione abitativa così come definiti dalla C.M. 29 dicembre 1999 n. 247. Si tratta, in generale, di singole unità immobiliari e relative pertinenze accatastate nel gruppo A, con eccezione della categoria A/10, oppure, limitatamente alle parti comuni, di interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.
La norma, così come il successivo DM 29 dicembre 1999 recante l’elenco dei beni significativi, non fa alcun riferimento al destinatario della prestazione che, pertanto, può essere sia un soggetto passivo del tributo che un privato. L’unico accenno alla “natura” del committente è contenuto nella circolare n. 71 del 7 aprile 2000 la quale, al § 3.2 afferma che “si deve ritenere che l’agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione”.
A dire il vero l’inciso è riportato per chiarire che, in tale fattispecie, i subappalti – ovvero le fasi intermedie – scontano l’aliquota IVA ordinaria in quanto quella agevolata è riservata esclusivamente all’utilizzatore finale inteso come il fruitore della prestazione. Peraltro il senso letterale della frase, ammesso che un’interpretazione dell’Agenzia possa assumere il rango di norma, non esclude che l’agevolazione possa essere diretta anche ad altri soggetti quali le società proprietarie degli immobili abitativi.
Successivamente l’Agenzia, con la circolare n. 37 del 22 dicembre 2015 in tema di reverse charge, è ritornata sul tema e, riconducendosi a quanto riportato nella circolare n. 71/2000, ha affermato che l’aliquota agevolata IVA del 10% in tema di manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili abitativi possa essere applicata esclusivamente nei confronti dei consumatori finali e che, conseguentemente, a tali fattispecie non si possa applicare il meccanismo del reverse charge. Tale pensiero è stato recentemente confermato dalla stessa Agenzia in risposta ad un quesito posto dalla stampa specializzata.
Non prevista la qualifica di consumatore finale in capo al committente
A nostro parere l’esclusione dell’aliquota IVA agevolata nei confronti dei soggetti passivi dovrebbe essere rivista in quanto, come accennato, la norma non prevede, per l’applicazione dell’agevolazione, l’ulteriore condizione della qualifica di consumatore finale in capo al committente.
Inoltre, accettando invece il pensiero dell’Agenzia, occorrerebbe un coordinamento con le norme sull’indetraibilità assoluta dell’IVA relativa alla manutenzione dei fabbricati abitativi ai sensi della lettera i) dell’art. 19- del DPR 633/72 secondo cui il destinatario finale della prestazione potrebbe essere un soggetto passivo il quale però non può detrarre l’IVA addebitata (a questo punto nella misura del 22%). Infine nascerebbe il problema dell’integrazione, da parte del committente, delle fatture emesse in reverse charge, dovendosi tale soggetto interrogare se l’aliquota corretta sia il 10% oppure il 22%.
Insomma, prima che esploda il contenzioso, forse è opportuno un ripensamento da parte dell’Agenzia sull’argomento.
Insomma, prima che esploda il contenzioso, forse è opportuno un ripensamento da parte dell’Agenzia sull’argomento.