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Le Entrate confermano che il lieve inadempimento vale per tutte le rate

Le Entrate confermano che il lieve inadempimento vale per tutte le rate

L’Agenzia apre sul favor rei in merito alla sanzione da decadenza dalla rateazione, ora del 45% e non più del 60%

Diverse volte abbiamo rilevato come, per effetto del DLgs. 159/2015, il legislatore abbia riformato vari punti della disciplina relativa alla rateazione di importi derivanti da istituti deflativi del contenzioso, alludiamo alla definizione degli avvisi bonari, all’accertamento con adesione, agli altri istituti normati dal DLgs. 218/97, alla mediazione e alla conciliazione giudiziale.
Uno degli aspetti più importanti della neointrodotta disciplina riguarda il regime degli inadempimenti e delle cause di decadenza dalla dilazione e, per gli avvisi bonari, pure dalla definizione, ora contenuto, per tutte le fattispecie, nel nuovo art. 15- del DPR 602/73.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17 pubblicata ieri, ha divulgato i primi chiarimenti sulla disciplina.
Si rammenta che il pagamento della prima rata o della totalità delle somme perfeziona la definizione, con la sola eccezione della conciliazione giudiziale, ove il perfezionamento “retroagisce” alla formazione del verbale o dell’accordo di conciliazione.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 15-, la decadenza e/o il mancato accesso alla definizione non si verificano quando il tardivo versamento non supera i 7 giorni, o se l’insufficiente versamento è contenuto in una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000 euro.
Scorrendo la circolare, emerge che il periodo di tolleranza citato così come il limite dei 10.000 euro riguardano sia la prima rata che la totalità delle somme dovute, cosa che, come rilevato da alcuni commentatori, si evince in via interpretativa, stante la laconicità della norma in merito alla prima rata nel caso degli avvisi bonari.
Detto ciò, la decadenza dalla dilazione e, per gli avvisi bonari, altresì dalla definizione, si verifica se il contribuente non paga una rata successiva alla prima nel termine per quella posteriore.
In questa ipotesi, vige sempre la regola descritta: quindi non c’è decadenza se “l’insufficiente versamento è contenuto in una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000,00 euro”.
Un aspetto non chiarito, forse volutamente, dalla circolare, riguarda l’interpretazione dell’inciso riportato. Pur nel silenzio della circolare, siamo dell’avviso che il limite dei 10.000 euro sia l’unica condizione per vagliare se l’insufficiente versamento sia di entità tale da cagionare il disconoscimento della dilazione o della definizione, stante la locuzione “in ogni caso” (in pratica, è superfluo il riferimento al 3%).
Il chiarimento sarebbe stato senz’altro opportuno, in ragione del fatto che una questione molto simile si pone per la riduzione di un terzo della sanzione da dichiarazione infedele (si veda “Nella dichiarazione infedele riduzione di un terzo senza limite del 3%” del 23 febbraio 2016).
Se, di contro, il contribuente versa la rata entro il trimestre ravvedendosi, non c’è nessuna decadenza (la sanzione base su cui effettuare il ravvedimento è, nella maggioranza delle ipotesi, del 15%, trattandosi di tardivo versamento contenuto nei novanta giorni).
Nulla viene detto sul limite dei 10.000 euro
Per tutti gli istituti deflativi del contenzioso con l’eccezione della definizione degli avvisi bonari, se il contribuente decade dalla dilazione (quindi non versa una rata successiva alla prima entro il trimestre), unitamente alla cartella di pagamento sarà irrogata una sanzione del sui residui importi dovuti a titolo di tributo.
Nel sistema DLgs. 159/2015, detta sanzione, sempre parametrata al residuo tributo, era del .
L’Agenzia delle Entrate, valorizzando l’art. 3 del DLgs. 472/97, si dimostra, come più volte affermato, assai più garantista della Cassazione (si veda “Favor rei, la difesa è nei confronti della Cassazione e non delle Entrate” del 22 aprile 2016), e specifica che, in tal caso, opera il favor rei, con il limite della definitività dell’atto.
Rammentiamo che, in base ad una diversa opinione (condivisibile o meno), si poteva anche optare per la soluzione opposta, visto che l’art. 15 del DLgs. 159/2015 detta una specifica disciplina transitoria per l’art. 15-, circostanza che potrebbe rappresentare quella “diversa disposizione di legge” idonea a derogare al favor rei.

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