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Ridenominati i codici tributo per la rivalutazione dei beni d’impresa

Ridenominati i codici tributo per la rivalutazione dei beni d’impresa

Servono per le imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione

Con la risoluzione n. 30 di ieri, 26 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo “1811” e “1813” per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione a seguito del mutato quadro normativo dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 commi da 889 a 897 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
In particolare, l’art. 1 comma 894 prevede che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione di cui al comma 891 e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati di cui al comma 892 siano versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
I codici tributo “1811” e “1813” erano stati istituiti dalla risoluzione n. 33/2006 e già “aggiornati” con la risoluzione n. 60/2014 (si veda “I codici tributo per pagare la sostitutiva per la rivalutazione «cambiano nome»” del 10 giugno 2014).
Ora, con la risoluzione n. 30 di ieri, proprio per consentire il versamento tramite modello F24 delle sopracitate imposte sostitutive, tali codici sono ridenominati come segue:
- “1811” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art. 1, c. 892, legge n. 208/2015”;
- “1813” denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015”.
Dal 9 maggio non si compila il campo "rateazione/regione/prov./mese rif."
Per quanto riguarda le modalità di compilazione, i codici devono essere riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per tali codici tributo, dal 9 maggio 2016 non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.“ del citato modello di pagamento.

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