Per la scelta della tassonomia XBRL, rileva la data di approvazione
Come già evidenziato su Eutekne.info, avuto riguardo ai soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del formato XBRL, la pratica di deposito del bilancio si compone secondo modalità differenti in funzione della data di chiusura dell’esercizio e di approvazione da parte dell’assemblea.
Posto che, per i bilanci consolidati, non è stata ancora sviluppata la tassonomia integrata, le maggiori problematiche si presentano in relazione ai bilanci d’esercizio. Occorre, infatti, individuare quale versione della tassonomia, tra quelle rilasciate dall’Associazione XBRL Italia, debba essere utilizzata.
Si ricorda che, nel nostro ordinamento, il legislatore ha previsto l’utilizzo del formato XBRL per la presentazione dei bilanci al Registro delle imprese a decorrere dagli esercizi chiusi successivamente al 16 febbraio 2009.
La prima versione della tassonomia (2009-02-16 n. 1.00), che riguardava soltanto gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, è stata rilasciata a febbraio 2009 e ha trovato applicazione per il deposito dei bilanci 2009 (soggetti solari).
Successivamente, la tassonomia è stata aggiornata. La nuova versione (2011-01-04 n. 1.10) ha trovato applicazione per il deposito dei bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013 (soggetti solari), salva la possibilità, per gli ultimi due esercizi riportati, di aderire alla sperimentazione sulla tassonomia relativa alla Nota integrativa.
A novembre 2014 è stata rilasciata la prima versione della tassonomia integrata (2014-11-17), capace di codificare in formato elettronico elaborabile l’intero rendiconto, comprensivo della Nota integrativa.
Tale tassonomia ha trovato generalmente applicazione per il deposito dei bilanci 2014 (soggetti solari). L’obbligo di utilizzo ha, infatti, riguardato i bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 (o successivamente) e approvati a decorrere dal 3 marzo 2015.
Infine, in considerazione delle problematiche di natura operativa riscontrate, XBRL Italia ha deciso di implementare la tassonomia, rilasciandone, a novembre 2015, una nuova versione integrata (2015-12-14), obbligatoria per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015 (o successivamente) e approvati in assemblea dal 1° marzo 2016.
Da quanto riportato si evince che i due requisiti (data di chiusura e data di approvazione) devono essere rispettati contemporaneamente.
Tanto premesso, nella composizione della pratica di deposito possono sorgere dubbi in relazione ai bilanci a cavallo d’anno.
Si pensi, ad esempio, all’esercizio 1° dicembre 2014-30 novembre 2015. In questo caso, posto che il bilancio si chiude dopo il 31 dicembre 2014 (ma prima del 31 dicembre 2015) e che, evidentemente, viene approvato dopo il 3 marzo 2015, la tassonomia di riferimento è la versione integrata 2014-11-17.
Il documento di accompagnamento alla tassonomia evidenzia che risulta comunque possibile anticipare, su base volontaria, l’adozione del nuovo tracciato informatico (2015-12-14).
Analogamente, possono sorgere dubbi in relazione ai bilanci solari, qualora gli stessi siano approvati in ritardo rispetto al termine di 120 o 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ex art. 2364 comma 2 c.c.
Si pensi, per esempio, ad un bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, ma approvato dall’assemblea nel mese di aprile 2016. Posto che, come sopra evidenziato, per individuare la tassonomia applicabile, occorre valutare congiuntamente la data di chiusura e quella di approvazione del bilancio, nella specie la tassonomia di riferimento è la versione integrata 2014-11-17.
Nella prassi può, inoltre, accadere che siano rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti e che tali errori siano tali da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio.
In tal caso, occorre rifare il bilancio dell’esercizio in cui è stato commesso l’errore e i bilanci degli esercizi successivi sui quali l’errore produce i suoi effetti. Ciascuno dei bilanci interessati dalla correzione deve essere nuovamente approvato dall’assemblea e deve essere depositato secondo le norme di legge.
Laddove l’errore riguardi un bilancio chiuso il 31 dicembre 2013, fermo restando l’obbligo di utilizzare il formato XBRL, dovranno essere codificati attraverso il formato elettronico elaborabile soltanto lo Stato patrimoniale e il Conto economico. Per quanto sopra riportato, infatti, sono esclusi dall’obbligo di utilizzare la tassonomia integrata i bilanci chiusi prima del 31 dicembre 2014. Nella specie, per la formazione dell’istanza XBRL, dovrà essere utilizzata la versione 2011-01-04 n. 1.10 della tassonomia.
Laddove, invece, l’errore riguardi un bilancio chiuso il 31 dicembre 2014, occorrerà utilizzare la tassonomia integrata versione 2014-11-17, depositando in XBRL anche la Nota integrativa, posto che la riapprovazione è evidentemente successiva al 3 marzo 2015.
Rimane ferma, anche in questo caso, la possibilità di adottare l’ultima versione della tassonomia integrata (2015-12-14), seppur la stessa non sia, nella fattispecie prospettata, obbligatoria.
Posto che, per i bilanci consolidati, non è stata ancora sviluppata la tassonomia integrata, le maggiori problematiche si presentano in relazione ai bilanci d’esercizio. Occorre, infatti, individuare quale versione della tassonomia, tra quelle rilasciate dall’Associazione XBRL Italia, debba essere utilizzata.
Si ricorda che, nel nostro ordinamento, il legislatore ha previsto l’utilizzo del formato XBRL per la presentazione dei bilanci al Registro delle imprese a decorrere dagli esercizi chiusi successivamente al 16 febbraio 2009.
La prima versione della tassonomia (2009-02-16 n. 1.00), che riguardava soltanto gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, è stata rilasciata a febbraio 2009 e ha trovato applicazione per il deposito dei bilanci 2009 (soggetti solari).
Successivamente, la tassonomia è stata aggiornata. La nuova versione (2011-01-04 n. 1.10) ha trovato applicazione per il deposito dei bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013 (soggetti solari), salva la possibilità, per gli ultimi due esercizi riportati, di aderire alla sperimentazione sulla tassonomia relativa alla Nota integrativa.
A novembre 2014 è stata rilasciata la prima versione della tassonomia integrata (2014-11-17), capace di codificare in formato elettronico elaborabile l’intero rendiconto, comprensivo della Nota integrativa.
Tale tassonomia ha trovato generalmente applicazione per il deposito dei bilanci 2014 (soggetti solari). L’obbligo di utilizzo ha, infatti, riguardato i bilanci chiusi il 31 dicembre 2014 (o successivamente) e approvati a decorrere dal 3 marzo 2015.
Infine, in considerazione delle problematiche di natura operativa riscontrate, XBRL Italia ha deciso di implementare la tassonomia, rilasciandone, a novembre 2015, una nuova versione integrata (2015-12-14), obbligatoria per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015 (o successivamente) e approvati in assemblea dal 1° marzo 2016.
Da quanto riportato si evince che i due requisiti (data di chiusura e data di approvazione) devono essere rispettati contemporaneamente.
Tanto premesso, nella composizione della pratica di deposito possono sorgere dubbi in relazione ai bilanci a cavallo d’anno.
Si pensi, ad esempio, all’esercizio 1° dicembre 2014-30 novembre 2015. In questo caso, posto che il bilancio si chiude dopo il 31 dicembre 2014 (ma prima del 31 dicembre 2015) e che, evidentemente, viene approvato dopo il 3 marzo 2015, la tassonomia di riferimento è la versione integrata 2014-11-17.
Il documento di accompagnamento alla tassonomia evidenzia che risulta comunque possibile anticipare, su base volontaria, l’adozione del nuovo tracciato informatico (2015-12-14).
Analogamente, possono sorgere dubbi in relazione ai bilanci solari, qualora gli stessi siano approvati in ritardo rispetto al termine di 120 o 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ex art. 2364 comma 2 c.c.
Si pensi, per esempio, ad un bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, ma approvato dall’assemblea nel mese di aprile 2016. Posto che, come sopra evidenziato, per individuare la tassonomia applicabile, occorre valutare congiuntamente la data di chiusura e quella di approvazione del bilancio, nella specie la tassonomia di riferimento è la versione integrata 2014-11-17.
Nella prassi può, inoltre, accadere che siano rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti e che tali errori siano tali da rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio.
In tal caso, occorre rifare il bilancio dell’esercizio in cui è stato commesso l’errore e i bilanci degli esercizi successivi sui quali l’errore produce i suoi effetti. Ciascuno dei bilanci interessati dalla correzione deve essere nuovamente approvato dall’assemblea e deve essere depositato secondo le norme di legge.
Laddove l’errore riguardi un bilancio chiuso il 31 dicembre 2013, fermo restando l’obbligo di utilizzare il formato XBRL, dovranno essere codificati attraverso il formato elettronico elaborabile soltanto lo Stato patrimoniale e il Conto economico. Per quanto sopra riportato, infatti, sono esclusi dall’obbligo di utilizzare la tassonomia integrata i bilanci chiusi prima del 31 dicembre 2014. Nella specie, per la formazione dell’istanza XBRL, dovrà essere utilizzata la versione 2011-01-04 n. 1.10 della tassonomia.
Laddove, invece, l’errore riguardi un bilancio chiuso il 31 dicembre 2014, occorrerà utilizzare la tassonomia integrata versione 2014-11-17, depositando in XBRL anche la Nota integrativa, posto che la riapprovazione è evidentemente successiva al 3 marzo 2015.
Rimane ferma, anche in questo caso, la possibilità di adottare l’ultima versione della tassonomia integrata (2015-12-14), seppur la stessa non sia, nella fattispecie prospettata, obbligatoria.