SALDO
IMPOSTE DIRETTE E ACCONTO 2016
In
questa Circolare
- Importi da versare a saldo e primo acconto dell’Irpef
- Termini di versamento e modalità di versamento
- Rateazione
Il saldo Irpef e
relative addizionali risultanti dal Modello Unico, e l’eventuale
prima rata di acconto, devono essere versati entro il 16 giugno,
ovvero entro i successivi trenta giorni con una maggiorazione dello
0,40 %, utilizzando il Modello di versamento F24.
Se, però, le
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi non superano
ciascuna l’importo di 12,00 euro, i versamenti non devono essere
effettuati.
Inoltre le imposte
dovute possono essere rateizzate in rate di pari importo entro e non
oltre il mese di novembre 2016, mese di scadenza del pagamento della
seconda rata di acconto.
Il contribuente,
infine, ha la facoltà di compensare, nei confronti dei diversi enti
impositori, i crediti ed i debiti risultanti dalla dichiarazione e
dalle denunce periodiche contributive.
I soggetti
obbligati alla presentazione del Modello Unico 2016
(periodo d’imposta 2015), quali coloro che hanno conseguito redditi
nell’anno 2015 e non rientrano nei casi di esonero e coloro che
sono obbligati alla tenuta delle scritture, devono, entro il 16
giugno, provvedere al versamento delle imposte dovute a saldo che
risultano dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo
acconto 2016.
1.
Importi da versare a saldo e primo acconto dell’Irpef
L’importo dovuto a
saldo è quello indicato all’interno del rigo «RN34», denominato
«Differenza», di Unico 2016.
Tale importo risulta
dalla seguente operazione:
RN26 col. 2 – RN26
col. 1 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN31
col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4
DETERMINAZIONE
DEL RIGO «RN34»
|
Rigo –
Colonna |
Descrizione |
|
(+)
RN26 – colonna 2
|
Imposta
netta (data dall’imposta lorda di cui al rigo RN5, sottratto il
totale detrazioni d’imposta di cui al rigo RN22 ed il totale
delle altre detrazioni e dei crediti d’imposta di cui al rigo RN
25)
|
|
(-)
RN26 – colonna 1
|
Imposta
netta sospesa
|
|
(-)
RN27
|
Credito
d’imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo
|
|
(-)
RN28
|
Credito
d’imposta per l’abitazione principale – Sisma Abruzzo
|
|
(-)
RN29 – colonna 2
|
Credito
d’imposta complessivamente spettante per redditi prodotti
all’estero
|
|
(-)
RN 30 – colonna 3
|
Credito
d’imposta per erogazioni cultura (credito utilizzato)
|
|
(-)
RN 31 – colonna 2
|
Crediti
residui per detrazioni incapienti (dati dalla sommatoria del
credito residuo di cui alla detrazione canoni di locazione e
affitto terreni, di cui al rigo RN12 colonna 2, e l’ulteriore
detrazione per figli relativa ai crediti residui per detrazioni
incapienti, di cui al rigo RN31 colonna 1)
|
|
(-)
RN32 – colonna 1
|
Crediti
d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni
|
|
(-)
RN32 – colonna 2
|
Altri
crediti d’imposta
|
|
(+)
RN33 – colonna 3
|
Ipotesi
di non utilizzo dell’ammontare delle ritenute, attribuite dalle
società ed associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir,
eccedenti il debito Irpef
|
|
(-)
RN33 – colonna 4
|
Totale
delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri
|
L’importo positivo
risultante (debito) deve essere versato con modello F24.
Se, diversamente,
l’importo di cui al rigo
«RN34»
è negativo (credito), il contribuente non deve effettuare alcun
versamento ed il risultato deve essere riportato al rigo «RX1».
Individuazione
dell’importo da versare in acconto dell’Irpef
All’interno del
rigo «RN61» del modello Unico 2016, denominato «Ricalcolo
reddito», va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto
Irpef.
Il contribuente deve
innanzitutto verificare se rientra in uno dei «Casi
particolari»
riepilogati nella tabella seguente e, eventualmente, barrare la
casella di colonna 1 del rigo «RN61».
«CASI
PARTICOLARI»
|
Descrizione |
Calcolo
dell’acconto |
|
Presenza
di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di
imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva
del 20%
|
L’acconto
deve tenere conto anche di tali redditi
|
|
Presenza
di redditi
di terreni
|
L’acconto
non deve tenere conto dell’ulteriore rivalutazione del 10 % sui
redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP applicata per
l’anno 2015
|
|
Presenza
di redditi
dei fabbricati
|
L’acconto
non deve tenere conto dei benefici fiscali relativi
all’agevolazione per sospensione della procedure esecutiva di
sfratto
|
|
Presenza
di redditi
d’impresa
|
L’acconto
deve tenere conto della deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante
|
|
Soggetti
che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento
alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria (il costo è maggiorato del 40%)
|
L’acconto
non deve tenere conto le disposizioni dei commi 91 e 92 della L.
208/2015
|
Successivamente il
contribuente deve indicare:
- l’importo del reddito complessivo, ricalcolato in base alle modalità previste per i «Casi particolari» (colonna 2);
- l’importo dell’imposta netta ricalcolata (colonna 3);
- il nuovo ammontare dell’importo «Differenza» (colonna 4).
Infatti,
nell’ipotesi in cui sia stata barrata la casella «Casi
particolari», di cui alla colonna 1 del rigo «RN61», la
«Differenza» è data dall’importo indicato all’interno della
colonna 4.
Diversamente, se non
è stata barrata la casella «Casi
particolari»,
la «Differenza» è data dall’importo indicato all’interno del
rigo «RN34» calcolato come in precedenza descritto.
L’acconto,
calcolato nella misura del cento % dell’ammontare «Differenza»,
deve essere indicato all’interno del rigo «RN62» di Unico 2016.
In particolare, deve
essere indicato:
- se di importo inferiore a 257,52 euro, all’interno della colonna 2;
- se di importo superiore a 257,52 euro, all’interno della colonna 1, nella misura del 40%, e all’interno della colonna 2, nella misura del 60%.
Inoltre, se
l’importo del rigo «Differenza»
del rigo «RN34»,
ovvero del rigo «RN61», non supera l’importo di 51,65 euro,
l’acconto non è dovuto.
INDIVIDUAZIONE
DELL'ACCONTO
|
Importo rigo
“Differenza” |
Acconto |
|
Inferiore
a 51,65 euro
|
Non
dovuto
|
|
Da
52,00 a 257,52 euro
|
Dovuto
in unica soluzione (pari al 100% del rigo «RN34» o del rigo
«RN61»)
|
|
Da
257,52 euro
|
Dovuto
in due soluzioni (40% e 60% del rigo «RN342» o del rigo «RN61»)
|
Individuazione
dell’importo da versare a saldo della cedolare secca
L’importo dovuto a
saldo dell’imposta sostitutiva è quello indicato al rigo «RB11»
colonna 11, denominato «Imposta a debito», di Unico 2016.
Tale importo risulta
dalla seguente operazione:
col. 3 – col. 4 +
col. 5 – col. 6 – col. 8 + col. 9 + col. 10
DETERMINAZIONE
DEL RIGO «RB11»
|
Rigo –
Colonna |
Descrizione |
|
(+)
colonna 3
|
Totale
imposta
cedolare secca
(data dalla sommatoria delle colonne n. 1 e n. 2)
|
|
(-)
colonna 4
|
Eccedenza
indicata nella dichiarazione precedente (rigo RX4, colonna 4, di
Unico 2015)
|
|
(+)
colonna 5
|
Eccedenza
d’imposta compensata utilizzando il modello F24
|
|
(-)
colonna 6
|
Ammontare
degli acconti
versati per l’anno 2015
|
|
(-)
colonna 8
|
Importo
trattenuto dal sostituto d’imposta (colonna 7 del rigo 99 del
modello 730-3/2016)
|
|
(+)
colonna 9
|
Importo
rimborsato dal sostituto d’imposta (colonna 5 del rigo 99 del
modello 730-3/2016)
|
|
(+)
colonna 10
|
Credito
compensato con il modello F24
|
L’importo positivo
risultante da detta operazione (debito) deve essere versato con
modello F24.
Se, diversamente, il
risultato è negativo (credito), deve essere compilata la colonna 12
del rigo «RB11» ed il contribuente deve riportare l’importo al
rigo «RX4».
Individuazione
dell’importo da versare in acconto della cedolare secca
Da quest’anno
l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca deve essere
riportato in Unico 2016 all’interno del rigo «RB12».
In particolare,
l’importo di riferimento, al fine del calcolo
dell’acconto,
è il novantacinque % di quello indicato all’interno della colonna
3 del rigo «RB11» denominata «Totale
imposta cedolare secca».
In particolare, deve
essere indicato:
- se di importo inferiore a 257,52 euro, all’interno della colonna 2;
- se di importo superiore a 257,52 euro, all’interno della colonna 1, nella misura del 40%, e all’interno della colonna 2, nella misura del 60%.
Inoltre, se
l’importo della colonna 3 del rigo «RB11», non supera l’importo
di 51,65 euro, l’acconto non è dovuto.
INDIVIDUAZIONE
DELL'ACCONTO
|
Importo rigo
«Differenza» |
Acconto |
|
Inferiore
a 51,65 euro
|
Non
dovuto
|
|
Da
52,00 a 257,52 euro
|
Dovuto
in unica soluzione (pari al 95% del rigo «RB11» colonna 3)
|
|
Da
257,52 euro
|
Dovuto
in due soluzioni (40% e 60% del rigo «RB11» colonna 3)
|
Individuazione
dell’importo da versare a saldo dell’imposta sostitutiva per
«minimi» e «forfetari»
L’importo dovuto a
saldo
dell’imposta sostitutiva
è quello indicato al rigo «LM46», denominata “Imposta a debito”,
di Unico 2016.
Tale importo risulta
dalla seguente operazione:
LM42 – LM43 + LM44
– LM45, col. 2
DETERMINAZIONE
DEL RIGO «LM46»
|
Rigo –
Colonna |
Descrizione |
|
(+)
LM42
|
Differenza,
data: per i contribuenti
che hanno compilato la sezione I
(regime di vantaggio), dalla imposta sostitutiva, di cui al rigo
LM10, sottratti i crediti d’imposta, di cui alla colonna 11 del
rigo LM40, e le ritenute cedute dal consorzio, di cui al rigo
LM41; per i contribuenti che hanno compilato la sezione II (regime
forfetario), dalla imposta sostitutiva, di cui al rigo LM39,
sottratti i crediti d’imposta, di cui alla colonna 11 del rigo
LM40, e le ritenute cedute dal consorzio, di cui al rigo LM41
|
|
(-)
LM43
|
Eccedenza
d’imposta
risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX31 colonna 4 di
Unico 2015)
|
|
(+)
LM44
|
Eccedenza
d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata
utilizzando il modello F24
|
|
(-)
LM45 – colonna 2
|
Importo
degli acconti versati
|
L’importo positivo
risultante da detta operazione (debito) deve essere versato con
modello F24.
Se, diversamente, il
risultato è negativo (credito), deve essere compilato il rigo
«LM47».
Inoltre, tale
importo deve anche essere indicato all’interno del rigo «RX31».
Individuazione
dell’importo da versare in acconto dell’imposta sostitutiva per
«minimi» e «forfetari»
L’importo degli
acconti deve essere calcolato nella misura del cento % dell’ammontare
«Differenza» di cui al rigo «LM42».
In particolare, se
tale importo:
- è inferiore a 257,52 euro, l’acconto è dovuto in unica soluzione;
- è superiore a 257,52 euro, l’acconto è dovuto in due soluzioni, la prima del 40% e la seconda del 60%.
Inoltre, se
l’importo del rigo «Differenza» del rigo «LM42» non supera
l’importo di 51,65 euro, l’acconto non è dovuto.
INDIVIDUAZIONE
DELL'ACCONTO
|
Importo
rigo «Differenza»
|
Acconto
|
|
Inferiore
a 51,65 euro
|
Non
dovuto
|
|
Da
52,00 a 257,52 euro
|
Dovuto
in unica soluzione (pari al 100% del rigo «LM42»)
|
|
Da
257,52 euro
|
Dovuto
in due soluzioni (40% e 60% del rigo «LM42»)
|
Individuazione
dell’importo da versare a saldo dell’addizionale regionale
all’Irpef
L’importo
dovuto a saldo dell’addizionale regionale all’Irpef
è quello indicato al rigo «RV7», denominato «Addizionale
regionale all’Irpef a debito», di Unico 2016.
Tale importo risulta
dalla seguente operazione:
RV2 col. 2 – RV3
col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2 + RV6 col. 3
+ RV6 col. 4
DETERMINAZIONE
DEL RIGO «RV7»
|
Rigo –
Colonna |
Descrizione |
|
(+)
RV2 – colonna 2
|
Importo
dell’addizionale dovuta in relazione al domicilio fiscale al 1°
gennaio 2015 e determinata applicando le aliquote previste dalla
singole Regioni
|
|
(-)
RV3 – colonna 3
|
Ammontare
dell’addizionale trattenuta o da trattenere dal sostituto se nel
2015 sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente o da lavoro
a questo assimilato
|
|
(-)
RV4 – colonna 3
|
Eccedenza
d’imposta
per la quale non è stato chiesto il rimborso in dichiarazione (di
cui alla colonna 4 del rigo RX2 di Unico 2015)
|
|
(+)
RV5
|
Eccedenza
di addizionale risultante dalla precedente dichiarazione
compensata nel modello F24
|
|
(-)
RV6 – colonna 1
|
Importo
indicato in colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3/2016
|
|
(+)
RV6 – colonna 2
|
Ammontare
del credito utilizzato in compensazione
con F24 per il pagamento dell’Imu
|
|
(+)
RV6 – colonna 3
|
Importo
indicato in colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2016
|
|
(+)
RV6 – colonna 4
|
Credito
già esposto nella colonna 3 del rigo RX2 del precedente modello
Unico 2016
|
L’importo positivo
risultante da detta operazione (debito) deve essere versato con
modello F24.
Se, diversamente, il
risultato è negativo (credito), deve essere compilato il rigo «RV8».
Inoltre, tale
importo deve anche essere indicato al rigo «RX2».
Individuazione
dell’importo da versare a saldo dell’addizionale comunale
all’Irpef
L’importo
dovuto a saldo dell’addizionale regionale all’Irpef
è quello indicato al rigo «RV15», denominato «Addizionale
comunale all’Irpef a debito», di Unico 2016.
Tale importo risulta
dalla seguente operazione:
RV10 col. 2 – RV11
col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14
col. 3 + RV14 col. 4
DETERMINAZIONE
DEL RIGO «RV15»
|
Rigo –
Colonna |
Descrizione |
|
(+)
RV10 – colonna 2
|
Importo
dell’addizionale dovuta applicando all’importo del rigo RV1
l’aliquota del rigo RV9 colonna 2
|
|
(-)
RV11 – colonna 6
|
Sommatoria
dell’addizionale trattenuta o da trattenere dal sostituto
d’imposta,
dell’addizionale trattenuta a titolo di acconto per l’anno
d’imposta 2015, dell’addizionale versata a titolo di acconto
per l’anno d’imposta con il modello F24 e l’addizionale
trattenuta con modalità diverse dalle precedenti
|
|
(-)
RV12 – colonna 3
|
Importo
di RX3, colonna 4, del modello Unico 2015 (credito da utilizzare
in compensazione e/o in detrazione) relativo all’eccedenza
d’imposta per la quale è stato chiesto il rimborso
|
|
(+)
RV13
|
Eccedenza
di addizionale risultante dalla precedente dichiarazione
compensata nel modello F24
|
|
(-)
RV14 – colonna 1
|
Importo
indicato nella colonna 7 del rigo 93 del modello 730-3/2016
|
|
(+)
RV14 – colonna 2
|
Ammontare
del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, se nel
quadro I del modello 730/2016 è stato chiesto di utilizzare il
credito originato dalla presentazione della dichiarazione 730 per
il pagamento dell’Imu e/o di altre imposte
|
|
(+)
RV14 – colonna 3
|
Ammontare
indicato nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-3/2016
|
|
(+)
RV14 – colonna 4
|
Importo
del credito già esposto nella colonna 3 del rigo RX3 (credito da
utilizzare in compensazione e/o in detrazione) del precedente
modello Unico 2016
|
L’importo
positivo risultante da detta operazione (debito)
deve essere versato con modello F24.
Se, diversamente, il
risultato è negativo (credito), deve essere compilato il rigo
«RV16».
Inoltre, tale
importo deve anche essere indicato all’interno del rigo «RX3» –
colonna 1.
Individuazione
dell’importo da versare in acconto dell’addizionale comunale
all’Irpef
L’importo
dell’acconto deve essere calcolato nella misura del trenta %
del reddito imponibile, relativo all’anno d’imposta 2015,
moltiplicato per l’aliquota deliberata dal Comune, nel quale il
contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2016, e
diminuito dell’acconto per l’addizionale 2016 trattenuto dal
datore di lavoro, di cui alla colonna 5 del rigo «RC10».
In particolare, tale
importo risulta dalla seguente operazione:
RV17 col. 5 – RV17
col. 6 – RV17 col. 7
DETERMINAZIONE
DEL RIGO «RV17» – colonna 8
|
Rigo –
Colonna |
Descrizione |
|
(+)
RV17 – colonna 5
|
Acconto
dovuto, dato dal 30% dell’imponibile relativo all’anno
d’imposta 2015, corrispondente al rigo RV1, moltiplicato per
l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto
|
|
(-)
RV17 – colonna 6
|
Addizionale
trattenuta dal datore di lavoro, di cui al rigo RC10 colonna 5
|
|
(-)
RV17 – colonna 7
|
Importo
trattenuto o versato, nell’ipotesi di dichiarazione integrativa
o correttiva
|
L’acconto,
calcolato come sopra riportato, deve essere indicato all’interno
del rigo «RV17», colonna 8, di Unico 2016.
2.
Termini di versamento e modalità di versamento
I versamenti a saldo
e primo acconto delle imposte devono essere eseguiti:
- entro il 16 giugno;
- entro il 18 luglio (in quanto il 16 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
Il secondo, o unico
acconto, deve essere versato entro il 30 novembre.
TERMINI
DI VERSAMENTO
|
Versamento
|
Data
di versamento
|
|
|
Saldo
|
16
giugno
|
18
luglio con maggiorazione
|
|
I
Acconto
|
||
|
II
o unico Acconto
|
30
novembre
|
|
Si ricorda che i
versamenti devono essere arrotondati all’unità di euro, così come
determinati all’interno della dichiarazione dei redditi.
Al fine di
effettuare i versamenti dovuti, tutti i contribuenti devono
utilizzare il modello di versamento F24.
In particolare, i
contribuenti
non titolari di partita Iva possono:
- presentare, presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali e agenti della riscossione, ilmodello F24 cartaceo;
- ovvero adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Diversamente, i
contribuenti
titolari di partita Iva
possono effettuare i versamenti:
- mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- o ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste italiane;
- ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
All’interno del
modello F24 è necessario indicare:
- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- l’anno d’imposta;
- gli importi da versare;
- i codici tributo indicati nella tabella di seguito.
CODICI
TRIBUTO DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE
|
Codice |
Descrizione |
|
4001
|
Irpef
– Saldo
|
|
4033
|
Irpef
– Acconto prima rata
|
|
4034
|
Irpef
– Acconto seconda rata o unica soluzione
|
|
1668
|
Interessi
pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
|
|
1842
|
Cedolare
secca locazioni – Saldo
|
|
1840
|
Cedolare
secca locazioni – Acconto prima rata
|
|
1841
|
Cedolare
secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
|
|
1795
|
Imposta
sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo
|
|
1793
|
Imposta
sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata
|
|
1794
|
Imposta
sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o
unica soluzione
|
|
3801
|
Addizionale
regionale
|
|
3844
|
Addizionale
comunale Saldo
|
|
3843
|
Addizionale
comunale Acconto
|
3.
Rateazione
Tutti i contribuenti
possono versare le somme, dovute a titolo di saldo e primo acconto,
in rate
mensili.
Sugli importi
rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del quattro %
annuo, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a
quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della
seconda.
I contribuenti
non titolari di partita Iva
possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno
2016, ovvero entro il 18 luglio 2016 maggiorando l’importo dovuto
dello 0,40 %.
In particolare, gli
interessi applicabili sono quelli evidenziati nella tabella seguente.
RATEAZIONE
– CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
|
Rata |
Scadenza |
Interessi |
Scadenza |
Interessi (*) |
|
Prima
|
16
giugno
|
-
|
18
luglio
|
-
|
|
Seconda
|
30
giugno
|
0,16%
|
22
agosto
|
0,13%
|
|
Terza
|
22
agosto
|
0,49%
|
31
agosto
|
0,46%
|
|
Quarta
|
31
agosto
|
0,82%
|
30
settembre
|
0,79%
|
|
Quinta
|
30
settembre
|
1,15%
|
31
ottobre
|
1,12%
|
|
Sesta
|
31
ottobre
|
1,48%
|
30
novembre
|
1,45%
|
|
Settima
|
30
novembre
|
1,81%
|
-
|
-
|
|
(*) L’importo
da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 %. |
||||
Per i contribuenti
titolari di partita Iva sono applicabili gli interessi evidenziati
nella tabella seguente.
RATEAZIONE
– CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
|
Rata |
Scadenza |
Interessi |
Scadenza |
Interessi (*) |
|
Prima
|
16
giugno
|
-
|
18
luglio
|
-
|
|
Seconda
|
18
luglio
|
0,33%
|
22
agosto
|
0,31%
|
|
Terza
|
22
agosto
|
0,66%
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16
settembre
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0,64%
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Quarta
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16
settembre
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0,99%
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17
ottobre
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0,97%
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Quinta
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17
ottobre
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1,32%
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16
novembre
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1,30%
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Sesta
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16
novembre
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1,65%
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-
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-
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(*) L’importo
da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. |
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