Solo il risarcimento del danno emergente non sconta l’IRPEF
Le indennità percepite dalla persona fisica a titolo di risarcimento sono soggette a IRPEF se e nei limiti in cui risultino destinate a reintegrare un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante”), mentre non lo sono nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente”). È quanto ribadito dalla Cassazione, con la recente sentenza n. 9180/2016.
L’art. 6 comma 2 primo periodo del TUIR stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
In dottrina, è stato osservato che le indennità e i proventi diretti a risarcire i danni patrimoniali indiretti, cioè quelli non suscettibili di una valutazione economica, come il danno alla vita di relazione, in quanto aventi la funzione di risarcire la minore capacità di produrre reddito in futuro, vanno sempre assoggettati a tassazione, così come proventi e indennità relativi a danni non patrimoniali, salvo che non discendano da un’invalidità permanente o da morte, per i quali la disposizione anzidetta esclude espressamente l’imponibilità, atteso che anch’essi hanno sempre funzione sostitutiva di reddito.
Sembra quindi evidente che la rilevanza fiscale delle predette indennità sia condizionata dall’esame della causa del danno che le stesse mirano a risarcire.
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 155/2002, ha precisato che è principio generale quello per cui, laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, siano assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.
Viceversa, se il risarcimento erogato vuole indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), e ha quindi la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto, gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.
Il Fisco ha anche ribadito che la predetta norma prevede l’assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi dirette a risarcire il c.d. lucro cessante; pertanto, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, il c.d. danno emergente (cfr. ris. n. 56/2007).
Più recentemente, l’Agenzia ha puntualizzato che le somme liquidate a titolo di danno all’immagine e perdita di chance professionali possono essere qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato fornisca prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno (ris. n. 106/2009; Cass. n. 2229/2016, per cui gli importi corrisposti per il mancato godimento del riposo biologico sono soggetti a IRPEF, trovando “causa” nel rapporto di lavoro, e non avendo natura risarcitoria).
Secondo la C.T. Prov. Lecce, invece, gli interessi maturati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico hanno natura meramente accessoria rispetto a tale somma e, pertanto, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale, ossia l’esclusione da tassazione ai sensi del predetto art. 6 del TUIR (sentenza 6 febbraio 2012 n. 1794).
Il danno biologico assume rilievo anche in relazione alla sentenza in commento, dai cui fatti di causa emerge che un contribuente aveva ricevuto una somma, a seguito della cessione bonaria di un grande terreno, nell’ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità, tesa ad indennizzare la perdita della qualità di imprenditore agricolo, il costo delle pratiche burocratiche per il cambio della destinazione d’uso dell’immobile rimasto di proprietà, nonché il costo della serra e dell’impianto di riscaldamento e, infine, il ristoro del “danno biologico”.
La Cassazione ha bocciato la decisione di merito con cui i giudici regionali avevano stabilito che dette somme rientravano nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. e) del TUIR (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli) e, pertanto, dovevano essere assoggettate a IRPEF, atteso che, invece, per la Suprema Corte, il collegio di merito avrebbe dovuto distinguere tra le somme in oggetto la componente riconducibile al mancato guadagno del contribuente, assoggettandola a tassazione, e quella relativa al cosiddetto “danno emergente” che dall’IRPEF rimane invece esclusa (cfr. anche Cass. n. 29579/2011).
Le indennità percepite dalla persona fisica a titolo di risarcimento sono soggette a IRPEF se e nei limiti in cui risultino destinate a reintegrare un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante”), mentre non lo sono nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente”). È quanto ribadito dalla Cassazione, con la recente sentenza n. 9180/2016.
L’art. 6 comma 2 primo periodo del TUIR stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
In dottrina, è stato osservato che le indennità e i proventi diretti a risarcire i danni patrimoniali indiretti, cioè quelli non suscettibili di una valutazione economica, come il danno alla vita di relazione, in quanto aventi la funzione di risarcire la minore capacità di produrre reddito in futuro, vanno sempre assoggettati a tassazione, così come proventi e indennità relativi a danni non patrimoniali, salvo che non discendano da un’invalidità permanente o da morte, per i quali la disposizione anzidetta esclude espressamente l’imponibilità, atteso che anch’essi hanno sempre funzione sostitutiva di reddito.
Sembra quindi evidente che la rilevanza fiscale delle predette indennità sia condizionata dall’esame della causa del danno che le stesse mirano a risarcire.
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 155/2002, ha precisato che è principio generale quello per cui, laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, siano assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.
Viceversa, se il risarcimento erogato vuole indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), e ha quindi la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest’ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto, gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.
Il Fisco ha anche ribadito che la predetta norma prevede l’assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi dirette a risarcire il c.d. lucro cessante; pertanto, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, il c.d. danno emergente (cfr. ris. n. 56/2007).
Più recentemente, l’Agenzia ha puntualizzato che le somme liquidate a titolo di danno all’immagine e perdita di chance professionali possono essere qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato fornisca prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno (ris. n. 106/2009; Cass. n. 2229/2016, per cui gli importi corrisposti per il mancato godimento del riposo biologico sono soggetti a IRPEF, trovando “causa” nel rapporto di lavoro, e non avendo natura risarcitoria).
Secondo la C.T. Prov. Lecce, invece, gli interessi maturati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico hanno natura meramente accessoria rispetto a tale somma e, pertanto, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale, ossia l’esclusione da tassazione ai sensi del predetto art. 6 del TUIR (sentenza 6 febbraio 2012 n. 1794).
Il danno biologico assume rilievo anche in relazione alla sentenza in commento, dai cui fatti di causa emerge che un contribuente aveva ricevuto una somma, a seguito della cessione bonaria di un grande terreno, nell’ambito di una procedura di esproprio per pubblica utilità, tesa ad indennizzare la perdita della qualità di imprenditore agricolo, il costo delle pratiche burocratiche per il cambio della destinazione d’uso dell’immobile rimasto di proprietà, nonché il costo della serra e dell’impianto di riscaldamento e, infine, il ristoro del “danno biologico”.
La Cassazione ha bocciato la decisione di merito con cui i giudici regionali avevano stabilito che dette somme rientravano nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. e) del TUIR (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli) e, pertanto, dovevano essere assoggettate a IRPEF, atteso che, invece, per la Suprema Corte, il collegio di merito avrebbe dovuto distinguere tra le somme in oggetto la componente riconducibile al mancato guadagno del contribuente, assoggettandola a tassazione, e quella relativa al cosiddetto “danno emergente” che dall’IRPEF rimane invece esclusa (cfr. anche Cass. n. 29579/2011).