L’invio dei modelli 770 slitta al 15 settembre
/ Michela DAMASCO Sabato, 30 luglio 2016
Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi (si veda “Modelli 770/2016, in arrivo la proroga al 15 settembre” del 20 luglio), con la pubblicazione, sulla G.U. n. 176 di ieri, del DPCM 26 luglio 2016, è ufficiale il differimento dal 22 agosto al 15 settembre del termine per la presentazione in via telematica dei modelli 770/2016.
Si ricorda prima di tutto che, quest’anno, la scadenza slitta già automaticamente al 22 agosto, dato che il termine ordinario del 31 luglio, cadendo di domenica, fa sì che si possa beneficiare:
- di un primo differimento a lunedì 1° agosto;
- poiché dal 1° agosto si applica la sospensione feriale, di un secondo differimento al 20 agosto;
- poiché il 20 agosto cade di sabato, dell’ulteriore differimento a lunedì 22 agosto.
Le categorie professionali, però, come gli scorsi anni, hanno richiesto una proroga a fine settembre (si veda “I sindacati chiedono la proroga a fine settembre per i modelli 770” del 16 luglio). La proroga vera e propria, alla fine, è arrivata con apposito DPCM, ma solo fino al 15 settembre, in modo da non creare sovrapposizioni con la scadenza del 30 settembre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli UNICO), dell’IVA e dell’IRAP.
Lo slittamento per i modelli 770 ha anche l’effetto di differire al 15 settembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico delle “Certificazioni Uniche 2015”, relative al 2014, che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata, ad esempio quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
Analogamente agli scorsi anni, la proroga comporta anche un differimento dei termini per il ravvedimento operoso, in quanto collegati al termine di presentazione dei modelli 770/2016.
In particolare, se non viene rispettata la nuova scadenza del 15 settembre 2016 per la presentazione dei modelli 770, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, quindi entro il 14 dicembre 2016.
Slitta al 15 settembre 2016 anche il termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, relativi al 2014;
- l’omessa effettuazione, nel 2015, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.
Stessa scadenza per ravvedere le violazioni commesse nel 2014
Ancora, per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) entro il prossimo 15 settembre potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2014, con riduzione delle sanzioni a un settimo del minimo (art. 13 comma 1 lett. b-bis del DLgs. 472/97);
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo (art. 13 comma 1 lett. b-ter del DLgs. 472/97).
Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 13 del DLgs. 472/97, infatti, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.
/ Michela DAMASCO Sabato, 30 luglio 2016
Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi (si veda “Modelli 770/2016, in arrivo la proroga al 15 settembre” del 20 luglio), con la pubblicazione, sulla G.U. n. 176 di ieri, del DPCM 26 luglio 2016, è ufficiale il differimento dal 22 agosto al 15 settembre del termine per la presentazione in via telematica dei modelli 770/2016.
Si ricorda prima di tutto che, quest’anno, la scadenza slitta già automaticamente al 22 agosto, dato che il termine ordinario del 31 luglio, cadendo di domenica, fa sì che si possa beneficiare:
- di un primo differimento a lunedì 1° agosto;
- poiché dal 1° agosto si applica la sospensione feriale, di un secondo differimento al 20 agosto;
- poiché il 20 agosto cade di sabato, dell’ulteriore differimento a lunedì 22 agosto.
Le categorie professionali, però, come gli scorsi anni, hanno richiesto una proroga a fine settembre (si veda “I sindacati chiedono la proroga a fine settembre per i modelli 770” del 16 luglio). La proroga vera e propria, alla fine, è arrivata con apposito DPCM, ma solo fino al 15 settembre, in modo da non creare sovrapposizioni con la scadenza del 30 settembre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli UNICO), dell’IVA e dell’IRAP.
Lo slittamento per i modelli 770 ha anche l’effetto di differire al 15 settembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all’invio telematico delle “Certificazioni Uniche 2015”, relative al 2014, che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata, ad esempio quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
Analogamente agli scorsi anni, la proroga comporta anche un differimento dei termini per il ravvedimento operoso, in quanto collegati al termine di presentazione dei modelli 770/2016.
In particolare, se non viene rispettata la nuova scadenza del 15 settembre 2016 per la presentazione dei modelli 770, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, quindi entro il 14 dicembre 2016.
Slitta al 15 settembre 2016 anche il termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, relativi al 2014;
- l’omessa effettuazione, nel 2015, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.
Stessa scadenza per ravvedere le violazioni commesse nel 2014
Ancora, per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) entro il prossimo 15 settembre potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2014, con riduzione delle sanzioni a un settimo del minimo (art. 13 comma 1 lett. b-bis del DLgs. 472/97);
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo (art. 13 comma 1 lett. b-ter del DLgs. 472/97).
Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 13 del DLgs. 472/97, infatti, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.