Va iscritto alla Gestione commercianti l’amministratore dominus dell’azienda
/ Luca MAMONE
Sabato, 30 luglio 2016
Scatta
l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti dell’INPS per un
libero professionista che, oltre a rivestire il ruolo di amministratore
in una società, risulta esserne il vero “dominus”, svolgendo nella
stessa un’attività lavorativa con carattere di generale abitualità e prevalenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15327/2016, confermando la decisione d’appello con la quale era stato accertato l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti per un architetto che, pur risultando amministratore di una società, svolgeva in modo prevalente l’attività professionale propria dell’impresa, ossia quella commerciale.
La vicenda trae origine da un accertamento dell’INPS, in seguito al quale era stata emessa una cartella esattoriale nei confronti di un libero professionista per mancata iscrizione alla Gestione speciale commercianti e conseguente mancato pagamento dei contributi relativi al biennio 2004-2005.
Nell’opposizione proposta in sede di merito, il professionista aveva sostenuto la mancanza di requisiti per l’iscrizione alla predetta gestione speciale dell’INPS, in quanto ricopriva la carica di amministratore delegato della società e svolgeva nella stessa solamente compiti sociali con esclusione di ogni attività lavorativa, con conseguente unico obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex L. 335/95.
Nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello aveva invece respinto le tesi difensive del professionista, in quanto risultavano sussistere i requisiti ex art. 1 commi 203 e 208 della L. 662/96 in base ai quali scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. In particolare, dall’esame della documentazione reperita nonché sulla base delle testimonianze del personale raccolte in azienda, si evinceva una partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e in modo prevalente.
In sede di Cassazione, si ricorda come alla luce di un’interpretazione autentica ex art. 12 comma 11 del DL 78/2010, il criterio dell’attività prevalente non trovi applicazione con riferimento ai soggetti già iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95, come nel caso dell’amministratore di società, ossia la carica (formalmente) ricoperta dallo stesso ricorrente.
In altri termini, per queste attività non opererebbe il criterio (ex art. 1, comma 208 della L. 662/96) “semplificante” e derogatorio, dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione relativa all’attività prevalente.
Nel rigettare il ricorso e confermare la correttezza della decisione d’appello, i giudici di legittimità osservano che la regola espressa dal quadro giuridico appena prospettato è quella per cui il concorso di attività di lavoro autonomo (come l’amministratore di società), soggetta ad iscrizione presso la Gestione separata, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l’obbligo della duplice iscrizione, ai sensi del quale ogni attività segue il suo regime previdenziale.
Con riferimento al caso in esame, la Suprema Corte sottolinea che i giudici d’appello – in seguito ad un accertamento congruo ed esaustivo – hanno ritenuto certo il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale del ricorrente. In particolare, dalle testimonianze rese anche in sede ispettiva, nonché dalla documentazione acquisita, la Corte d’Appello ha espresso un giudizio di univoco svolgimento di vera e propria attività commerciale, a latere di quella di amministratore.
Anzi, l’architetto risultava sostanzialmente essere il vero dominus dell’impresa, provvedendo, data la sua qualificazione professionale, sia alla gestione dei clienti più importanti e alla progettazione degli impianti nel contesto di un’azienda che progetta, realizza e vende impianti di illuminazione, e che tale attività non era riconducibile a quella di amministratore dell’azienda quanto piuttosto all’esercizio del commercio.
Per la Cassazione si è pertanto in presenza di un giudizio di prevalenza e abitualità dell’attività di lavoro corretto ed esaustivo, che investe con completezza tutti gli elementi che, a norma dell’art. 1 comma 203 della L. 662/96 devono sussistere perché sorga l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ivi compresa la gestione e l’organizzazione della società con il lavoro prevalentemente proprio.
Alla luce di tali deduzioni, i giudici di legittimità decidono dunque per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15327/2016, confermando la decisione d’appello con la quale era stato accertato l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti per un architetto che, pur risultando amministratore di una società, svolgeva in modo prevalente l’attività professionale propria dell’impresa, ossia quella commerciale.
La vicenda trae origine da un accertamento dell’INPS, in seguito al quale era stata emessa una cartella esattoriale nei confronti di un libero professionista per mancata iscrizione alla Gestione speciale commercianti e conseguente mancato pagamento dei contributi relativi al biennio 2004-2005.
Nell’opposizione proposta in sede di merito, il professionista aveva sostenuto la mancanza di requisiti per l’iscrizione alla predetta gestione speciale dell’INPS, in quanto ricopriva la carica di amministratore delegato della società e svolgeva nella stessa solamente compiti sociali con esclusione di ogni attività lavorativa, con conseguente unico obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex L. 335/95.
Nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello aveva invece respinto le tesi difensive del professionista, in quanto risultavano sussistere i requisiti ex art. 1 commi 203 e 208 della L. 662/96 in base ai quali scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti. In particolare, dall’esame della documentazione reperita nonché sulla base delle testimonianze del personale raccolte in azienda, si evinceva una partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e in modo prevalente.
In sede di Cassazione, si ricorda come alla luce di un’interpretazione autentica ex art. 12 comma 11 del DL 78/2010, il criterio dell’attività prevalente non trovi applicazione con riferimento ai soggetti già iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95, come nel caso dell’amministratore di società, ossia la carica (formalmente) ricoperta dallo stesso ricorrente.
In altri termini, per queste attività non opererebbe il criterio (ex art. 1, comma 208 della L. 662/96) “semplificante” e derogatorio, dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione relativa all’attività prevalente.
Nel rigettare il ricorso e confermare la correttezza della decisione d’appello, i giudici di legittimità osservano che la regola espressa dal quadro giuridico appena prospettato è quella per cui il concorso di attività di lavoro autonomo (come l’amministratore di società), soggetta ad iscrizione presso la Gestione separata, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l’obbligo della duplice iscrizione, ai sensi del quale ogni attività segue il suo regime previdenziale.
Con riferimento al caso in esame, la Suprema Corte sottolinea che i giudici d’appello – in seguito ad un accertamento congruo ed esaustivo – hanno ritenuto certo il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale del ricorrente. In particolare, dalle testimonianze rese anche in sede ispettiva, nonché dalla documentazione acquisita, la Corte d’Appello ha espresso un giudizio di univoco svolgimento di vera e propria attività commerciale, a latere di quella di amministratore.
Anzi, l’architetto risultava sostanzialmente essere il vero dominus dell’impresa, provvedendo, data la sua qualificazione professionale, sia alla gestione dei clienti più importanti e alla progettazione degli impianti nel contesto di un’azienda che progetta, realizza e vende impianti di illuminazione, e che tale attività non era riconducibile a quella di amministratore dell’azienda quanto piuttosto all’esercizio del commercio.
Per la Cassazione si è pertanto in presenza di un giudizio di prevalenza e abitualità dell’attività di lavoro corretto ed esaustivo, che investe con completezza tutti gli elementi che, a norma dell’art. 1 comma 203 della L. 662/96 devono sussistere perché sorga l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ivi compresa la gestione e l’organizzazione della società con il lavoro prevalentemente proprio.
Alla luce di tali deduzioni, i giudici di legittimità decidono dunque per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.