La
detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio
relative alle aree esterne
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Gentile
cliente, con la presente desideriamo informarLa che
ai
sensi della lett. b) dell'art. 16-bis del TUIR, nei
giardini di pertinenza degli immobili residenziali è possibile
beneficiare della detrazione IRPEF del 50% per
alcuni interventi che possano essere considerati "di
manutenzione straordinaria"
così come definiti dall'art. 3 lett. b) del DPR 380/2001. In
aggiunta, in relazione ai giardini pertinenziali potrebbero essere
agevolabili gli
interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche
(per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno
all'abitazione), relativi
all'adozione di misure per prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi
(a titolo esemplificativo, il rafforzamento, la sostituzione o
l'installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici)
e riguardanti l'esecuzione
di opere volte ad evitare gli infortuni domestici
(ad esempio, l'installazione del corrimano). Nella Guida
dell'Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2016 viene fatto un
elenco
esemplificativo degli interventi ammessi alla detrazione IRPEF del
50%.
Per quel che concerne i giardini di pertinenza, possono
fruire del beneficio fiscale,
ad esempio: i) la nuova
realizzazione di cancelli e recinzioni esterne o la sostituzione
di quelli esistenti
con altri aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti
(nei materiali, nelle dimensioni o nei colori); ii) la
sostituzione di gradini esterni
(modificandone la forma, le dimensioni o i materiali rispetto a
quelli preesistenti); iii)
la realizzazione e la sostituzione dei muri di cinta
(la sostituzione deve avvenire sempre con materiali o forme
diverse dal muro preesistente); iv) la
nuova pavimentazione esterna o la sostituzione della preesistente
(con diversi materiali e superfici); v) il
rifacimento della piscina
(modificando i caratteri preesistenti), ecc. Non possono
beneficiare della detrazione, invece, gli
interventi che riguardano il mantenimento o la sostituzione di
piante o alberi.
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Premessa
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La
detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione
edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo
unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione
è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e
inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
La
detrazione è pari al 36% delle spese sostenute,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
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Osserva
Tuttavia,
per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il
decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della
detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al
beneficio.
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Questi
maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da
provvedimenti successivi.
Da
ultimo, la
legge di stabilità 2016
(legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha
prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della
maggiore detrazione Irpef (50%),
confermando il
limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal
1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla
misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità
immobiliare
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Le
manutenzione agevolabili sui giardini pertinenziali
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L’art.
16-bis comma 1 lett. b) del TUIR dispone che è
possibile beneficiare della detrazione per gli interventi di
manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
eseguiti sulle
“singole
unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali e sulle loro pertinenze”.
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Osserva
In
sostanza, è possibile
beneficiare dell’agevolazione del 50% anche per alcuni
interventi che vengono eseguiti nei giardini di pertinenza degli
immobili residenziali
che possano essere considerati “interventi
di manutenzione straordinaria”.
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In
aggiunta, in
relazione ai giardini
pertinenziali
potrebbero essere agevolabili gli interventi contemplati:
- dalla lett. e) dell’art. 16-bis in oggetto e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- dalla lett. f), relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici)
- dalla lett. l), riguardante l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (tra le opere agevolabili rientra, ad esempio, l’installazione del corrimano).
Nella
Guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a marzo 2016 viene
fatto un elenco esemplificativo degli interventi ammessi alla
detrazione IRPEF del 50%.
Per
quel che concerne i giardini di pertinenza, possono fruire del
beneficio fiscale, ad esempio:
- la nuova realizzazione di cancelli e recinzioni esterne o la sostituzione di quelli esistenti con altri aventi caratteristiche diverse da quelli preesistenti (nei materiali, nelle dimensioni o nei colori);
- la sostituzione di gradini esterni (modificandone la forma, le dimensioni o i materiali rispetto a quelli preesistenti), la realizzazione e la sostituzione dei muri di cinta (la sostituzione deve avvenire sempre con materiali o forme diverse dal muro preesistente);
- la nuova pavimentazione esterna o la sostituzione della preesistente (con diversi materiali e superfici), il rifacimento della piscina (modificando i caratteri preesistenti), ecc.
Si
tratta, in sostanza, di interventi
di manutenzione straordinaria
così come definiti dall’art. 3 lett. b) del DPR 380/2001, che
consistono in opere e modifiche necessarie per “rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici”,
nonché
per
realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici,
purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non
comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile:
eventuali interventi di manutenzione ordinaria eseguiti come
completamento necessario di un intervento di manutenzione
straordinaria, sono assorbiti in tali ultimi interventi (R.M.
01.02.1990 n. 551463).
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Interventi
di manutenzione ordinaria straordinaria (art. 3 co. 1 lett. a) DPR
380/2001)
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in neretto gli interventi che possono riguardare i giardini di
pertinenza |
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A
titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione
straordinaria, così come precisato dalla medesima Agenzia delle
Entrate (C.M. 57 24.02.1998) i seguenti interventi:
Rientrano
nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria (DRE
Lombardia 0303.1999 n. 69429/98, 11.03.1999 n. 1509 e 16.04.1999
n. 69425) anche i seguenti:
Altri
interventi di manutenzione straordinaria sono stati individuati,
invece, dalla giurisprudenza amministrativa. Si tratta, in
particolare, dei seguenti:
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Con
riferimento agli
interventi di manutenzione straordinaria,
è bene precisare che l’art.
17 del DL 12.9.2014 n. 133
(c.d. decreto "Sblocca Italia") ha introdotto disposizioni
modificative al citato D.P.R. 380/2001. Una delle modifiche di
maggiore importanza riguarda, appunto, la
definizione di "interventi
di manutenzione straordinaria".
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Osserva
In
particolare, a seguito della modifica apportata al testo dell’art.
3, co. 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001, nell’ambito di tali
interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche
quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere che implicano la modifica
delle superfici
e, conseguentemente, dei
volumi delle singole unità immobiliari,
purché, lo si ribadisce, non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e
non
comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
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Interventi
che non possono beneficiare della detrazione
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Non
possono beneficiare della detrazione,
in quanto non rientrano nella definizione di manutenzione
straordinaria, invece, gli
interventi che riguardano il mantenimento o la sostituzione di piante
o alberi.
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Osserva
Si
segnala, tuttavia, che il
28 aprile 2015 è stato presentato al Senato un Ddl.
(S. 1896), per il quale l’esame non è ancora iniziato, con
il quale si intenderebbe introdurre una detrazione del 36% per le
spese sostenute dai contribuenti per le opere di
“sistemazione
a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni e per la realizzazione
di coperture a verde e di giardini pensili. In base all’attuale
testo del Ddl., l’agevolazione
spetterebbe fino ad un massimo complessivo di 30.000 euro annui,
limitatamente alla parte che eccede 2.000 euro.
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L’intento
di questa “nuova” detrazione sarebbe quello di incrementare il
valore ecologico e ambientale delle zone densamente edificate e di
recuperare quello estetico e paesaggistico di spazi privati
caratterizzati da degrado e abbandono. Finalità,
questa, certamente apprezzabile, ma che per la sua attuazione dovremo
ancora attendere.